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Il cartello di cantiere: normativa, contenuti, dimensioni e sanzioni

Oggi parliamo del Cartello di Cantiere, un supporto di tipo informativo la cui affissione non è una semplice formalità, ma un obbligo sancito da due normative, nonché il primo elemento che viene controllato durante le ispezioni in cantiere. In questo nostro articolo indicheremo quali sono le sue caratteristiche, cosa deve contenere, come va affisso e chi lo deve redigere ma, soprattutto, indicheremo quali sono le sanzioni previste in caso di mancata affissione. Buona lettura.

Cos'è il cartello di cantiere?

Si tratta di un tabellone all'interno del quale devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a descrivere i lavori svolti all'interno del cantiere di riferimento, indicando anche i principali soggetti coinvolti a più livelli nella realizzazione degli stessi. Affiggerlo in maniera ben visibile, spesso proprio all'ingresso del cantiere, è un obbligo stabilito da due normative differenti, ovvero:

  • il DPR 380/01 o Testo Unico dell'Edilizia;
  • il D.Lgs 81/08 o Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre a queste due normative, bisognerà rifarsi al Regolamento Edilizio del Comune di pertinenza per quanto riguarda i suoi i contenuti e gli obblighi relativi alla committenza.

Cosa dice la normativa?

I due riferimenti normativi disciplinano il cartello di cantiere sotto due punti di vista differenti che di seguito andremo ad analizzare. Partiamo da quanto stabilito dal Testo Unico dell'Edilizia che dedica all'argomento i seguenti articoli:

  • l'art. 20, comma 6 che stabilisce che all'interno del cartello devono essere riportati gli estremi del PdC (Permesso di Costruire) o, più in generale, del titolo abilitativo richiesto per il lavoro in oggetto;
  • l'art. 27, comma 4 che stabilisce che, in caso di assenza del cartello, gli organi di vigilanza dovranno fare segnalazione all'autorità giudiziaria, all'organo regionale competente e al dirigente dell'ufficio comunale.

Anche il Testo Unico della Sicurezza si occupa di definire i contenuti dello stesso, indicando, all'articolo 90, comma 7 quali sono i soggetti i cui nominativi devono figurare all'interno del cartello.

A cosa serve il cartello di cantiere?

Il cartello è una sorta di documento di riconoscimento del cantiere, comunica chiaramente che i lavori che si svolgono al suo interno sono condotti nel rispetto delle normative e delle procedure che regolano il settore dell'edilizia, per tale ragione è il primo strumento di cui si servono gli organi di vigilanza in occasione delle ispezioni. Proprio per questo motivo è necessario che esso sia esposto in un luogo ben visibile.

Cosa deve contenere il cartello di cantiere?

Il cartello di cantiere deve contenere le seguenti informazioni:

  • Titolo abilitativo che ha autorizzato l'inizio dei lavori con indicazione del numero di pratica;
  • Tipologia di opera oggetto dei lavori;
  • Modalità di realizzazione dell'opera;
  • Importo complessivo di spesa per la realizzazione dell'opera;
  • Data di inizio lavori e data presunta di fine dei lavori;
  • Nominativo del Committente;
  • Nominativo del Proprietario (se diverso dal committente);
  • Indicazione delle imprese (in appalto e in subappalto) che parteciperanno ai lavori;
  • Indicazione del progettista dell'opera e degli impianti;
  • Lavoratori autonomi coinvolti;
  • Tecnico che si è occupato della presentazione della pratica;
  • Direttore dei Lavori;
  • Coordinatori in fase dei progettazione e di esecuzione;
  • Collaudatori.

Cartello di cantiere: chi lo compila?

La normativa non stabilisce chi deve materialmente compilare il cartello, tuttavia fissa delle responsabilità e prevede 2 casistiche in base alla presenza del coordinatore della sicurezza.

Nei cantieri in cui non sono presenti coordinatori la responsabilità ricadrà su:

  • Committente o Proprietario;
  • Costruttori o ditta operante;
  • Direttore dei lavori.

Invece, se nel cantiere sono presenti i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, la responsabilità del cartello ricadrà su questi ultimi andandosi a sommare ai numerosi compiti prescritti dal D.Lgs 81/08 per questa figura. Ricordiamo che il cartello di cantiere rientra nel macroinsieme della segnaletica e dalla cartellonistica obbligatoria da utilizzare nei cantieri temporanei e mobili, che è una delle tematiche su cui verte il programma formativo per CSP e CSE. Tale tematica è ampiamente trattata all'interno del nostro corso di aggiornamento valido per il soddisfacimento dell'obbligo quinquennale.

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Quali devono essere le dimensioni del cartello di cantiere?

Le dimensioni per il cartello di cantiere devono essere tali da consentire la chiara leggibilità dei contenuti. Nei lavori pubblici le misure minime sono specificate all'interno della Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1990 che richiede che il cartello abbia:

  • larghezza di 1 metro;
  • altezza di 2 metri.

Nei cantieri privati le dimensioni sono più limitate e sono stabilite nel Regolamento Edilizio del Comune di Riferimento.

Mancata esposizione del cartello di cantiere

In caso di mancata esposizione del cartello di cantiere sono previste delle sanzioni normate dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del Testo Unico per l'Edilizia, ovvero un'ammenda che può arrivare fino a €10.329.

Le stesse sanzioni si applicano anche ai cartelli affissi in posizioni poco visibili o nascoste, o le cui scritte siano state rese illeggibili dagli agenti atmosferici o dall'usura.

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