Testo Unico sulle Rinnovabili 2024: regimi autorizzativi FER, esempi pratici e novità
Il Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 ed entrato in vigore dal 30 dicembre 2024, segna una svolta per la disciplina delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) in Italia. Questa normativa unifica in un testo organico tutte le disposizioni sui regimi autorizzativi, con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica, ridurre la frammentazione normativa e semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei professionisti del settore. In coerenza con la strategia RepowerEU, il decreto favorisce la produzione da fonti pulite, introducendo principi di sussidiarietà, proporzionalità, uniformità territoriale, celerità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti.
Obiettivi e ambito di applicazione
Il Testo Unico sulle Rinnovabili razionalizza le procedure autorizzative per:
- la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione e sistemi di accumulo FER
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti esistenti
- le infrastrutture e opere accessorie indispensabili al funzionamento degli impianti
Gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, anche su aree agricole, purché rispettino la tutela paesaggistica, la biodiversità e la valorizzazione delle tradizioni locali.
I tre regimi autorizzativi previsti
Il D.Lgs. 190/2024 semplifica i regimi amministrativi riducendoli a tre (superando il precedente DILA):
- Attività libera;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- Autorizzazione Unica (AU).
Per maggiori approfondimenti su cosa è previsto nello specifico per ciascuno di essi, vi consigliamo di guarda il video esplicativo dell'architetto Carmen Granata, estratto dal nostro corso di formazione sul Testo Unico delle Energie Rinnovabili.
1. Attività libera
Gli interventi in attività libera non richiedono alcun titolo abilitativo, salvo i casi in aree vincolate. Tra gli interventi più significativi rientrano:
- impianti fotovoltaici su coperture fino a 12 MW
- impianti fotovoltaici a terra fino a 5 MW in aree industriali, cave o discariche dismesse
- impianti agrivoltaici fino a 5 MW con continuità dell'attività agricola
- impianti eolici fino a 20 kW con altezza fino a 5 m, integrati su edifici fino a 1,5 m
- impianti a biomassa termica fino a 200 kW
- impianti di accumulo fino a 10 MW
- sonde geotermiche a circuito chiuso fino a 50 kW, profondità max 80 m
👉Esempio pratico: un'azienda agricola può installare un agrivoltaico da 3 MW per alimentare serre senza permessi, purché in zona non vincolata. In presenza di vincoli paesaggistici, serve autorizzazione entro 30 giorni, con silenzio-assenso se non risponde la Soprintendenza.
Se l'impianto interessa suolo non ancora antropizzato, è obbligatoria una garanzia (fideiussione o assicurazione) a copertura del ripristino a fine vita.
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
La PAS si applica, ad esempio, a:
- impianti fotovoltaici fino a 10 MW su edifici o aree idonee
- impianti agrivoltaici fino a 1 MW
- impianti a biomassa fino a 2 MW
Il soggetto proponente presenta il progetto al Comune tramite la piattaforma SUER, allegando dichiarazioni sostitutive, asseverazioni di tecnici abilitati, disponibilità delle superfici e, ove richiesto, elaborati tecnici per la connessione. Se entro 20 giorni il Comune non oppone diniego motivato, il titolo si considera acquisito (silenzio-assenso). Il termine può essere sospeso una volta per integrazioni documentali, con ripresa dei termini al massimo dopo 15 giorni.
👉Esempio pratico: un impianto fotovoltaico da 8 MW su copertura industriale può sfruttare la PAS con tempi snelli, rispettando i vincoli urbanistici locali.
3. Autorizzazione Unica (AU)
La AU si applica agli interventi più complessi, ad esempio:
- fotovoltaico oltre 20 MW
- impianti eolici di grande taglia
- biomassa oltre 2 MW fino a 300 MW
- impianti offshore
Il proponente carica la domanda su SUER, completa di elaborati e atti di assenso richiesti, inclusa la compatibilità ambientale. Si avvia la Conferenza di Servizi, da chiudere entro 120 giorni, prorogabili a un massimo di 2 anni nei casi soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità.
La Competenza è di pertinenza di:
- Regioni o Province autonome fino a 300 MW
- Stato (MASE) per impianti oltre 300 MW o offshore
La validità dell'AU è fissata a 4 anni, con proroga possibile per cause di forza maggiore.
👉Esempio pratico: un parco eolico da 80 MW con VIA obbligatoria seguirà l'AU con Conferenza di Servizi in Regione e possibile PAUR per ridurre tempi istruttori.
Zone di accelerazione e piani regionali
Le Regioni devono adeguarsi entro 180 giorni (28 giugno 2025). In caso di inadempienza, si applica direttamente il Testo Unico. Inoltre, entro il 21 febbraio 2026, ogni Regione dovrà approvare i piani delle zone di accelerazione, privilegiando:
- aree industriali e commerciali
- discariche chiuse
- aree prossime a infrastrutture e trasporti
- superfici artificiali o degradate
- aree con impianti FER già esistenti
Il GSE pubblicherà entro maggio 2025 la mappatura nazionale di queste zone idonee per semplificare la pianificazione.
Sanzioni e controlli
Il decreto prevede sanzioni per costruzione o esercizio abusivi:
- da 1.000 a 150.000 euro per impianti senza AU
- da 500 a 30.000 euro per impianti senza PAS
Le sanzioni sono proporzionali alla potenza:
- 40-240 euro per kW termico
- 60-360 euro per kW elettrico
Ulteriori obblighi riguardano la presentazione di garanzie per impianti su suoli non antropizzati e la previsione di compensazioni territoriali per i Comuni (2-3% dei proventi) su impianti oltre 1 MW.
👉Esempio pratico: un fotovoltaico a terra da 500 kW realizzato senza PAS può essere sanzionato fino a 30.000 euro più ripristino ambientale.
La piattaforma SUER e la digitalizzazione
La piattaforma SUER, prevista dal D.Lgs. 199/2021, diventa il punto unico digitale per tutte le comunicazioni, progetti e autorizzazioni sugli impianti FER. Fino al completo adeguamento del portale, restano validi i sistemi digitali regionali già attivi.
Per le pratiche VIA, resta obbligatorio allegare l'asseverazione tecnica sull'idoneità dell'area.
Formazione tecnica sul Testo Unico Rinnovabili
Se sei un professionista, un progettista o un tecnico che vuole approfondire in modo pratico le applicazioni del nuovo D.Lgs. 190/2024, puoi iscriverti al nostro corso di formazione sul Testo Unico Rinnovabili. Attraverso lezioni mirate, esempi di casi reali e focus su PAS, AU e attività libera, avrai la possibilità di comprendere al meglio la normativa ed evitare errori o contestazioni nelle tue pratiche. Il corso è aggiornato alle ultime modifiche introdotte ed è studiato specificamente per professionisti del settore tecnico.
Prospettive future e aggiornamenti normativi
Il MASE ha annunciato l'aggiornamento della piattaforma per adeguarla al nuovo Testo Unico. Inoltre, ARERA integrerà nel sistema GAUDÌ i dati concessori relativi a idroelettrico e geotermia, garantendo un quadro completo per la pianificazione nazionale. Questi interventi favoriranno il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC 2030.
Conclusioni
Il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili è un'opportunità per i professionisti del settore energetico: meno burocrazia, regole più chiare e tempi più certi. I tecnici sono chiamati a:
- studiare con attenzione i tre regimi autorizzativi
- verificare la compatibilità urbanistica
- valutare eventuali vincoli paesaggistici o ambientali
- preparare la documentazione completa, anche con asseverazioni qualificate