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Valutazione ambientale strategica: cos'è e come funziona la VAS

Secondo le normative in vigore, sia a livello nazionale che Europeo, tutti i piani o progetti dalla cui attuazione possano derivare effetti negativi sull'ambiente, devono essere sottoposti ad una valutazione preventiva. In casi del genere si mette in atto una procedura chiamata VAS, in questo articolo capiremo cos'è, quando va fatta e, soprattutto, quali sono le sue fasi. I contenuti di questo articolo sono stati realizzati utilizzando come fonte il materiale didattico del nostro corso di formazione sullo svolgimento della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale.

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Che cosa si intende per VAS?

Con il termine VAS, acronimo di Valutazione Ambientale Strategica, si intende la procedura finalizzata ad individuare e stimare gli effetti che alcuni piani o programmi di sviluppo possono avere sull'ambiente. Questo strumento è stato introdotto dalla Comunità Europea tramite la Direttiva 2001/42/CE, passata alla storia proprio come Direttiva VAS, che è stata recepita in Italia con il D.Lgs 152/2006, ovvero il Testo Unico per l'Ambiente. Nello specifico, per capire meglio cos'è la Valutazione di Impatto Ambientale, riportiamo di seguito l'esatta definizione fornita dall'articolo 5 del Testo Unico:


"l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione"

Quali sono le finalità della VAS?

Come anticipato, l'obiettivo principale della VAS è di analizzare i piani e i programmi di sviluppo stimandone gli effetti sull'ambiente. Si tratta di una valutazione "a tutto tondo" in quanto vengono valutati gli effetti sortiti dai programmi già prima della loro approvazione, durante il loro svolgimento, e quelli che permarranno al termine del periodo di validità.

Alle finalità della VAS è dedicato l'articolo 4 del sopra citato decreto legislativo, che afferma che la valutazione ambientale dei piani e dei progetti che possono avere un impatto ambientale significativo ha lo scopo di:

  • assicurare che il livello di protezione dell'ambiente sia elevato;
  • tenere in considerazione l'ambiente durante le fasi di elaborazione, adozione e approvazione dei piani;
  • assicurare che i piani contribuiscano e siano coerenti con le condizioni di sviluppo sostenibile;
  • proteggere l'ecosistema e le biodiversità, conservando la capacità di rigenerazione degli ecosistemi;
  • proteggere la salute umana contribuendo a migliorare la qualità della vita.

Quando è obbligatoria la valutazione ambientale strategica?

Vediamo ora quali sono i progetti soggetti a VAS, rifacendoci a quanto disposto dall'articolo 6 del Testo Unico per l'Ambiente, il quale afferma che la VAS è obbligatoria da cui possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che riguardano i seguenti settori:

  • settore agricolo e forestale;
  • settore della pesca;
  • settore energetico e industriale;
  • settore dei trasporti,
  • settore della gestione dei rifiuti e delle acque;
  • settore delle telecomunicazioni;
  • settore turistico;
  • settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Inoltre, sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che riguardano siti classificati come zone di protezione speciale per la conservazione dell'avifauna e come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

In tutti questi casi, la valutazione deve essere effettuata in maniera preventiva all'approvazione dei programmi o dei piani, ovvero durante l'elaborazione degli stessi.

Quando non è necessaria la VAS?

La VAS non è necessaria per tutti i programmi e i progetti indicati al comma 4 dell'articolo 6, ovvero:

  • i piani e i programmi di difesa nazionale caratterizzati da altissima urgenza o che ricadono nei casi disciplinati dal D.Lgs 163/2006;
  • i piani e i programmi finanziari o relativi al bilancio;
  • i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
  • i piani di gestione forestale riferiti ad un ambito aziendale e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
  • i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno
  • applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

Quali sono i soggetti coinvolti nella VAS?

La valutazione ambientale strategica è una procedura di pubblico interesse che coinvolge diversi soggetti i quali sono:

  • Autorità competente che in ambito statale sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministero per i Beni e le attività culturali;
  • Autorità procedente ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano o del programma)
  • Proponente;
  • Soggetti competenti in materia ambientale;
  • Soggetti con interessi relativi al procedimento procedimento.

In quest'ultima categoria di soggetti rientrano gli stati confinanti, le regioni, le province ma anche i privati cittadini che possono inviare le loro osservazioni e opinioni sugli impatti ambientali che potrebbero derivare dai piani e dai progetti. Questo rende la VAS una valutazione integrata e partecipata.

Quali sono le fasi della valutazione ambientale strategica?

La VAS è una procedura che si articolano in diverse fasi, ovvero:

1. Verifica di assoggettabilità o screening, fase in cui l'autorità competente si basa sui dati a sua disposizione per valutare se il piano o programma ha un impatto significativo sull'ambiente e quindi se deve essere o meno soggetto a VAS.
2. Elaborazione del rapporto ambientale documento all'interno del quale gli impatti significativi derivati dall'attuazione del piano vengono individuati, descritti e valutati. All'interno del documento sono presenti anche le alternative da adottare.
3. Svolgimento delle consultazioni fase in cui chiunque può prendere visione del programma e del rapporto ambientale, presentando le proprie osservazioni in forma scritta, secondo entro certi termini stabiliti. Questo può portare alla luce nuovi spunti di valutazioni.
4. Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni fase in cui autorità quella procedente, valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni
5. Decisione in questa il piano e il relativo rapporto ambientale vengono inviati all'autorità a cui compete la loro approvazione, corredati di parere motivato e documentazione acquisita in fase di consultazione.
6. Informazione questa è la fase in cui la decisione, comprensiva di parere dell'autorità competente e considerazioni ambientali, viene resa pubblica. La pubblicazione riporta al suo interno anche le misure che dovranno essere adottate per il monitoraggio.
7. Monitoraggio l'ultima fase è quella del monitoraggio periodico e continuo finalizzato a controllare gli impatti generati dall'attuazione dei piani e dei programmi e verificare che avvenga il reale raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti.

Il Testo Unico Ambientale contiene delle indicazioni specifiche su come deve essere svolta ciascuna di queste fasi, di seguito, rifacendoci a tali contenuti, approfondiremo ognuno degli step fornendo indicazioni chiare e precise.

Fase 1: Verifica di Assoggettabilità

Nei casi in cui è obbligatoria la VAS, all'autorità procedente spetta trasmettere un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, al cui interno devono essere riportati:

  • descrizione del piano o del programma in oggetto;
  • dati e informazioni necessari alla verifica degli impatti significativi.

A questo punto l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, deve designare i soggetti competenti in ambito ambientale e inviare loro il rapporto preliminare. Da quel momento i soggetti competenti avranno 30 giorni per inviare alle autorità il loro parere tecnico.

L'autorità competente, sulla base dei dati a sua disposizione e del parere ricevuto, procede alla verifica degli eventuali impatti significativi per l'ambiente e provvede ad emettere, entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il provvedimento di verifica che assoggetterà o escluderà il piano dalla VAS, pubblicando integralmente (sul sito web di riferimento) il risultati con le relative motivazioni.

Fase 2: il Rapporto Ambientale

Una volta noti i possibili impatti ambientali significativi, il proponente e l'autorità procedente devono consultarsi con l'autorità competente per definire il contenuto del rapporto ambientale. Ancora una volta devono essere individuati dei soggetti competenti in materia per acquisire i loro pareri, che dovranno pervenire entro 30 giorni dall'avvio della consultazione. Sulla base di questi pareri, il proponente o l'autorità procedente, si occupano della redazione del rapporto ambientale secondo i contenuti indicati all'allegato VI, ovvero:

  • illustrazione di contenuti, obiettivi principali del piano o e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
  • aspetti relativi lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano;
  • caratteristiche delle aree che potrebbero essere interessate in modo significativo;
  • problemi ambientale esistenti nel sito che siano pertinenti e influenzati dal piano;
  • obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalle normative vigenti, pertinenti al piano o al programma, comprensivi dell'indicazione delle modalità di raggiungimento degli stessi e di ogni altra considerazione ambientale;
  • tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
  • misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente;
  • sintesi delle ragioni della scelta comprensiva di descrizione dell'andamento della valutazione;
  • descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi;
  • sintesi non tecnica di tutte le informazioni precedenti.

Una volta redatto il Rapporto Ambientale, l'autorità procedente dovrà trasmetterlo all'autorità competente in formato elettronico, allegando anche:

  1. la proposta di piano o di programma;
  2. le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri;
  3. l'avviso al pubblico;
  4. una copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto.

Fase 3: Le consultazioni

La consultazione avviene entro 45 giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, secondo i termini e le modalità specificate nello stesso. Entro tale data, chiunque (anche i privati cittadini interessati) possono prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale presentando le loro osservazioni in forma scritta e in formato elettronico. Trattandosi di una procedura di valutazione partecipativa e integrata, la fase di consultazione riveste una particolare importanza in quanto, alla luce delle nuove osservazioni, potrebbero nascere nuovi spunti di valutazione.

Fase 4: Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

In questa fase, autorità competente e procedente valutano tutta la documentazione in loro possesso e le osservazioni ricevute in fase di consultazione, esprimendo il proprio parere in materia. L'autorità procedente dovrà apportare le opportune revisioni al piano prima della sua presentazione, prestando particolare considerazione alle risultanze del parere motivato e alle consultazioni avvenute.

Fase 5: Decisione

A fronte della valutazione avvenuta nel passaggio precedente, nella fase di decisione avviene la trasmissione della documentazione all'organo competente per l'approvazione. Nello specifico, ecco cosa dovrà essere trasmesso:

  • il programma o piano;
  • il rapporto ambientale;
  • il parere motivato;
  • la documentazione relativa alla consultazione.

Fase 6: Informazione sulla decisione

A questo punto non resta che pubblicare la decisione finale sui siti delle autorità competenti, indicando le modalità per la presa visione della documentazione relativa. Sui siti, dovranno essere resi pubblici anche:

  • il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  • una dichiarazione di sintesi;
  • le misure adottate per il monitoraggio.

Fase 7: Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è fondamentale per verificare che l'attuazione dei piani si svolga secondo quanto previsto e all'insegna degli obiettivi di sostenibilità stabiliti. Eventuali impatti negativi individuati in questa fase dovranno essere corretti tempestivamente adottando delle misure idonee. Responsabili del monitoraggio sono l'autorità procedente e l'autorità competente.

Nel caso in cui il monitoraggio rivelasse degli impatti negativi, nonostante l'applicazione di quanto previsto nel programma, l'autorità procedente dovrà informare l'autorità competente di tali impatti, indicando anche le eventuali misure correttive adottate. L'autorità competente avrà, dunque, a disposizione 30 giorni per esprimersi sui risultati del monitoraggio e sulle misure correttive adottate.

Le informazioni ottenute dal monitoraggio dovranno essere incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione, e torneranno particolarmente utili in caso di eventuali modifiche al piano.

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