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Mancato aggiornamento dell'attestato di coordinatore della sicurezza: Quali sono le conseguenze?

L'articolo 89 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce le figure professionali che hanno il compito di coordinare i lavori svolti all'interno dei cantieri temporanei e mobili vigilando, in particolar modo, sull'applicazione delle norme di sicurezza. Si tratta, appunto del Coordinatore della sicurezza per la Progettazione e del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, cariche spesso ricoperte dallo stesso professionista in possesso di requisiti specifici identificabili in titoli di studio, esperienza lavorativa e formazione obbligatoria. Per diventare Coordinatore, infatti, è necessario conseguire l'abilitazione tramite un corso di formazione iniziale di 120 ore sulle tematiche della sicurezza sul lavoro. Inoltre, il requisito di abilitazione dovrà essere mantenuto nel tempo tramite un corso di aggiornamento della durata di 40 ore. Ma cosa succede al Coordinatore che non svolge il corso di aggiornamento nelle tempistiche previste? Ecco la risposta.

Coordinatore della sicurezza: L'aggiornamento è obbligatorio

Partiamo specificando che l'aggiornamento è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche Testo Unico della Sicurezza, il quale lo ribadisce sia all'articolo 98 che all'allegato XIV. Nello specifico, l'allegato XIV dopo aver elencato i contenuti e la durata del corso iniziale per conseguire l'abilitazione continua con:

"È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."

Oltre a sancire l'obbligo di aggiornamento, l'allegato definisce anche la sua durata e quando va svolto.

Come si calcola il quinquennio di aggiornamento?

Il quinquennio di aggiornamento si calcola in base alla data di conseguimento dell'attestato abilitante, seguendo queste due casistiche principali:

Coordinatori abilitati prima del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) Il quinquennio di aggiornamento si calcola a partire dalla data del 15 maggio 2008 con scadenza fissa ogni 5 anni (15 maggio 2013; 15 maggio 2018; 15 maggio 2023; 15 maggio 2028 ecc..)
Coordinatori abilitati dopo il 15 maggio 2008 Il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell'attestato del corso abilitante di 120 ore.

Cosa succede al Coordinatore con l'attestato scaduto?

Il mancato aggiornamento periodico del Coordinatore per la Sicurezza determina la sospensione dell'abilitazione, impedendo al professionista di svolgere qualsiasi funzione di coordinamento, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione dell'opera. Di conseguenza il coordinatore sarà impossibilitato a:

  • Mantenere eventuali incarichi di Coordinatore (in fase di progettazione o di esecuzione) già in essere;
  • Accettare nuove nomine come Coordinatore della sicurezza.

Precisiamo che continuare a esercitare il ruolo di CSP o CSE durante la sospensione espone il professionista a gravi responsabilità, anche di natura penale, come:

  • false dichiarazioni in caso di attestazioni non veritiere;
  • abuso di ruolo;
  • esercizio abusivo della professione.

Anche il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato a rispondere in sede ispettiva o giudiziaria, per aver affidato un incarico a un professionista non in regola con i requisiti previsti.

Cosa bisogna fare in caso di mancato aggiornamento?

La sospensione perdura fino alla compensazione del "debito formativo", ma non si tratta di una vera e propria perdita dell'abilitazione. Infatti, una volta completate le ore mancanti, il Coordinatore potrà tornare ad operare, ciò significa che non è necessario ripetere il corso abilitante, basta soltanto effettuare l'aggiornamento di 40 ore. Il riferimento normativo che attesta ciò è l'Interpello n°17 del 2013 presentato dal CNAPPC alla Commissione per gli interpelli in cui si chiedeva se:
"il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore".


La risposta della commissione arriva il 19 dicembre 2013:

"l'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che ‘l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività'. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso".
[...]
la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008".


In sintesi, i Coordinatori che non hanno effettuato l'aggiornamento non potranno esercitare tale ruolo finché non avranno saldato il debito formativo per il quinquennio di riferimento. Specifichiamo

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza

Entriamo ora nel dettaglio del corso di aggiornamento per il coordinatore. L'allegato XIV, a differenza di quanto fa per il corso di 120 ore, non stabilisce una divisione in moduli o dei contenuti specifici per l'aggiornamento. Tuttavia, è inteso che le tematiche dovranno essere relative alla sicurezza sul lavoro all'interno dei cantieri e che dovranno riprendere e approfondire quanto già appreso nel corso iniziale. Di conseguenza, oggetto del corso saranno argomenti come:

  • eventuali aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro intercorsi;
  • approfondimenti sulle metodologie di analisi e gestione dei rischi specifici in cantiere;
  • focus sul ruolo del coordinatore della sicurezza nei cantieri;
  • approfondimenti sui diversi aspetti dell'organizzazione del cantiere;

Va specificato che, ai sensi dell'Allegato V dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza può essere svolto totalmente in modalità e-learning.

Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di 40 ore. Erogato in modalità e-learning. Valido per il Rilascio di CFP

Inoltre, trattandosi di un ruolo che deve essere ricoperto da professionisti del settore tecnico, l'aggiornamento obbligatorio ai fini della sicurezza sul lavoro coincide con le finalità dell'obbligo di formazione professionale continua previsto per le professioni organizzate in Ordini e Collegi, come ingegneri, architetti, geometri o periti. Ciò vuol dire che, a conclusione del corso di aggiornamento per CSP e CSE, oltre al mantenimento dei requisiti di abilitazione ai professionisti verranno riconosciuti i crediti formativi professionali o CFP nella misura prevista dall'ordine di appartenenza.

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