Accesso/Login Chi siamo Contattaci Blog Tel: (+39) 092445834

CILA: Cos'è, quando è obbligatoria, cosa contiene e come va presentata

La disciplina dei nuovi regimi autorizzativi e la conoscenza dei relativi titoli edilizi sono degli elementi fondamentali per poter effettuare dei lavori di costruzione, ammodernamento o ristrutturazione di un edificio. All'approfondimento dell'argomento abbiamo dedicato il nostro corso Titoli autorizzativi in edilizia, focalizzato sullo studio della normativa contenuta all'interno del testo unico dell'edilizia da cui oggi prenderemo spunto per parlare di un titolo abilitativo in particolare: la CILA. Nei paragrafi successivi chiariremo cos'è, quando è obbligatoria, da quale normativa è disciplinata e molte altre informazioni che possono essere utili sia ai privati che ai professionisti, specie alla luce degli aggiornamenti previsti dal Decreto Salva Casa. Buona lettura
Corso Titoli Autorizzativi in Edilizia con CFP

CILA in edilizia: cos'è?

La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo che serve per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l'articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell'Edilizia.

Le novità 2025 nei moduli CILA

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito nella Legge 105/2024), la modulistica CILA è stata ufficialmente aggiornata con l'Accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025, in vigore dal 24 maggio su tutto il territorio nazionale. Le principali novità riguardano l'introduzione di nuovi quadri obbligatori nei moduli, che rafforzano il ruolo del tecnico asseverante e aumentano il livello di dettaglio richiesto nella documentazione:

  • Il quadro "Qualificazione dell'intervento" consente di specificare in modo più preciso la natura dell'opera, come ad esempio mutamenti di destinazione d'uso, interventi in sanatoria o opere soggette a regolarizzazione.
  • Il quadro "Stato legittimo" impone al tecnico di attestare la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile, dichiarando eventuali tolleranze costruttive o difformità non rilevanti ai fini del titolo abilitativo.

Questi aggiornamenti richiedono una maggiore attenzione in fase di compilazione e rafforzano le responsabilità professionali del tecnico incaricato. La nuova modulistica è parte di un processo di semplificazione volto a rendere più trasparente e uniforme la gestione delle pratiche edilizie su scala nazionale.

La CILA è obbligatoria?

La CILA è obbligatoria quando si realizzano interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali dell'edificio, ovvero:

  • interventi manutenzione straordinaria leggera;
  • interventi di restauro;
  • interventi di risanamento conservativo;
  • interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio;
  • interventi residuali non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Con l'entrata in vigore del Decreto Salva Casa, la CILA può essere utilizzata anche per regolarizzare alcune difformità edilizie di lieve entità, purché non riguardino abusi gravi o aumenti di volume significativi. In questi casi, è obbligatorio che il tecnico attesti lo stato legittimo dell'immobile, secondo quanto previsto dai nuovi moduli approvati in Conferenza Unificata (marzo 2025).

Ci sono, inoltre, dei casi in cui la CILA non serve, e riguardano gli interventi che possono essere svolti tramite:

  • Edilizia Libera;
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • PdC (Permesso di Costruire).

CILA: la redazione a cura di un tecnico abilitato

Per redigere la CILA è necessario ricorrere al supporto di un tecnico abilitato, ovvero un professionista iscritto ad un albo del settore tecnico come un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale.

Il Tecnico, sotto la sua piena responsabilità, dovrà attestare che i lavori:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati;
  • sono conformi ai regolamenti edilizi in vigore;
  • sono compatibili con la normativa sismica;
  • sono compatibili con la normativa sul rendimento energetico in edilizia;
  • non toccano le parti strutturali dell'edificio.

Il tecnico abilitato per redigere la CILA, dovrà essere in possesso di una conoscenza completa sulla normativa che regola i regimi autorizzativi necessari per effettuare gli interventi di edilizia, tenendo conto specialmente degli aggiornamenti normativi verificatisi negli ultimi anni che, a partire dal D.Lgs 222 del 2016, hanno radicalmente cambiato il DPR 380/2001. Con la modulistica 2025, il tecnico è tenuto a dichiarare lo "stato legittimo" dell'immobile, cioè la conformità urbanistica e catastale dell'intervento, e a indicare eventuali tolleranze costruttive. Questo implica una maggiore assunzione di responsabilità da parte del professionista, che deve verificare la documentazione disponibile e dichiarare l'assenza di abusi rilevanti.

Vuoi maggiori approfondimenti sulla CILA e sui Titoli Autorizzativi?

Corso Titoli autorizzativi in edilizia
CORSO TITOLI AUTORIZZATIVI IN EDILIZIA
Durata: 7 ore - Modalità: e-learning

"Il corso di formazione accreditato sui titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi e delle procedure edilizie secondo gli aggiornamenti normativi"

Scopri il corso
*I CFP, ove previsti, vengono caricati in automatico entro 10 giorni sulla piattaforma del tuo Ordine.

CILA: Cosa Contiene?

In base agli interventi da realizzare il contenuto può cambiare ma, tra i documenti che vanno allegati, i contenuti minimi della CILA, ovvero quelli che non possono mancare, sono:

  • Comunicazione firmata dal proprietario dell'edificio;
  • Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista;
  • Elaborati di progetto(stato di fatto, stato dopo i lavori e intra-operam);
  • Documenti di identità in corso d'opera dei firmatari (fotocopie)
  • Versamento dei diritti;
  • Elaborati fotografici;
  • Dati dell'impresa esecutrice;
  • DURC dell'impresa esecutrice;
  • Quadro "Qualificazione dell'intervento";
  • Quadro "Stato legittimo";
  • Eventuali allegati aggiuntivi richiesti in caso di sanatoria o interventi in zone soggette a vincolo.

CILA: come va presentata?

La CILA va presentata in via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento. Nella maggior parte dei casi, la procedura avviene attraverso il portale online del Comune o tramite il sistema regionale unificato (ad esempio, tramite SUAP/SUE digitali). La comunicazione deve essere compilata e inviata dal tecnico abilitato incaricato, allegando tutti i documenti richiesti.

Una volta trasmessa, i lavori possono iniziare immediatamente, senza attendere autorizzazioni o il decorso di termini (a differenza della SCIA). Tuttavia, è importante ricordare che dal 24 maggio 2025 è obbligatorio utilizzare esclusivamente la modulistica aggiornata approvata in sede di Conferenza Unificata.

In caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni devono comunque adottare i modelli standard nazionali. Per questo motivo, è essenziale che i tecnici si assicurino di utilizzare i moduli corretti e aggiornati, disponibili in formato PDF compilabile o attraverso i sistemi digitali messi a disposizione dagli enti locali.

Quanto costa la CILA?

Il costo della CILA deriva da diversi fattori:

  • diritti di istruttoria;
  • diritti di segreteria;
  • parcella del professionista.

Si tratta di costi che variano in base alla regione in cui vengono svolti ma, soprattutto, anche in base al tipo di intervento da realizzare. In media il costo si potrebbe aggirare dai 500€ ai 1500€.

CILA: comunicazione di fine lavori obbligatoria

Una volta portati a termine i lavori bisognerà provvedere alla presentazione degli atti necessari per effettuare l'aggiornamento catastale tramite la comunicazione di fine lavori a cui bisognerà allegare:

  • Asseverazione del direttore dei lavori attestante;
  • DURC;
  • Attestazione di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Variazione catastale dovuta all'intervento o dichiarazione che lo stesso non abbia alterato consistenza e classamento;
  • Documentazione di smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata;
  • APE;
  • Attestazione per il rispetto dei requisiti acustici passivi.

VEDI ANCHE: CILA Superbonus 110% - Cos'è e quali sono le differenze con la CILA

Qual è la durata di validità della CILA?

Una volta depositata presso l'ufficio comunale, la CILA rimane in vigore per un periodo di 3 anni tempo in cui è necessario completare i lavori descritti al suo interno. Al termine di questi tre anni, è fondamentale seguire alcune procedure obbligatorie:

  • comunicare al comune la conclusione dei lavori per informare le autorità locali che i lavori sono stati completati come previsto;
  • presentare un aggiornamento catastale, che rifletta eventuali cambiamenti dovuti ai lavori effettuati;
  • documentare il corretto smaltimento dei rifiuti generati dai lavori, in particolare se si tratta di materiali come calcinacci.
  • se un direttore dei lavori è stato incaricato per supervisionare il progetto, è necessario ottenere da lui un rapporto di collaudo.

CILA: Le sanzioni

Nel caso di realizzazione di interventi in cui la CILA è obbligatoria, la mancata presentazione della stessa fa scattare la sanzione descritta all'articolo6-bis, comma 5 del Testo unico per l'edilizia. Si tratta di una sanzione pecuniaria che ammonta a 1000 €.

Esiste anche una possibilità per evitare di incappare nella sanzione piena, ovvero presentare la comunicazione spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione. In questo caso si parla di CILA tardiva per cui, nonostante la sanzione verrà applicata ugualmente, sarà prevista una riduzione della stessa di due terzi.

Commenti

  • Michele Granitto 15/09/2023 - 14:58

    La cila ha una scadenza?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 09/10/2023 - 13:20

    Si. una volta presentata al comune, la cila ha una durata temporale di tre anni. al termine di questo periodo, si rende necessario notificare la conclusione dei lavori, allegando l'aggiornamento catastale, la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti , e, se previsto, il collaudo effettuato dal direttore dei lavori.

  • Pietro 18/09/2023 - 14:34

    Sintetico e sostanziale. grazie!

    Rispondi
  • Romano 09/07/2022 - 08:45

    Esauriente chiarissimo. grazie.

    Rispondi
  • Matteo 17/03/2022 - 09:37

    Molto chiaro

    Rispondi

Lascia un commento