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VIA: Guida alla Valutazione di Impatto Ambientale

Nel 1969 con il NEPA, ovvero il National Environment Policy Act, negli Stati Uniti inizia a muovere i primi passi il concetto di Sviluppo Sostenibile con la nascita della Valutazione di Impatto Ambientale o VIA, con lo scopo di individuare preventivamente gli effetti che la realizzazione di un'opera può avere sull'ambiente e sugli esseri viventi che lo popolano, uomo compreso. Nel 1985 la VIA viene introdotta anche in Europa, con la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" diventando un caposaldo della politica ambientale. In questo articolo forniremo una risposta breve ma esaustiva a tutte le domande sulla Valutazione di impatto ambientale a partire dalla sua definizione, per poi elencarne le caratteristiche, le procedure e le finalità. Per maggiori approfondimenti tecnici su come svolgere la valutazione di impatto ambientale o la valutazione ambientale strategica vi consigliamo il nostro corso di formazione che abbiamo utilizzato come fonte per la stesura di questo articolo.

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Cos'è la valutazione di impatto ambientale?

Quando si parla di VIA ci si riferisce ad un atto amministrativo obbligatorio per legge in determinati casi che, tramite un'apposita procedura valutativa, è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare tutti i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere che possono rivelarsi deleteri sull'equilibrio dell'ambiente o sulla salute e sul benessere umano. Inoltre, dalle evidenze prodotte tramite questa procedura è possibile individuare anche le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre al minimo accettabile tali effetti negativi ancor prima che essi si verifichino.

Quali sono i principali riferimenti normativi?

A livello europeo i riferimenti normativi principali per la VIA sono:

  • La Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985;
  • La Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.

In Italia, invece, il riferimento normativo principale è il D.Lgs n.152 del 2006, noto come Testo Unico dell'Ambiente, negli articoli che vanno dal 4 al 10, dal 19 al 29 e dal 30 al 36. Nel corso degli anni, specie nel recente periodo, il contenuto delTesto Unico per l'Ambiente è stato modificato o integrato da ulteriori decreti, ovvero:

  • il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE;
  • il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico VIA;
  • il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
  • il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC.

Quali sono i criteri della valutazione di impatto ambientale?

I principi fondamentali su cui basare lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono stati individuati dalla Direttiva 85/337, che specifica che è necessario attenersi a 4 criteri:

Prevenzione secondo questo criterio la VIA deve analizzare e individuare tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell'opera per prevenire il loro verificarsi o minimizzarne gli effetti.
Integrazione secondo questo criterio è necessario effettuare un'analisi oculata di ciascuna dellle componenti ambientali, tenendo conto degli effetti cumulativi che potrebbero essere generati dall'interazione di possibili effetti diversi
Confronto secondo questo principio è necessario un dialogo costante tra i progettisti e coloro che autorizzano i lavori in tutte le fasi della procedura, ovvero raccolta, analisi e impiego dei dati.
Partecipazione secondo questo principio deve esserci apertura del processo di valutazione all'attivo contributo dei cittadini per garantire il più alto grado di trasparenza possibile.

In quali casi la VIA è obbligatoria?

Redigere la VIA è obbligatoria per tutte le attività che possono avere un impatto negativo sull'ambiente o sul territorio che sia significativo, tuttavia è necessario rifarsi all'articolo 6 del D.Lgs 152/2006 per individuare 2 diversi campi di applicazione:

Attività soggette a via progetti elencati agli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs 152 e di quelli riportati all'allegato II-bis e all'allegato IV ma solo se sono relativi a nuove opere che hanno un impatto ambientale su aree naturali protette
Attività sottoposte a verifica di assoggettabilità progetti elencati nell'Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006, o le modifiche alle opere in Allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., che possono comportare "effetti negativi e significativi sull'ambiente" e i progetti in Allegato II-bis e Allegato IV, sulla base dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.

Quali sono le fasi della VIA?

Le fasi dellaValutazione di impatto ambientale stabilite dalla normativa consistono in:

  • scoping o definizione dello studio di impatto ambientale;
  • presentazione del progetto e successiva pubblicazione;
  • svolgimento delle consultazioni;
  • valutazione delle consultazioni e dello studio di impatto ambientale;
  • decisione;
  • informazione sulla decisione;
  • monitoraggio continuo.

Chi fa la valutazione di impatto ambientale?

La valutazione prevede tanto un'analisi dei rischi ambientali quanto la redazione di elaborati tecnici ufficiali i quali, per avere validità, richiedono di essere svolti da figure specializzate. Si tratta di ruoli che possono essere ricoperti da professionisti che, oltre alle competenze tecniche nel loro settore, devono essere in possesso di conoscenze giuridico-normative e amministrative per gestire la procedura. Per essere più specifici citiamo l'articolo 22 del D.Lgs 152/06, all'interno del quale si attesta che:

"per garantire la completezza e la qualità dello Studio di Impatto Ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente cura che… c) la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali"
Come possiamo vedere, non è indicato uno specifico albo di appartenenza a cui fare riferimento, ciò perché la VIA è una valutazione multidisciplinare per cui è necessario effettuare un'indagine su diversi campi, tramite un team composto da professionisti esperti e in possesso di competenze idonee alla tipologia dell'opera oggetto della VIA. Il professionista iscritto all'albo, sarà colui che apporrà la firma sul progetto a conclusione del lavoro in veste di responsabile del gruppo.

Cos'è la verifica di assoggettabilità?

La verifica di assoggettabilità o screening è un procedimento necessario nei casi indicati in precedenza per tutti quei progetti che devono essere sottoposti a verifica per capire se devono o meno essere soggetti alla VIA. In questo caso bisogna procedere secondo fasi ben precise ovvero:

Presentazione del Progetto durante le quale vengono trasmessi lo studio preliminare ambientale e i documenti di approfondimento pubblicati sul sito web dell'autorità;
Presentazione delle osservazioni Che va svolta entro 45 giorni dalla pubblicazione del progetto sul sito web.
Richieste di integrazioni Che vanno presentate entro 45 giorni, sulla base delle osservazioni e che l'autorità può richiedere di integrare nel progetto.
Decisione Entro i successivi 45 giorni l'autorità verifica se il progetto può comportare effetti negativi sul'ambiente.

La decisione dell'autorità ha 2 possibili esiti:

  • L'opera non ha impatti negativi significativi e, pur mantenendo la possibilità di impartire prescrizioni specifiche, non è assoggettata alla procedura di VIA;
  • L'opera ha impatti negativi significativi sull'ambiente e viene assoggettata alla procedura di VIA.

Cos'è lo studio di impatto ambientale?

Lo Studio di Impatto Ambientale, abbreviato con l'acronimo SIA, è il fulcro della VIA ed è lo strumento con cui si identificano, si prevedono e si stimano quantitativamente gli effetti che un progetto può sortire sull'equilibrio ambientale a livello fisico, ecologico, estetico e socio-culturale. Inoltre, durante lo svolgimento dello studio di impatto ambientale, vengono analizzate anche le possibili alternative al progetto. Tutti i procedimenti di cui si compone lo studio di impatto ambientale sono finalizzati ad analizzare l'ambiente, sulla base delle relazioni di componenti, fattori e processi di cui si compone il suo ecosistema. Essi sono da considerare componenti interconnessi tra di loro e si condizionano a vicenda. L'obiettivo ultimo dello studio di impatto ambientale è proprio individuare le diverse relazioni di tutte le componenti coinvolte e prevedere gli effetti che la realizzazione dell'opera può avere su di esse.

Quali sono i componenti e i fattori di cui tenere conto?

Icomponenti e i fattori ambientali da prendere in considerazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale sono riportati nell'allegato I del DPCM 27 Dicembre 1988, essi sono:

Componenti e Fattori Descrizione
Atmosfera aspetti peculiari e qualità dell'aria e caratteristiche meteoclimatiche
Ambiente idrico risorse idriche sotterranee e superficiali (laghi, fiumi, corsi d'acqua sotterranei)
Suolo e sottosuolo da considerare dal punto di vista geologico, geomorfologico e pedologico
Flora e fauna la vegetazione e gli animali presenti prestando particolare attenzione ad eventuali specie protette e agli equilibri naturali
Ecosistemi componeti di diversa natura che formano un sistema contraddistinto da una struttura specifica, un proprio funzionamento e un'evoluzione nel tempo
Salute Pubblica presenza umana in termini di individui o comunità presenti
Rumore e vibrazioni che potrebbero sortire effetti su uomo e ambiente
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti che potrebbero sortire effetti su uomo e ambiente
Paesaggio caratteristiche morfologico-culturali, comunità umane interessate e beni culturali

Come si fa uno studio di impatto ambientale?

Per redigere uno studio di impatto ambientale in maniera corretta, bisogna includere al suo interno dei contenuti necessari. Tali contenuti, nello specifico, sono:

  • l'analisi qualitativa dell'ambiente;
  • la descrizione ambientale comprensiva delle componenti soggette ad effetti negativi;
  • l'analisi delle problematiche (di qualsiasi natura) verificatesi nel corso dello studio;
  • l'indicazione delle soluzioni alternative;
  • la descrizione degli impatti potenziali sull'ambiente, sia positivi e che negativi;
  • la descrizione delle misure da intraprendere per mitigare o compensare tali effetti;
  • una sintesi non tecnica.

Inoltre, uno SIA completo e ben strutturato è composto da 3 quadri di riferimento, ovvero:

  • quadro di riferimento programmatico;
  • quadro di riferimento progettuale;
  • quadro di riferimento ambientale.

Di seguito analizzeremo ciascuno di questi quadri nel dettaglio.

Il quadro di riferimento programmatico

Questo quadro è la parte dello Studio di Impatto ambientale che prende in esame il progetto sulla base degli atti di pianificazione e programmazione, sia territoriali che settoriali. Vanno presi, dunque, in considerazione eventuali atti di rilievo per il caso specifico come piani decennali ANAS o piani regionali e provinciali. In questo quadro inoltre sarà necessario:

  • verificare la coerenza dell'opera con gli obiettivi posti dagli atti di pianificazione;
  • specificare le possibili variazioni rispetto alle ipotesi e ai tempi di realizzazione;
  • rappresentare l'attualità del progetto;
  • specificare le eventuali variazioni apportate al progetto.

Il quadro di riferimento progettuale

Per redigere questo quadro sarà necessario operare un'ulteriore suddivisione in 2 parti distinte:

Prima parte che contiene descrizione del progetto, soluzioni adottate, inquadramento nel territorio, motivazioni della definizione del progetto
Seconda parte che contiene approfondimenti sulla descrizione del progetto, le motivazioni tecniche delle scelte, le misurazioni, eventuali provvedimenti ed interventi specifici del caso.

Il quadro di riferimento ambientale

Nel quadro di riferimento ambientale bisognerà inserire le stime qualitative e quantitative degli impatti ambientali generati dall'opera, esaminando tutte le alternative progettuali. In questa fase è necessario effettuare un confronto tra lo stato di qualità ante-operam e lo stato di qualità post-operam di componenti e fattori ambientali. Inoltre, il quadro ambientale deve descrivere le modifiche che l'opera apporterà rispetto alla situazione presente ed effettuare una stima dell'evoluzione che subiranno le componenti a seguito dell'intervento nel breve e medio periodo.

I contenuti che lo Studio deve avere e l'Opzione Zero

Lo studio dell'Impatto Ambientale, nonché l'elaborato vero e proprio, deve descrivere con precisione:

  • Dettaglio del progetto
  • Probabili esiti apportati sia in fase di realizzazione che dopo, sempre vagliati sui criterio di pericolosità e ubicazione
  • Alternative e opzioni valide per la maggiore tutela ambientale, insieme ad un piano di monitoraggio da applicare nel tempo.

L'alternativa o opzione zero è uno dei contenuti trattati all'interno dello Studio di impatto ambientale formulato dal tecnico esperto in VIA e/o VAS. L'opzione zero deve essere sempre tenuta in considerazione. O meglio, tra le alternative progettuali papabili elaborate per ridurre l'impatto ambientale, deve essere anche vagliata l'alternativa 'do nothing', quella cioè del 'non far nulla', del non procedere all'intervento progettuale. Solo valutando il peso della non esistenza di un impianto o opera si potrà soppesarne veramente l'incidenza sul territorio.

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