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CTU: La guida al ruolo del Consulente Tecnico d'Ufficio in tribunale

Il Codice di Procedura Civile prevede che, ove si presenti la necessità, il giudice possa richiedere di essere assistito per il compimento del processo, o di un singolo atto, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica ed iscritto in un apposito albo, che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che, tramite un'accurata perizia, possa trovare una risposta a quesiti di natura tecnica importanti per la risoluzione della causa. Stiamo parlando del consulente tecnico d'ufficio detto anche CTU, un ruolo ricopribile da diverse categorie di professionisti sui cui requisiti, funzioni e compiti spesso ci sono molti dubbi. In questo articolo, ispirato al contenuto del nostro Corso per CTU online, abbiamo dato una risposta alle domande principali creando una guida utile sia a chi vuole diventare CTU per la prima volta, sia a chi esercita la professione da tempo.

L'avvocato Filippo Inzirillo, docente del nostro Corso CTU, risponde alle domande sul consulente tecnico



Ecco le domande a cui abbiamo risposto:

  1. Chi è il CTU?
  2. Chi può iscriversi all'albo del CTU?
  3. Come iscriversi all'albo del CTU?
  4. Come avviene la nomina di un CTU?
  5. Quanti CTU possono essere nominati?
  6. Il CTU può rifiutare l'incarico?
  7. Quando si può ricusare il CTU?
  8. Quali sono i compiti di un CTU?
  9. L'inizio delle operazioni peritali va comunicato?
  10. Come comunicare l'inizio delle operazioni peritali?
  11. Come depositare una CTU?
  12. Quali sono le cause di nullità della CTU?
  13. Quanto guadagna un CTU?
  14. Qual è la differenza tra CTU e CTP?
Corso per diventare CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio

Chi è il CTU?

La sigla CTU sta per Consulente Tecnico d'Ufficio, ovvero un consulente del tribunale che, ai sensi dell'art. 61 del Codice di Procedura Civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliare del giudice. Il CTU viene, dunque, nominato dal Giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale. Il Consulente Tecnico d'Ufficio viene scelto servendosi un apposito albo custodito presso il Tribunale, uno specifico registro contenente i nominativi di quei soggetti aventi capacità professionali tali da poter svolgere l'attività di consulenti. Quindi, il primo passo per diventare CTU è effettuare l'iscrizione all'albo.

Curiosità

Specifichiamo che l'acronimo CTU è utilizzato, oltre che per identificare il consulente, anche per definire le consulenze tecniche d'ufficio o perizie.

Chi può iscriversi albo del CTU?

All'albo dei CTU, tenuto presso ogni tribunale, si possono iscrivere i professionisti già iscritti ad un ordine professionale o gli esperti iscritti negli appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia relativa, in cui si raccolgono i nomi di professionisti appartenenti a Categorie non organizzate in ordini. Da ciò si evince che le tipologie di professionisti che possono ambire a diventare CTU sono numerosissime, come ad esempio: architetti, ingegneri, geometri, psicologi, medici, periti, grafologi, antiquari o restauratori.

I requisiti richiesti per l'iscrizione sono:

  • competenze specifiche in un determinato ambito tecnico;
  • iscrizione al relativo Ordine Professionale o alla Camera di Commercio;
  • competenze e titoli attestanti capacità relative all'attività di consulente;
  • specchiata condotta morale;
  • conoscenze delle dinamiche e delle normative che regolano il processo civile.

Cosa si intende per specchiata condotta morale?

Per rispettare il requisito della specchiata moralità richiesta per l'iscrizione all'albo del CTU il professionista non deve incorrere in condanne penali, civili o sanzioni disciplinari o amministrative che sottolineino una mancanza di senso civico, di serietà e di onestà del soggetto. Specifichiamo che la specchiata moralità non coincide necessariamente con il fatto che il soggetto sia incensurato, in quanto esistono condotte penalmente rilevanti che non pregiudicano il giudizio positivo sulla moralità o sulla serietà del candidato; ad esempio di ciò possiamo citare un ipotetico caso di omicidio colposo a seguito di un incidente stradale che non comporta necessariamente la decadenza della specchiata moralità del soggetto.

Esiste un corso rivolto per chi vuole diventare CTU?

Per diventare Consulente Tecnico d'Ufficio oltre ai requisiti legati alle competenze tecniche e all'esperienza nel proprio settore, sono necessarie anche conoscenze approfondite degli aspetti giudiziali ed extra-giudiziali dettati dalle normative che regolano il processo civile telematico. Queste conoscenze possono essere acquisite tramite degli appositi corsi di formazione rivolti a professionisti come CTU o CTP anzi, in alcuni casi, sono proprio i tribunali a richiedere la frequenza di corsi di formazione specifici come requisito per l'iscrizione all'albo dei CTU. Il caso più celebre è quello del tribunale di Firenze, che richiede agli iscritti la prova di aver partecipato, negli ultimi 4 anni, ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica comprendente i fondamenti del PCT della durata di almeno 20 ore. Per rispondere a questa esigenza abbiamo progettato un corso di formazione per CTU e CTP erogato in modalità e-learning per permettere agli esperti provenienti dalle diverse categorie professionali di ottenere la formazione tecnico-giuridica richiesta.

Corso per Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU
CORSO PER CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU)
Durata: 20 ore - Modalità: e-learning

"Corso di formazione tecnico-giuridica per CTU e CTP, rivolto ai professionisti che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso i tribunali"

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Come iscriversi all'albo del CTU?

I professionisti che intendono richiedere l'iscrizione all'albo dei CTU devono seguire questi step:

  1. presentare domanda online;
  2. stampare la domanda presentata online
  3. allegare l'apposita marca da bollo di 16 Euro;
  4. depositare l'istanza di iscrizione presso il Tribunale di riferimento.

I documenti da allegare alla domanda sono:

  • dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio;
  • l'indicazione della Categoria e della specialità prescelte;
  • fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
  • curriculum vitae sottoscritto dal professionista aspirante CTU;
  • indirizzo email e PEC;
  • titoli e documenti dimostranti le competenze tecnico-professionali dell'aspirante CTU

In ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 15 delle Disp. Att. Del C.P.C, è importante ricordare che vige l'obbligo della incompatibilità della doppia iscrizione a due o più albi di differenti circoscrizioni: nessuno può iscriversi in più di un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, tutti i CTU devono essere iscritti all'albo del Tribunale competente nel comune di residenza o domicilio professionale. Una volta accolta l'iscrizione del CTU da parte del Presidente del Tribunale, il professionista ha l'obbligo di comunicare, nel più breve tempo possibile, l'eventuale interruzione dell'attività professionale o il cambiamento del recapito telefonico e l'indirizzo.

Curiosità sull'albo del CTU

Della tenuta dell'albo si occupa un comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista individuato dall'ordine di appartenenza del professionsita che fa la richiesta di iscrizione all'albo. Il comitato ha il compito prendere tutte le decisioni relative la permanenza degli iscritti all'interno dell'albo, ad esempio spetta a loro valutare la presenza della specchiata condotta morale. Curiosità sull'albo CTU

Come avviene la nomina di un CTU?

Quando, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 61 del c.p.c., il giudice sceglie di avvalersi dell'ausilio di un CTU, deve procedere emanando un'apposita ordinanza di nomina finalizzata a scegliere il professionista che andrà a ricoprire il ruolo dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tenuto presso ogni tribunale, che contiene i nominativi dei professionisti suddivisi per competenze.

Contestualmente all'ordinanza di nomina il giudice dovrà formulare i quesiti di natura tecnica a cui il CTU dovrà rispondere, fissando anche la data dell'udienza in cui il consulente dovrà presentarsi per prestare giuramento ai sensi dell'articolo 191 del c.p.c.

La formula del giuramento del CTU

Il primo compito di un CTU non appena nominato è, dunque, quello di pronunciare il giuramento ripetendo la seguente formula di rito: "giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto con il solo scopo di far conoscere verità".

Quanti CTU possono essere nominati?

Di norma viene nominato un solo CTU ma, in caso di questioni di elevata complessità, il Giudice può decidere di nominare più consulenti o può essere lo stesso CTU a chiedere di essere affiancato dai propri collaboratori o da uno specialista.

Inoltre, in alcuni processi può capitare che il Giudice debba formulare quesiti di natura tecnica appartenenti a tematiche e ambiti totalmente slegati tra di loro, in questo caso verranno nominati tanti CTU quanti sono gli ambiti su cui il giudice richiede ausilio.

Il CTU può rifiutare l'incarico?

Ai sensi dell'art. 63 del c.p.c. il consulente tecnico non può rifiutare l'incarico affidatogli dal Giudice ma, in presenza di motivazioni valide e documentate, può astenersi dallo svolgere il compito. Tali motivazioni sono indicate nell'art. 51 del c.p.c. e, in loro presenza, il CTU che non si astiene può essere ricusato.

Quando si può ricusare il CTU?

Secondo l'articolo 63 del c.p.c. è possibile richiedere la ricusazione del CTU, ovvero la sua sostituzione, in presenza delle motivazioni indicate dall'articolo 51 dello stesso riferimento normativo, ovvero:

  • se il CTU ha interesse nella causa o in un'aaltra vertente sulla stessa questione di diritto;
  • se il CTU o il suo coniuge sono parenti, conviventi o commensali abituali di una delle parti o dei difensori delle parti;
  • se il CTU o il suo coniuge hanno una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o dei difensori;
  • se il CTU ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, ha deposto in essa come testimone;
  • se il CTU è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
  • se il CTU è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione che ha interesse nella causa.

Più in generale si può affermare che il CTU può essere ricusato in ogni caso in cui, con la sua nomina, non venga rispettato il principio di terzietà.

Quali sono i compiti di un CTU?

Il compito principale è quello di fornire al Giudice perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale. Questo comporta lo svolgimento delle operazioni peritali che comprendono i seguenti step:

  • verifica delle generalità dei presenti;
  • verifica della regolarità dell'eventuale nomina dei CTP;
  • lettura del quesito formulato dal giudice;
  • esame degli atti e dei documenti, con formulazioni di eventuali richieste;
  • svolgimento delle attività peritali (eventuali sopralluoghi, accertamenti, o verifiche);
  • eventuali richieste e osservazioni delle parti;
  • redazione della relazione peritale;
  • deposito della relazione peritale.

La redazione della relazione peritale (chiamata anche CTU ovvero consulenza tecnica d'ufficio) è l'atto culminante della perizia all'interno del quale è contenuta la risposta opportunamente motivata ai quesiti del giudice, essa deve essere depositata entro i termini indicati dal giudice e nelle modalità previste.

L'inizio delle operazioni peritali va comunicato?

Si, la necessità di comunicare l'inizio delle operazioni peritali da parte del CTU nasce dalla volontà di tutelare, all'interno del processo civile, i principi del contraddittorio e del diritto alla difesa. All'atto della comunicazione, analogamente a quanto avviene in altri frangenti dell'attività del CTU, bisogna mettere al corrente le parti in modo da dar loro la possibilità di esercitare nel migliore dei modi questi due principi.

Nello specifico, comunicare l'inizio delle operazioni peritali, consente alle parti in causa, ai loro avvocati difensori e ai loro CTP, ove nominati, di partecipare alle stesse e confrontarsi con il CTU nelle modalità previste dagli articoli 194 e 195 del Codice di Procedura Civile, ovvero:

  • formulare osservazioni tecniche e richieste;
  • presentare memorie, illustrando per iscritto la propria posizione a riguardo.

Come comunicare l'inizio delle operazioni peritali?

Le modalità previste per effettuare la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali sono contenute nell'articolo 90 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Secondo questo riferimento normativo il CTU ha due opzioni diverse, nello specifico egli può farlo:

  1. in sede di udienza;
  2. con biglietto a mezzo del cancelliere;

Nel primo caso il CTU provvede a indicare l'ora, la data e il luogo in cui avrà inizio la sua attività di perito direttamente in tribunale, in sede di udienza di conferimento dell'incarico. In questo caso, la trascrizione di data, ora e luogo all'interno del verbale di udienza può essere considerata una "comunicazione rituale" a pieno titolo. Quando ciò avviene, il compito di informare tempestivamente i consulenti tecnici di parte (ove nominati) spetterà ai difensori delle parti in causa.

Può accadere, però, che il CTU scelga, per ragioni tecnico-organizzative, di dare comunicazione dell'inizio delle operazioni dopo l'udienza di affidamento, dovrà provvedere a dare notifica dell'ora, della data e del luogo di inizio delle operazioni con biglietto a mezzo del cancelliere.

Nella maggior parte dei casi, è diventato prassi l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, di conseguenza la comunicazione viene effettuata per mezzo PEC.

Come depositare una CTU?

A partire dal 30 giugno del 2014 è diventato obbligatorio il processo civile telematico, ciò impone anche ai CTU di svolgere online tutte le istanze necessarie, inclusa quella relativa al deposito della relazione peritale. Per effettuare un deposito telematico bisogna:

  • essere iscritti al ReGindE ovvero al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;
  • essere iscritti ad un PDA, ovvero ad un Punto di Accesso (sito o struttura) con cui accedere all'infrastruttura gestista dal Ministero della Giustizia;
  • essere in possesso di un Redattore di Atti, ovvero software per la creazione "busta telematica" in formato .xml nel rispetto delle disposizioni tecniche previste;
  • essere in possesso di PEC e Firma Digitale.

Per effettuare il deposito telematico della relazione peritale bisognerà quindi:

  1. inserirla nella busta telematica tramite il Redattore Atti;
  2. apporre la firma digitale sugli atti;
  3. avviare il deposito tramite collegamento al proprio PDA;
  4. inviare la busta tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio giudiziario di pertinenza.

Quali sono le cause di nullità della CTU?

Una volta depositata la CTU può essere considerata nulla se nella sua redazione si commettono determinati errori. Si parla dunque di cause di nullità che possono essere suddivise in:

Nullità formale dovute a formalità come la mancata sottoscrizione dell'elaborato
Nullità sostanziale dovuta a violazioni del principio di contraddittorio e del diritto di difesa delle parti
Nullità parziale che si estende soltanto ad alcune parti della relazione peritale

Nello specifico, ecco qualche esempio di irregolarità che determinano la nullità della relazione peritale:

  • omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni e/o di prosecuzione delle stesse;
  • mancata trasmissione della relazione alle parti per i rilievi critici finali;
  • partecipazione alle operazioni peritali di CTP nominati in modo irregolare;
  • utilizzo di documenti non ritualmente prodotti in causa e non autorizzati da entrambe la parti;
  • svolgimento di indagini che esulano dai quesiti posti dal Giudice.

Troverai maggiori approfondimenti su come redigere una relazione peritale impeccabile e su quali sono tutti gli errori da evitare assolutamente per evitare la nullità della CTU all'interno del nostro corso per consulenti tecnici d'ufficio e di parte.
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Quanto guadagna un CTU?

Per ciò che concerne il compenso, le tariffe vengono disciplinate dalla L. 319/1980 e nello specifico dall'art. 4. Tale onorario, a seconda delle tipologie di consulenze, potrebbe essere a tempo, fisso o variabile, e viene calcolato dal giudice in base alla consulenza tecnica prestata. L'onorario potrebbe essere calcolato con un aumento fino al 20% in caso in cui il giudice con decreto dichiara l'urgenza della consulenza.

L'erogazione della somma è a carico delle parti, anche se il Giudice può stabilire che sia a carico di una sola parte. Spesso accade che il Giudice richieda un acconto a carico di una o di entrambe le parti per coprire lo svolgimento delle operazioni peritali. Il compenso, in sé, deriva dalla tipologia di consulenza realizzata in base alla quale potrà essere:

  • a tariffa fissa;
  • a percentuale relativa al valore della causa;
  • a vacazione, ovvero ad ora;

Possiamo comunque affermare che gli onorari variano da 150 € per le consulenze più semplici a cifre pari a 5000 € in caso di stime e/o valutazioni di materia idrogeologica e geologica. Per richiedere la liquidazione di tale compenso il CTU, dopo aver depositato la consulenza tecnica in cancelleria, deve depositare un'apposita nota spese.

Qual è la differenza tra CTU e CTP?

Il CTP o Consulente Tecnico di Parte a differenza del CTU, è una figura che presta opera di consulenza ad una delle parti in causa e non direttamente al giudice. Per diventare CTP non è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale, anche se di norma essa può conferire maggiore credibilità davanti al giudice. La sua nomina è regolata da un'ordinanza del Giudice, nella quale si stabilisce il termine entro cui le parti possono scegliere il proprio consulente tecnico, il cui compito sarà affiancare il CTU nella consulenza al fine di avvalorare o contestare le osservazioni di quest'ultimo.

Il CTP, quindi, deve prendere parte alle operazioni peritali del CTU e partecipare alle udienze, con lo scopo di spendere le proprie conoscenze tecniche a tutela dell'interesse della parte che lo ha nominato. Data la natura del suo incarico, il CTP non è chiamato a prestare alcun giuramento ufficiale, in quanto la sua nomina non è un obbligo ma una facoltà delle parti. Per lo stesso motivo, il libero professionista scelto come CTP da una delle parti può rifiutare l'incarico anche senza motivazione alcuna.

Un altra differenza sta nell'onorario, in quanto la spesa relativa al compenso del CTP deve essere sostenuta dalla parte che l'ha nominato anche se, in caso di esito vittorioso della causa, è possibile recuperare tali spese.

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Commenti

  • Valeria 01/09/2022 - 12:29

    Buongiorno, sono un'assistente sociale regolarmente iscritta all'albo, sto concludendo il percorso di studi magistrale in scienze criminologiche. probabilmente dopo frequenterò un master in psicopatologia forense. con i miei requisiti ? possibile diventare ctu? grazie mille

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 02/09/2022 - 13:01

    Salve, la risposta ? si, i suoi requisiti professionali la rendono idonea all'iscrizione all'albo dei ctu. inoltre, per acquisire conoscenze e competenze specifiche su come svolgere il ruolo di consulente tecnico le consiglio il nostro corso di formazione che trova a questo link

  • Francesco 24/11/2021 - 14:16

    Buongiorno, da ufficiale medico in servizio permanente in forza armata in possesso di iscrizione al relativo ordine professionale di appartenenza, è possibile diventare ctu?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 02/12/2021 - 12:59

    Salve, a tutti i professionisti iscritti presso un ordine professionale o alla camera di commercio ? concessa la possibilit? di iscriversi all'albo dei ctu: eccole un articolo a riguardo: https://www.pedago.it/blog/iscrizione-albo-ctu.htm

  • Francesca 16/09/2021 - 11:17

    Salve laurea triennale in psicologia del lavoro master in mimica facciale non iscritta all'albo posso fare in ctu grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 24/09/2021 - 15:15

    Salve, l'iscrizione al proprio albo o alla camera di commercio (in caso di professioni non regolamentate in ordini professionali) è un requisito fondamentale per poter ricoprire il ruolo di ctu.

  • Raffaella 10/09/2021 - 15:46

    Grazie per la risposta ma tecnicamente io non credo di poter essere iscritta a nessuno degli elenchi da voi indicati? giusto?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 10/09/2021 - 16:48

    Salve, preciso che abbiamo indicato soltanto a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni degli ordini professionali a cui è concesso di diventare ctu, perchè i contenuti redazionali del nostro blog e la nostra offerta formativa si rivolgono prettamente a quelle categorie di professionisti. ci sono altri ordini professionali, ad esempio psicologi o medici, i cui iscritti possono diventare ctu. in più, chi appartiene ad una professione non organizzata in ordine o collegio può far valere come requisito l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. in ogni caso, l'iscrizione all'albo del ctu è subordinata all'esercizio e all'esperienza in un'altra professione, che sarà quella per cui si verrà convocati a svolgere la consulenza tecnica d'ufficio.

  • Raffaella Bussolino 10/09/2021 - 13:21

    Buongiorno, sto per terminare un master in psicologia giuridica e forense da 60cfu. ho una laurea in giurisprudenza ma nessuna iscrizione ad albi professionali. posso diventare ctu e se si come?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 10/09/2021 - 15:44

    Salve, l'iscrizione all'albo professionale o agli elenchi conservati presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia relativa per le professioni non organizzate in ordini o collegi ? uno dei requisiti fondamentali per diventare ctu.

  • Marco Roversi 24/04/2021 - 07:35

    Buongiorno, sono un dipendente regionale a tempo pieno chiedo se posso svolgere attività di ctu o ctp. eventualmente , devo chiedere l'autorizzazione alla stessa regione.

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 26/04/2021 - 10:51

    Buongiorno, l'attività di ctu non rientra nei casi di incompatibilità con il pubblico impiego previsti dall'art. 53, d.lgs. 165 del 2001, e ai sensi della sentenza del consiglio di stato 17/07/2017, n. 3513, per il dipendente pubblico è possibile svolgere il ruolo di ctu anche senza aver richiesto l'autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza

  • Giulia Magistro 11/02/2021 - 16:40

    La legislazione è molto complessa e gli onorari mi par di capire molto bassi non ho capito se un ctu può essere chiamato quando necessario o essere accanto al giudice sempre scusate la mia ignoranza

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 15/02/2021 - 11:46

    Il ctu rimane iscritto all'albo, ma viene convocato quando è necessario effettuare una perizia.

  • Giulia Magistro 10/02/2021 - 21:58

    Buonasera sono una farmacista regolarmente scritta all'albo professionale posso aspirare a diventare ctu?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 11/02/2021 - 13:18

    Salve, la risposta è si, in accordo con la legge 24/2017, anche i farmacisti potranno ricoprire il ruolo di ctu.

  • Erica 10/01/2021 - 18:06

    Buongiorno, sono laureata in mediazione linguistica per interpretariato e traduzione. per l'iscrizione nel registro dei ctu, è necessaria l'iscrizione a un'associazione di categoria o avere partita iva? ringrazio.

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 11/01/2021 - 10:33

    Salve, eccole un articolo in cui si specificano i requisiti per l'iscrizione all'albo del ctu https://www.pedago.it/blog/iscrizione-albo-ctu.htm le ricordiamo, inoltre, che per le professioni non organizzate in ordini, esistono degli appositi elenchi presso la camera di commercio in cui bisogna essere iscritti

  • Eugenio Maniscalco 04/01/2021 - 17:28

    Buongiorno sono un archeologo con varie esperienze d'ambito archeologico e storico artistico, vorrei avere maggiori informazioni riguardo l'iscrizione presso un tribunale come consulente tecnico d'ufficio. vista l'assenza di. un effettivo albo degli archeologi, qual è la procedura per una corretta iscrizione agli albi?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 04/01/2021 - 17:45

    Salve, la procedura è la medesima, con la differenza che per le professioni non organizzate in ordini è richiesta l'iscrizione agli elenchi conservati presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di competenza

  • Giancarlo Sandri 08/11/2020 - 18:10

    Esiste un modello di domanda da riempire e da presentare al tribunale insieme agli altri documenti previsti o il testo della medesima è libero?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 09/11/2020 - 17:12

    Salve, potrà trovare il modulo e ulteriori informazioni sul sito del tribunale di riferimento

  • Giacomo Greco 27/10/2020 - 11:00

    Buongiorno, sono un ingegnere iscritto all albo degli ingegneri sez. a. volevo sapere se per l'iscrizione all'albo dei ctu devo aver conseguito una certa anzianit? nel mio albo. grazie g.g.

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 02/11/2020 - 14:50

    Salve, eccole un articolo che approfondisce l'argomento "iscrizione all'albo dei ctu" indicando requisiti e modalità: https://www.pedago.it/blog/iscrizione-albo-ctu.htm

  • Nicola 06/09/2020 - 10:36

    Buongiorno.. sono un revisore condominiale e vorrei fare il corso di ctu, e' possibile? inoltre essendo iscritto ad un'associazione di categoria (no albo) devo iscrivermi alla camera di commercio? grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 15/09/2020 - 15:05

    Salve, eccole un articolo in cui abbiamo trattato l'argomento:link

  • Lara 17/06/2020 - 01:06

    Salve,io devo ancora laurearmi,per ora mi sono solo specializzata con corsi professionali e master in criminologia, psicologia e criminal profiling, per fare questo corso ed essere introdotta nel campo, devo essere per forza laureata?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 19/06/2020 - 14:47

    Salve, per seguire il nostro corso per ctu non è necessario nessun requisito. per svolgere l'effettiva mansione di ctu, invece, dovrà attenersi a quanto specificato nell'articolo

  • Giovanni 06/03/2020 - 14:15

    Laurea giurisprudenza- iscritto ordine consulenti del lavoro devo fare corso prima di inoltrare richiesta iscrizione?

    Rispondi
  • Maurizio 05/08/2019 - 10:43

    Buongiorno,sono laureato in giurisprudenza,per l iscrizione nel registro dei ctu,serve abilitazione all esercizio di avvocato?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 02/09/2019 - 12:31

    Può aspirare a diventare ctu chiunque abbia competenza specifica in un determinato ambito tecnico, iscritto al relativo ordine professionale. l'abilitazione risulta dunque fondamentale

  • Chiara 11/06/2019 - 21:01

    Salve, vorrei sapere se con la laurea in scienze politiche e relazioni internazionali è possibile partecipare al corso e anche la durata di quest'ultimo. grazie mille

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 13/06/2019 - 09:28

    Buongiorno, il nostro corso per ctu ha una durata di 5 ore e non sono richiesti particolari requisiti di accesso. per maggiori informazioni ecco il link della pagina del corso ctu

  • Maddalena 28/04/2019 - 19:32

    Salve, vorrei sapere se con la mia laurea in criminologia e sociologia (classe l-40) è possibile partecipare al corso per la figura di ctu. grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 03/05/2019 - 09:37

    Buongiorno, il nostro corso per ctu non ha restrizioni riguardo ai requisiti, quindi può seguirlo senza alcun problema.

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