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La Relazione peritale: cos’è, a cosa serve e come redigerla

La figura del Consulente Tecnico di Ufficio in tribunale ha il compito prestare opera di consulenza al Giudice sulla base delle competenze di cui è in possesso, secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile. Si tratta di un libero professionista che, oltre ad essere iscritto al relativo Ordine professionale (o Camera di Commercio), è inserito nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio tenuto presso il Tribunale, dal quale il giudice può attingere in caso di necessità. Questa figura, tra le altre cose, è chiamata a redigere la cosiddetta relazione peritale. In quest'articolo scopriremo cos'è, a cosa serve, come redigerla e molto altro.
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Riferimenti Normativi

La relazione peritale è normata dall'articolo 227 del Codice di Procedura Penale, che citeremo di seguito per introdurre al meglio l'argomento:
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta

Cos'è la relazione a carattere peritale?

Stando a quanto esposto nella normativa è facile intuire il significato del termine e darne una definizione. Si tratta di un elemento su cui si fonda tutta l'attività della perizia che il CTU è chiamato a compiere. Durante la sua relazione il perito è chiamato a rispondere ad alcuni quesiti propostigli dal giudice. Di norma tutto ciò avviene in forma orale ma è possibile che il giudice richieda che la relazione si svolga in forma scritta, nei casi in cui essa è riternuta indispensabile ad illustrare meglio le tesi del CTU.

A cosa serve la relazione peritale?

Si può affermare che la relazione peritale è lo strumento attraverso cui il Consulente tecnico adempie al mandato dal Giudice. Essa serve a rispondere ai quesiti di natura tecnica con tesi, argomentazioni e dimostrazioni scientifiche, in modo da essere di ausilio al tribunale per deliberare.

I contenuti e la completezza

All'interno di questo documento vanno attestate le attività compiute fornendo, per ciascuna di esse, le motivazioni e le tesi a supporto nel rispetto della scienza e delle norme tecniche o procedimentali. La completezza dal punto di vista contenutistico è fondamentale per la validità del documento: una relazione incompleta o irregolare sarebbe inutilizzabile dal Giudice, che in casi del genere dovrebbe richiedere una nuova consulenza, con probabile sostituzione del consulente.

Come redigere una relazione peritale

Il codice di rito non fornisce uno standard di redazione di riferimento, tuttavia, è bene che essa si sviluppi in diverse parti dotate di diverse finalità che di norma sono:

Parte introduttiva che contiene elementi generali del procedimento e dati connessi alle attività del CTU
Parte descrittiva che contiene atti, indagini ed elementi distintivi e dettagliati relativi all'indagine
Parte valutativa che contiene gli elementi fondanti della tesi del CTU e le argomentazioni a suo favore
Parte conclusiva che contiene le risposte finali e complete ai quesiti cui il CTU è chiamato a rispondere

Altri elementi che non dovrebbero mancare nella relazione peritale sono:

  • Udienza di conferimento d'incarico;
  • Eventuali ordinanze e/o udienze successive all'affidamento dell'incarico;
  • Indicazione dei CTP e modalità delle loro nomine;
  • Eventuali istanze del CTU di proroga del termine di deposito della relazione peritale;
  • Data e modalità di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali;
  • Eventuali istanze presentate dal CTU al magistrato;
  • Sintesi delle operazioni peritali;
  • istanze e le osservazioni proposte dalle parti;
  • Documenti peritali con fonti di provenienza;
  • Memorie delle parti;
  • Risposta al quesito;
  • Osservazioni delle parti;
  • Considerazioni in merito alle osservazioni delle parti;
  • Risposta conclusiva al quesito;
  • Limiti e riserve del mandato;

La relazione peritale e il processo civile telematico

Dal 30 giugno 2014 è entrato in vigore il processo civile telematico o PCT, un sistema di gestione volto a semplificare e velocizzare le procedure legali che prevede la digitalizzazione e l'automazione di molte operazioni che in precedenza, venivano effettuate in modo cartaceo, tra queste operazioni rientra anche il deposito della relazione peritale. Da quanto il PCT è obbligatorio, molti tribunali hanno iniziato a richiedere ai CTU la conoscenza di questo nuovo sistema digitale come requisito di iscrizione all'albo, poiché un errore nell'iter di deposito della relazione potrebbe determinare la sua nullità totale o parziale.

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Commenti

  • Stefano 26/02/2021 - 10:47

    Ottimo

    Rispondi

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