Testo Unico Rinnovabili (TU FER): guida completa per progettisti e tecnici
Il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), nato per riordinare e semplificare la disciplina delle Fonti di Energia Rinnovabile e dei relativi iter autorizzativi, è stato integrato da aggiornamenti applicativi e adeguamenti regionali (2025-2026) per rendere più omogenee e rapide le procedure. Questa guida è impostata in chiave operativa: indica come individuare il regime corretto (attività libera, PAS, AU), quali verifiche svolgere su localizzazione e vincoli, quali allegati predisporre e quali sono i principali rischi in caso di titolo errato o difformità.
Ambito di applicazione del Testo Unico FER
Il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) disciplina i procedimenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER e dei sistemi di accumulo, includendo anche modifiche, rifacimenti e potenziamenti/repowering di impianti esistenti, oltre a infrastrutture e opere connesse indispensabili al funzionamento. Le opere sono qualificate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono interessare anche aree agricole, fermo il rispetto delle tutele paesaggistiche e ambientali e degli eventuali atti presupposti. Operativamente, la corretta gestione della pratica dipende dall'inquadramento nel regime applicabile e da una verifica preventiva di vincoli e profili ambientali, per evitare sospensioni, prescrizioni e contestazioni.
Cosa prevede il Testo Unico FER
Il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) riordina in un unico impianto le regole per autorizzare impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e opere connesse. Il decreto è in vigore dal 30 dicembre 2024 e introduce un quadro nazionale più uniforme, prevedendo un periodo di adeguamento per Regioni ed enti competenti e chiarendo che, in caso di mancato adeguamento nei termini, le disposizioni del Testo Unico operano come riferimento applicativo diretto.
- Tre regimi: attività libera, PAS, Autorizzazione Unica (AU).
- Tempi più certi: semplificazioni e gestione strutturata dei procedimenti complessi (Conferenza dei Servizi).
- Deposito digitale: tracciabilità e standardizzazione tramite SUER (e canali territoriali nella fase transitoria).
- Localizzazione: aree idonee e zone di accelerazione come elementi che incidono su istruttoria, pareri e programmazione.
Per la pratica professionale diventano centrali: scelta corretta del regime, coerenza documentale e verifica preventiva di vincoli/atti presupposti e profili ambientali.
Principali modifiche 2025-2026 (in sintesi)
Gli aggiornamenti applicativi e gli adeguamenti regionali 2025-2026 hanno consolidato alcuni snodi operativi. Lo schema seguente è riepilogativo; i singoli temi sono poi sviluppati nei paragrafi dedicati.
- Aree idonee: chiarimenti sul profilo paesaggistico e gestione dei pareri nei casi previsti.
- Zone di accelerazione: pianificazione regionale e impatto sulla programmazione/localizzazione.
- SUER: progressiva standardizzazione del deposito e dei flussi documentali (PAS/AU), con fase transitoria su sistemi territoriali.
- Adeguamento regionale: modulistica, canali, competenze e procedure (in particolare per VIA/PAUR, AU e casi ricorrenti).
- Coerenza progetto-documenti: maggiore attenzione a layout, opere connesse, vincoli e profili ambientali per ridurre integrazioni e sospensioni.
Regioni già adeguate al Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024)
Elenco soggetto ad aggiornamento: in ogni pratica è comunque necessario verificare modulistica e canali di deposito regionali vigenti.
| Regione | Atto di adeguamento (verificato) | Indicazioni operative (in sintesi) |
|---|---|---|
| Basilicata | DGR 617 del 20/10/2025: proposta di Piano regionale per l'individuazione delle zone di accelerazione terrestri (fotovoltaico e sistemi di stoccaggio), presa d'atto del rapporto preliminare ambientale, avvio VAS e trasmissione strati cartografici al GSE. | Verificare localizzazione rispetto ad aree candidate e cartografie trasmesse; considerare effetti istruttori legati alla VAS del Piano. |
| Calabria | DGR 312/2025 e Decreti dirigenziali 9320 e 9618: conferma PAUR per progetti soggetti a VIA regionale; estensione PAS fino a 1 MW per eolico fuori aree protette; modulistica e specifiche tecniche per deposito digitale. | Usare modulistica aggiornata; per VIA regionale impostare correttamente il binario PAUR; per eolico verificare soglia e requisito "fuori aree protette". |
| Lombardia | L.R. 8/2025 (in vigore dall'11/06/2025) e Decreto dirigenziale 11282 del 06/08/2025: modulistica FER integrata negli applicativi regionali (FERCEL, FERPAS, FERAU); eccezione FV sotto 200 kW su edifici/strutture fuori terra (modello unico D.M. 297/2022). | Presentare istanze sugli applicativi regionali; verificare competenza e canale; per FV <200 kW su edifici valutare modello unico semplificato. |
| Piemonte | DGR 10-1331/2025: recepimento modifiche su VIA/screening con aggiornamento allegati A e B della L.R. 13/2023; focus su alcune tipologie FV; competenze Province e Città metropolitana di Torino. | Verificare correttamente VIA/screening con allegati regionali aggiornati; individuare ente competente prima del deposito. |
| Puglia | DGR 1271 del 02/09/2025: documento preliminare per pianificazione zone di accelerazione, rapporto preliminare VAS e sintesi non tecnica. | Monitorare atti e avanzamento VAS; considerare ricadute su localizzazione e tempi. |
| Sardegna | DGR 45/1 del 28/08/2025: proposta di piano regionale per zone di accelerazione terrestri (FV e stoccaggio), avvio VAS e trasmissione file cartografici al GSE. | Verificare ricaduta in aree candidate; considerare VAS del Piano in pianificazione e fattibilità. |
| Toscana | L.R. 28/2025 (in vigore dal 10/06/2025): modifiche normative e rafforzamento integrazione AU-VIA con procedure più chiare e tempistiche più stringenti. | Impostare coordinamento AU-VIA dall'inizio, con documentazione coerente per ridurre richieste integrative. |
| Umbria | DGR 883/2025 (dal 01/11/2025): nuove modalità digitali e modulistica conforme al D.Lgs. 190/2024; modelli unificati per AU, PAS e PAUR. | Usare modelli regionali; distinguere correttamente competenza (PAS) e procedimenti regionali (AU/PAUR). |
| Veneto | DGR 794/2025: competenza regionale AU per BESS stand-alone fino a 200 MW e contributo istruttorio; DGR 1473 del 20/11/2025: disposizioni operative e aggiornamento garanzie dismissione/ripristino. | Per BESS stand-alone verificare competenza e contributo; gestire correttamente garanzie e modulistica regionale nelle more di SUER. |
Regimi autorizzativi: attività libera, PAS, AU
La prima operazione in ogni pratica è l'inquadramento nel regime corretto, perché da questa scelta dipendono documentazione, tempistiche e interlocutori. L'inquadramento va sempre letto insieme a tipologia di intervento, potenza, localizzazione, vincoli e profili ambientali.
- Localizzazione e vincoli: paesaggio, beni culturali, aree protette, ulteriori tutele e interferenze.
- Tipologia e potenza: nuovo impianto o intervento su esistente; soglie e casistiche applicabili.
- Aree idonee / zone di accelerazione: verifica preliminare per evitare riprogettazioni o cambi di iter.
- Documenti: impostare subito pacchetto coerente (opere connesse e connessione incluse).
Attività libera FER: interventi e vincoli
Il regime di attività libera riguarda interventi per i quali non è richiesto un titolo abilitativo, fermo il rispetto di conformità urbanistica/edilizia e degli eventuali atti presupposti. Operativamente, il punto critico è non confondere "attività libera" con "assenza di verifiche": vincoli e localizzazione restano determinanti.
- Fotovoltaico su coperture (nelle casistiche previste).
- Fotovoltaico a terra in aree già antropizzate (es. contesti produttivi o aree compromesse, nei limiti applicabili).
- Agrivoltaico con continuità dell'attività agricola (nei limiti previsti).
- Micro-eolico entro limiti dimensionali.
- Biomassa termica per specifiche tipologie e soglie.
- Sistemi di accumulo entro determinate soglie.
- Sonde geotermiche a circuito chiuso entro limiti di potenza/profondità.
Anche in attività libera possono rendersi necessari adempimenti aggiuntivi in presenza di vincoli paesaggistici o culturali, aree protette/siti Natura 2000, prescrizioni territoriali o interferenze rilevanti (incluse quelle legate alla connessione).
- Regime: confermare la casistica applicabile (tipologia, potenza, configurazione, opere connesse).
- Urbanistica: compatibilità con strumenti urbanistici e disciplina locale.
- Vincoli: paesaggio, beni culturali, aree protette, fasce di rispetto e prescrizioni.
- Atti presupposti: pareri/autorizzazioni eventualmente necessari e impatto su tempi.
- Connessione: impostare per tempo richiesta e documentazione tecnica.
- Dismissione e ripristino: valutare obblighi e garanzie quando previsti.
Fotovoltaico e TU FER: casi operativi
Per il fotovoltaico non esiste una soglia unica "senza autorizzazione": l'inquadramento in attività libera dipende da tipologia (copertura/terra/flottante), localizzazione (es. esclusione zona A), destinazione dell'area e vincoli. Le casistiche ricorrenti sono:
- Su coperture: impianti sotto 12 MW (circa 12.000 kW).
- Su strutture/superfici esistenti fuori zona A: impianti inferiori a 12 MW (circa 12.000 kW).
- A terra in adiacenza: impianti fino a 1 MW (circa 1.000 kW).
- A terra in aree produttive o compromesse: impianti inferiori a 5 MW (circa 5.000 kW).
- Flottante: impianti inferiori a 10 MW (circa 10.000 kW) con occupazione superficie bagnata < 20%, se privi di vincoli.
- Strutture turistiche/termali: soglie inferiori a 10 MW su strutture esistenti e fino a 1 MW a terra in adiacenza (nei casi previsti).
Il regime di attività libera non si applica agli interventi su beni culturali tutelati, aree naturali protette e siti Natura 2000; in presenza di vincolo paesaggistico è necessaria una verifica puntuale degli atti presupposti prima di qualificare l'intervento come "senza autorizzazione".
PAS: iter, tempi e documentazione
La PAS autorizza molte tipologie di impianti FER con un procedimento più snello dell'AU. Si fonda sul deposito dell'istanza (SUER o sistemi territoriali nella fase transitoria) e, nei casi previsti, sulla formazione del titolo per silenzio-assenso. L'amministrazione può opporre diniego motivato entro 20 giorni; il termine è sospendibile una sola volta per integrazioni, con ripresa dei termini e un tempo massimo indicativo di 15 giorni per completare. In programmazione: avvio entro 1 anno e fine lavori entro 3 anni, salvo disciplina diversa applicabile al caso concreto.
- Istanza e dati del proponente (anagrafica, legittimazione).
- Disponibilità aree/superfici (titolo, consenso, asservimenti se necessari).
- Progetto (elaborati, relazioni, inquadramento urbanistico, layout e opere connesse).
- Asseverazioni del tecnico abilitato.
- Connessione (se dovuta): elaborati richiesti dal gestore, coerenti con potenza e schema.
- Atti presupposti (se dovuti): paesaggio, pareri/nulla osta, valutazioni ambientali, prescrizioni.
Le criticità più frequenti derivano da vincoli/localizzazione non verificati prima del deposito, incoerenze tra layout-potenza-opere connesse-connessione, omissioni sulle opere indispensabili (cavidotti, cabine, accessi) e cronoprogrammi non allineati a decadenze e tempi di connessione.
Autorizzazione Unica (AU): procedura e documentazione
L'AU si applica agli interventi FER che non rientrano in attività libera o PAS. È un procedimento unico istruito in Conferenza dei Servizi, volto a concentrare pareri, valutazioni e prescrizioni. In via generale la Conferenza si chiude entro 120 giorni; in presenza di VIA/verifica o procedimenti coordinati i tempi possono estendersi fino a un massimo complessivo che può arrivare a 2 anni, in base alle condizioni applicabili. La competenza è ordinariamente di Regioni/Province autonome (in particolare fino a 300 MW), mentre per impianti di maggiore rilevanza (es. oltre 300 MW) e specifiche tipologie (tra cui offshore) è dello Stato (MASE).
- Domanda con dati del proponente e legittimazione (titolarità/disponibilità aree e superfici).
- Progetto al livello richiesto, incluse opere connesse (cavidotti, cabine, accessi, opere civili).
- Inquadramento e vincoli: paesaggio, beni culturali, aree protette/Natura 2000, fasce di rispetto, compatibilità urbanistica.
- Ambiente (se dovuto): screening/VIA/PAUR e relativi elaborati coerenti con localizzazione e impatti.
- Connessione: documentazione tecnica e richieste al gestore coerenti con potenza/configurazione.
- Dismissione/ripristino e garanzie, ove previste.
Le criticità ricorrenti sono: localizzazione non "maturata" (vincoli/interferenze non chiusi), opere connesse incomplete, disallineamento tra progetto e documentazione ambientale (layout/potenza/aree), e criticità con il gestore di rete che incidono su prescrizioni e chiusura del procedimento.
Il passaggio successivo riguarda la gestione del deposito digitale (SUER o canali territoriali nella fase transitoria), con attenzione a tracciabilità e coerenza delle versioni progettuali.
SUER: deposito digitale e gestione della pratica
Il SUER è la piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione documentale degli iter FER. Nella fase transitoria restano utilizzabili i sistemi regionali/provinciali/comunali già attivi, ma l'impostazione operativa della pratica deve garantire coerenza di modulistica, formati, firme e tracciabilità delle revisioni.
- Deposito: utilizzare il canale corretto (SUER o sistema territoriale) e una modulistica coerente con il regime.
- Versioni: gestire revisioni con nomenclatura chiara (data/Rev/oggetto) e sostituzioni tracciate.
- Formati/firme: PDF firmati dove richiesto; allegati tecnici in formati accettati; dimensioni compatibili.
- Integrazioni: risposte complete e "chiuse", con nota di trasmissione che elenchi elaborati aggiornati e impatto su layout/potenza/opere connesse/vincoli.
Aree idonee: cosa cambia in pratica
Le aree idonee sono ambiti territoriali preferenziali per l'installazione di impianti FER. In pratica incidono su istruttoria e gestione dei pareri e aiutano a rendere più "leggibile" la scelta del regime (attività libera/PAS/AU). Per quanto riguarda il profilo paesaggistico in area idonea: nei casi previsti, per interventi in area idonea il contributo dell'autorità paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante (interventi degli allegati A e B e, nell'ambito dell'AU, interventi dell'allegato C). Decorso inutilmente il termine, l'autorità procedente provvede comunque.
- Cartografia: documentare ricaduta in area idonea (atti/cartografie regionali).
- Urbanistica: destinazione d'uso, prescrizioni locali, interferenze (fasce/servitù/infrastrutture).
- Vincoli: beni culturali, aree protette/Natura 2000 e ulteriori tutele (caso per caso).
- Regime: consolidare attività libera/PAS/AU in coerenza con tipologia, potenza e localizzazione.
- Documenti: coerenza tra elaborati, opere connesse e motivazioni localizzative.
Zone di accelerazione: pianificazione e ricadute operative
Le zone di accelerazione sono aree individuate da Regioni e Province entro il 21 febbraio 2026, selezionate tra le aree idonee, nelle quali l'iter è orientato alla massima celerità. In genere riguardano aree artificiali/industriali/degradate, parcheggi, discariche/cave dismesse e aree già interessate da impianti FER.
- Atti regionali: monitorare piani/delibere/cartografie e relativi adempimenti ambientali.
- Localizzazione: dimostrare la ricaduta del sito con estratti cartografici.
- Allineamento: coerenza tra layout, potenza, opere connesse e motivazioni localizzative.
- Ambiente: chiarire subito screening/VIA/PAUR e predisporre elaborati coerenti.
- Cronoprogramma: includere tempi di pianificazione e coordinamento con enti.
VIA, verifica di assoggettabilità e PAUR
La scelta del regime non sostituisce le valutazioni ambientali: se l'intervento rientra nelle casistiche previste, possono essere necessari screening, VIA e, quando applicabile, PAUR. Operativamente, questi passaggi vanno impostati già in fattibilità, perché condizionano tempi, prescrizioni e chiusura del procedimento (soprattutto in AU).
- Attivazione: tipologia/potenza/localizzazione e caratteristiche dell'intervento (incluse opere connesse).
- Impatto: l'istruttoria ambientale incide su conferenza e prescrizioni.
- Errore tipico: modificare in corsa layout/potenza/opere connesse rispetto agli elaborati ambientali.
- Regola pratica: coerenza completa tra progetto autorizzativo e documentazione ambientale.
Sanzioni e responsabilità
Il rischio più frequente è l'errore di regime (attività libera al posto di PAS/AU, PAS al posto di AU) o l'esecuzione in difformità rispetto a elaborati e prescrizioni. In tali casi possono attivarsi sanzioni, provvedimenti correttivi e obblighi di ripristino, con impatti su tempi ed esercizio. Le cause tipiche sono: verifiche preventive incomplete su vincoli/localizzazione; opere connesse non rappresentate fin dall'inizio; varianti non tracciate; prescrizioni (paesaggio/ambiente/connessione) gestite in modo frammentato. Riduce l'esposizione una gestione rigorosa delle revisioni, un controllo "as built" e la coerenza documentale lungo tutto l'iter.
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