Quando nel corso di un processo civile, il giudice si trova a dover affrontare complesse questioni di natura tecnico-scientifica, che esulano dalle proprie competenze, è possibile avvalersi della collaborazione di un tecnico esperto in materia. Parliamo del CTU, acronimo di Consulente Tecnico d'Ufficio, un professionista iscritto in un apposito albo, in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie la risoluzione della causa. Il CTU, nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 61 del Codice di Procedura Civile, opera come ausiliario del tribunale, offrendo risposte sintetiche e esaurienti a quesiti tecnici che influenzano le decisioni finali. Nonostante l'importanza di questa figura, vi sono spesso incertezze riguardo ai suoi requisiti, funzioni e compiti, specie alla luce della recente riforma Cartabia. Questo articolo, ispirato al nostro corso online per CTU, mira a chiarire questi dubbi e a fornire una guida pratica per coloro che aspirano a diventare consulenti tecnici d'ufficio o che già esercitano questa professione. Scopriremo insieme quali passi seguire per intraprendere questa carriera e come operare una volta nominati.
Prima di iniziare, eccoti breve video in cui l'avvocato Filippo Inzirillo, docente del corso CTU di Pedago, risponde in modo semplice ad alcune delle domande più frequenti sul consulente tecnico d'ufficio.
Chi può iscriversi all'albo del CTU
Il primo passo per diventare Consulente Tecnico d'Ufficio è iscriversi ad un apposito albo, solo allora si potrà essere nominati dal giudice come ausiliare in tribunale. Ogni tribunale ha un proprio albo CTU, ordinato per categorie professionali, da cui attingere all'occorrenza. La domanda d'iscrizione è riservata a esperti che già appartengono a un ordine professionale o che siano registrati negli elenchi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
Per avere qualche esempio, possono ambire ad iscriversi all'albo:
- Architetti;
- Ingegneri
- Geometri
- Psicologi
- Medici
- Periti e Grafologi
- Antiquari e Restauratori
Queste categorie rappresentano solo alcune delle numerose professioni che possono aspirare a diventare CTU, questo perché, durante un processo civile, ogni giudice può avere bisogno delle competenze tecniche più disparate.
I requisiti per diventare CTU
Tuttavia, pur avendo competenze diverse, ciascun CTU è chiamato a possedere i medesimi requisiti specifici. A seguito dell'aggiornamento normativo, possono iscriversi coloro che soddisfano i seguenti criteri:
| Iscrizione a Ordini o Associazioni Professionali | i candidati devono essere regolarmente iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, nei ruoli o nelle associazioni professionali pertinenti. |
|---|---|
| Formazione Professionale Continua | è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione continua, come richiesto dal proprio ordine professionale o, per le professioni non organizzate in ordini e collegi, dall'associazione secondo l'articolo 2 della legge n. 4 del 2013. |
| Specchiata condotta morale | bisogna possedere una condotta morale irreprensibile, senza condanne penali definitive o procedimenti pendenti rilevanti. |
| Residenza o Domicilio | Devono avere residenza anagrafica o domicilio professionale all'interno del circondario del tribunale, come stabilito dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
| Competenza tecnica | i candidati devono avere competenza nelle aree di interesse del loro campo professionale, dimostrabile con almeno 5 ani di esercizio continuativo della professione per cui ci si iscrive, o con titoli di specializzazione, certificazioni UNI e curriculum scientifici. |
La riforma Cartabia ha inserito altri due requisiti preferenziali che, seppur non obbligatori, contribuiscono a delineare il quadro professionale di un CTU e sono tenute in grande considerazione in fase di nomina, ovvero:
- il possesso di competenze nell'ambito della conciliazione, acquisibili anche mediante specifici percorsi formativi;
- conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
In questo modo, si evidenzia che il consulente non deve essere esperto "solo" della sua materia, ma è necessario che abbia un solido bagaglio di conoscenze su quei principi e quelle procedure su cui si basa tutto il processo civile. La Riforma, quindi, sembra seguire la scia di quella che era l'iniziativa di alcuni tribunali che già da tempo avevano iniziato a richiedere agli iscritti la frequenza di un corso di formazione di 20 ore sul ruolo di CTU.
Per aiutare i professionisti a soddisfare questi requisiti e restare aggiornati, abbiamo sviluppato un corso accreditato che si allinea perfettamente con la nuova normativa. Il nostro corso, completamente online, offre un'esperienza di apprendimento flessibile e approfondita, ed è l'ideale per prepararsi a svolgere il ruolo di CTU e mettersi in regola con l'obbligo di formazione continua, arricchendo il proprio profilo professionale.
Iscrizione all'albo dei CTU 2024
A partire dal 4 gennaio 2024, è stata abolita la modalità di iscrizione cartacea, consentendo esclusivamente la modalità telematica per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale. Per agevolare la procedura, il Ministero della Giustizia ha pubblicato il portale "Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari", a cui è possibile accedere per iscriversi agli albi di uno dei diversi tribunali italiani. Ricordiamo che non è possibile effettuare l'iscrizione a due o più albi di differenti circoscrizioni.
La nuova procedura di iscrizione valida dal 2024, è stata descritta dal Ministero della Giustizia all'interno di video tutorial che riportiamo di seguito.
Inoltre, per approfondire i contenuti del video, il ministero ha pubblicato un apposito manuale PDF dedicato ai candidati utenti CTU, che abbiamo reso disponibile al seguente link.
SCARICA IL MANUALE PER I CANDIDATI CTU
Ricordiamo che, una volta accolta l'iscrizione del CTU da parte del Presidente del Tribunale, il professionista ha l'obbligo di comunicare, nel più breve tempo possibile, l'eventuale interruzione dell'attività professionale o il cambiamento del recapito telefonico e l'indirizzo.
Mantenimento dell'iscrizione
Con la nuova normativa gli albi saranno soggetti ad aggiornamento periodico, di conseguenza per mantenere l'iscrizione, bisognerà rispettare i seguenti criteri:
- svolgere l'attività professionale in maniera continua;
- essere in regola con l'obbligo di formazione professionale continua, previsto dall'ordine, collegio o associazione di appartenenza.
Come avviene la nomina di un CTU
La nomina del tecnico avviene quando, durante un processo, i soli atti di causa non permettono di risolvere la contesa tra le parti, di conseguenza si rende necessaria una perizia. A quel punto, il giudice nomina un CTU con un'apposita ordinanza finalizzata a designare il professionista che andrà a ricoprire il ruolo, scegliendo dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tenuto presso il tribunale di riferimento. Contestualmente all'ordinanza di nomina il giudice dovrà formulare i quesiti di natura tecnica a cui il CTU dovrà rispondere, fissando anche la data dell'udienza in cui il consulente dovrà presentarsi per prestare giuramento ai sensi dell'articolo 191 del c.p.c.
La domanda a questo punto è: quanti CTU possono essere nominati? Di norma uno solo ma, in caso di questioni di elevata complessità, il Giudice può decidere di nominare più consulenti o può essere lo stesso CTU a chiedere di essere affiancato dai propri collaboratori o da uno specialista. Tuttavia, in alcuni processi può capitare che il Giudice debba formulare quesiti di natura tecnica appartenenti a tematiche e ambiti totalmente slegati tra di loro, in questo caso verranno nominati tanti CTU quanti sono gli ambiti su cui il giudice richiede ausilio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 63 del c.p.c. il consulente tecnico non può rifiutare l'incarico affidatogli dal Giudice ma, in presenza di motivazioni valide e documentate, può astenersi dallo svolgere il compito. Tali motivazioni sono indicate nell'art. 51 del c.p.c. e, in loro presenza, il CTU che non si astiene può essere ricusato.
Quando è prevista la ricusazione per il CTU
Secondo l'articolo 63 del c.p.c. è possibile richiedere la ricusazione del consulente, ovvero la sua sostituzione, in presenza delle motivazioni indicate dall'articolo 51 dello stesso riferimento normativo, ovvero:
- se il CTU ha interesse nella causa o in un'altra vertente sulla stessa questione di diritto;
- se il CTU o il suo coniuge sono parenti, conviventi o commensali abituali di una delle parti o dei difensori delle parti;
- se il CTU o il suo coniuge hanno una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o dei difensori;
- se il CTU ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, ha deposto in essa come testimone;
- se il CTU è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
- se il CTU è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione che ha interesse nella causa.
Più in generale si può affermare che il CTU può essere ricusato in ogni caso in cui, con la sua nomina, non venga rispettato il principio di terzietà.
Il ruolo del CTU in tribunale
Una volta prestato giuramento, il compito del consulente è fornire una risposta chiara ed esaustiva ai quesiti del giudice, per farlo egli deve seguire degli step ben precisi:
| 1. Verifica e Nomine | All'inizio delle operazioni, il CTU verifica le generalità dei presenti e la regolarità della nomina dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP) |
|---|---|
| 2. Esame del Mandato | Il Tecnico legge il quesito formulato dal giudice ed esamina gli atti e i documenti pertinenti, formulando eventuali richieste di chiarimento. |
| 3. Svolgimento delle operazioni peritali | Questo include sopralluoghi, accertamenti, o verifiche tecniche necessari per rispondere ai quesiti. |
| 4. Interazione con le Parti | Le parti coinvolte, i loro avvocati e i CTP possono partecipare alle operazioni peritali, presentare memorie e formulare osservazioni tecniche, come previsto dagli articoli 194 e 195 del Codice di Procedura |
| 5. Redazione della CTU | Il CTU redige una relazione dettagliata che risponde ai quesiti del giudice, con motivazioni adeguate. Questa relazione deve essere depositata entro i termini stabiliti dal giudice e secondo le modalità previste |
Comunicazione delle Operazioni Peritali
Il CTU è tenuto a comunicare l'inizio delle operazioni peritali per garantire i principi del contraddittorio e del diritto alla difesa. Questa comunicazione può avvenire:
- durante l'udienza di conferimento dell'incarico, dove data, ora e luogo delle operazioni sono registrati nel verbale;
- se la comunicazione avviene dopo l'udienza, il CTU notifica le informazioni tramite il cancelliere;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in modo da garantire rapidità e tracciabilità.
Redazione e Deposito della CTU
La risposta del CTU deve essere inclusa all'interno di una relazione tecnica, chiamata anche relazione peritale o CTU, un documento al cui interno il professionista deve riportare tutti gli avvenimenti, le informazioni e le evidenze che lo hanno condotto ad elaborare la propria risposta. Una volta redatta, la relazione dovrà essere depositata secondo le modalità previste dal Processo Civile Telematico. Per farlo bisogna, innanzitutto, rispettare i seguenti requisiti:
- essere iscritti al ReGindE ovvero al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;
- essere iscritti ad un PDA, ovvero ad un Punto di Accesso (sito o struttura) con cui accedere all'infrastruttura gestista dal Ministero della Giustizia;
- essere in possesso di un Redattore di Atti, ovvero software per la creazione "busta telematica" in formato .xml nel rispetto delle disposizioni tecniche previste;
- essere in possesso di PEC e Firma Digitale.
Per effettuare il deposito telematico della relazione peritale vero e proprio, bisognerà quindi:
- inserirla nella busta telematica tramite il Redattore Atti;
- apporre la firma digitale sugli atti;
- avviare il deposito tramite collegamento al proprio PDA;
- inviare la busta tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio giudiziario di pertinenza.
Ricordiamo che si tratta di un elaborato particolarmente importante, la cui validità dipende strettamente dalla sua completezza dal punto di vista contenutistico e che, una volta depositata la CTU può essere considerata nulla se nella sua redazione si commettono determinati errori. Si parla dunque di cause di nullità che possono essere suddivise in:
| Nullità formale | dovute a formalità come la mancata sottoscrizione dell'elaborato |
|---|---|
| Nullità sostanziale | dovuta a violazioni del principio di contraddittorio e del diritto di difesa delle parti |
| Nullità parziale | che si estende soltanto ad alcune parti della relazione peritale |
Nello specifico, ecco qualche esempio di irregolarità che determinano la nullità della relazione peritale:
- omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni e/o di prosecuzione delle stesse;
- mancata trasmissione della relazione alle parti per i rilievi critici finali;
- partecipazione alle operazioni peritali di CTP nominati in modo irregolare;
- utilizzo di documenti non ritualmente prodotti in causa e non autorizzati da entrambe la parti;
- svolgimento di indagini che esulano dai quesiti posti dal Giudice.
Per approfondimenti su come redigere una relazione peritale impeccabile consigliamo la lettura di un articolo tecnico in cui una nostra docente esperta, l'Arch. Carmen Granata, prende in esame come caso studio, un esempio di perizia effettuata per determinare l'entità dei danni da infiltrazione di acqua in un condominio. L'articolo è arricchito dal materiale fotografico e dalla relazione peritale vera e propria che la nostra docente, in veste di CTU, ha redatto in risposta al quesito del giudice.
LEGGI L'ARTICOLO TECNICO
Quanto guadagna un CTU
La determinazione dei compensi per i CTU è regolata da normative specifiche, tra cui l'art. 50 del Testo Unico e le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, che forniscono linee guida per calcolare i compensi dei CTU, distinguendo tra diverse categorie di incarichi in base alla complessità. Il compenso si basa sulle "vacazioni," unità di tempo di due ore. Nello specifico, il compenso per la prima vacazione è di 14,68 €, mentre per ciascuna delle vacazioni successive è di 8,15 €.
Questo sistema permette di adattare i compensi alla natura e complessità del lavoro svolto. Inoltre, vengono riconosciute le spese documentate, necessarie per l'espletamento dell'incarico, come viaggi e materiali, che devono essere accuratamente documentate per il rimborso. Il giudice ha la facoltà di adeguare i compensi in base alla difficoltà del caso e alla qualità del lavoro. Per garantire trasparenza, il CTU deve documentare con precisione le ore lavorate e le spese sostenute. Di seguito, un esempio pratico di calcolo della parcella:
| Descrizione Attività | Ore Impiegate | Numero di Vacazioni | Compenso (€) | Totale (€) |
|---|---|---|---|---|
| Riunione preliminare con le parti | 2 | 1 | 14,68 | €14,68 |
| Svolgimento delle operazioni peritali | 4 | 2 | 2 * 8,15 | €16,30 |
| Redazione della relazione tecnica | 6 | 3 | 3* 8,15 | €24,45 |
| Discussione finale in tribunale | 2 | 1 | 8,15 | €8,15 |
| Totale Compenso per Vacazioni | €63,58 | |||
| Spese documentate (viaggi, materiali) | €100,00 | |||
| Totale Parcella | €163,58 |
In questo esempio, il totale delle ore impiegate ammonta a 14 ore, suddivise in 7 vacazioni da due ore ciascuna. Il compenso totale per le vacazioni è di 63,58 euro. A questo importo, si aggiungono le spese documentate di 100 euro, per un totale complessivo di 163,58 euro, a cui si devono sommare l'IVA e i contributi previdenziali.