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Chi è abilitato a progettare un impianto elettrico?

All'interno dell'ambito della progettazione di impianti elettrici si trovano a coesistere diversi profili professionali i quali, secondo le loro competenze, sono abilitati a firmare il progetto di diverse tipologie di impianto elettrico. Queste figure professionali, come noto, sono in primo luogo gli ingegneri e i periti industriali ma ad essi si aggiungono anche architetti e geometri e, in alcuni casi, i responsabili tecnici delle aziende installatrici. Anche tra queste categorie di professionisti permangono dei dubbi circa le competenze e il potere di firma di ciascuno di essi, dubbi che possono dare origine a diatribe che spesso vengono chiarite da sentenze ufficiali. Se anche tu sei un tecnico e, almeno una volta nella tua carriera, ti sei chiesto quali tipi di impianto elettrico puoi progettare, allora sei nel posto giusto! Facciamo chiarezza!

Chi può firmare il progetto di un impianto elettrico?

Per rispondere alla domanda è necessario citare il D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, al quale si deve il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Il riferimento normativo stabilisce che, per tutte le operazioni di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti all'interno degli edifici, è obbligatorio elaborare un progetto che, a seconda dai casi, può essere redatto e firmato da:

  • un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
  • il responsabile tecnico dell'impresa installatrice dell'impianto.

Attenzione però, le due figure non sono sovrapponibili, ciò significa che ci sono dei casi in cui il progetto deve essere necessariamente redatto da un professionista abilitato.

Quali progetti devono essere firmati da un professionista abilitato?

Secondo l'articolo 5 del DM D.M. n°37, il progetto di un impianto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi, nei seguenti casi:

  • Impianti all'interno dei condomini con una potenza superiore ai 6 kW;
  • Impianti di unità abitative con potenza superiore ai 6 kW, o superficie superiore ai 400 mq;
  • Impianti di attività produttive o commerciali alimentati con tensioni superiore a 1000 V (anche per le parti a bassa tensione);
  • Impianti di attività produttive o commerciali con superficie superiore a 200 mq;
  • Utenze a bassa tensione di attività produttive o commerciali con potenza superiore ai 6 kW;
  • Impianti di unità immobiliari provviste di ambienti soggetti a specifica normativa (locali medici, locali esposti a particolare rischio di esplosione o incendio.)

In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'azienda installatrice.

Quali tecnici sono abilitati a progettare impianti?

Dopo aver individuato gli impianti che devono essere necessariamente progettati da professionisti abilitati, iscritti agli albi di competenza, scendiamo nel dettaglio per chiarire quali sono queste categorie professionali.

In primo luogo, gli ordini a cui compete la progettazione di tutti gli impianti indicati nell'articolo 5 del DM 37 sono:

  • Ingegneri;
  • Periti Industriali.


Per quanto riguarda gli Architetti, essi potranno progettare soltanto gli impianti relativi ad opere di edilizia civile. Inoltre, gli architetti avranno l'esclusiva per la progettazione degli impianti relativi ad opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico.

In fine, veniamo alla categoria dei Geometri ai quali è interdetta la possibilità di progettare impianti con potenza superiore ai 6 kW. Il geometra, tuttavia, può redigere progetti di impianti di potenza inferiore a 6kW in qualità di tecnico abilitato poiché in possesso di almeno uno dei requisiti dell'articolo 4 del DM 37 che ricordiamo essere:

  • a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;
  • b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
  • c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
  • d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Inoltre, tutte le categorie professionali indicate, potranno firmare i progetti degli impianti che non rientrano nella casistica prevista dall'articolo 5, se si trovano nella condizione di essere Responsabili Tecnici di un'impresa installatrice.

Come si redige il progetto di un impianto?

Per quanto riguarda gli impianti che possono essere progettati soltanto da professionisti iscritti agli albi, il D.M. 37 afferma che i progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte, ovvero in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme di:

  • UNI (Ente nazionale italiano di unificazione);
  • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  • altri Enti di normalizzazione appartenenti all'UE;
  • altri enti che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

I progetti devono riportare al loro interno almeno i seguenti contenuti minimi:

  • schemi dell'impianto;
  • disegni planimetrici;
  • relazione tecnica relativa all'impianto;
  • eventuali documenti attestanti varianti in corso d'opera (se il progetto viene variato).

Nei casi in cui il progetto d'impianto viene redatto dal responsabile tecnico dell'impresa, esso deve contenere:

  • schema dell'impianto da realizzare (descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire)
  • eventuali documenti attestanti varianti in corso d'opera (se il progetto viene variato)

In ogni caso, il progetto va successivamente depositato presso il SUE, ovvero lo sportello unico per l'edilizia.

Commenti

  • Agostino 08/02/2023 - 21:39

    Articolo esauriente in tutto per ciò che riguarda le normative esistenti in merito all'impiantistica elettrica- grazie

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