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Notifica Preliminare: cosa dice l'art. 99 del D.Lgs 81/08?

Chi ha già effettuato lavori di edilizia nella propria abitazione o, soprattutto, chi ha preso parte alla gestione e all'organizzazione di un cantiere, si è già quasi sicuramente imbattuto nel termine "notifica preliminare", un adempimento previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza. Si tratta di un documento che, in alcuni casi, è obbligatorio da redigere e che va custodito in cantiere per poter essere facilmente messo a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente in caso di ispezione. In questo articolo potrai scoprire quali sono le caratteristiche e i contenuti di questo documento ai sensi della normativa di riferimento a quali casi si estende l'obbligo, quali sono le modalità e le tempistiche a cui effettuare l'invio, insomma, troverai una risposta alle maggiori domande sulla notifica preliminare che, probabilmente, ti stai ponendo anche tu. Buona lettura.

Cos'è la notifica preliminare e a cosa serve?

Come anticipato, la notifica preliminare è un adempimento previsto dal Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, che regola e disciplina la materia della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. Si tratta di una comunicazione che serve per comunicare agli organi competenti tutte le informazioni necessarie sul cantiere che verrà, di lì a breve, avviato. L'articolo 99, a tale scopo, rimanda all'Allegato XII dello stesso decreto per le informazioni che essa deve contenere per essere efficace.

Quali sono i contenuti della notifica preliminare?

I contenuti obbligatori della notifica preliminare riportati all'allegato XII del D.Lgs. 81/08 sono generalmente divisi in dati relativi all'opera e dati anagrafici dei soggetti che ne fanno parte.

I dati relativi all'opera e all'organizzazione del cantiere sono:

  • indirizzo del cantiere;
  • natura dell'opera;
  • data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
  • durata presunta dei lavori in cantiere;
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
  • ammontare complessivo presunto dei lavori in €.

Per quanto riguarda le figure della sicurezza nei cantieri, ecco chi va inserito nella notifica preliminare:

  • Committente dell'opera;
  • Responsabile dei lavori;
  • Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
  • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Per ciascuno di questi soggetti dovranno essere indicati: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo.

Inoltre, un contenuto che non deve assolutamente mancare all'interno della notifica preliminare è la data di effettuazione della comunicazione.

La notifica preliminare è sempre obbligatoria?

La notifica preliminare non è sempre obbligatoria, infatti, l'obbligo è previsto solo per alcuni casi indicati dall'articolo 99. Nello specifico, è necessario redigere ed inviare la notifica preliminare:

  • nei cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
  • nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie indicate al punto precedente, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
  • nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Per essere più specifici, i cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 sono quelli in cui operano, anche non contemporaneamente, più aziende esecutrici per cui è necessario nominare un Coordinatore della sicurezza. L'obbligo si applica anche a cantieri che, in corso d'opera, passano da una a più imprese esecutrici.

Quando invece nei cantieri opera una sola impresa, la notifica è obbligatoria solo se l'entità presunta sia uguale o superiore a 200 uomini-giorno.

Cosa vuol dire "uomini-giorno"?

Il rapporto "uomini-giorno" è il parametro con cui viene misurata la presunta durata dei lavori all'interno di un cantiere, e viene usato per stabilire l'entità di un cantiere o la soglia di applicazione di determinati adempimenti (come ad esempio la notifica preliminare). La definizione di uomini-giorno è data dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 che la descrive come:

"entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera"
Ci sono diversi metodi di calcolo del numero degli uomini-giorni ma specifichiamo che si tratta di un calcolo approssimativo.

A chi spetta inviare la notifica preliminare?

Secondo l'articolo 99, la notifica preliminare va inviata prima dell'inizio dei lavori e a farlo deve essere il committente o il responsabile dei lavori. A scanzo di equivoci, riportiamo le definizioni che il D.Lgs 81 fornisce di questi due soggetti e che torneranno utili nella loro individuazione:

Committente soggetto o i soggetti per conto del quale o dei quali l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione
Responsabile dei lavori soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".

A chi va inviata la notifica preliminare?

L'articolo 99 indica degli enti territorialmente competenti a cui va inviata la notifica preliminare, essi sono:

  • l'azienda sanitaria locale (ASL);
  • alla direzione provinciale del lavoro (ispettorato territoriale del lavoro);
  • al prefetto (ma solo nel caso di lavori pubblici).

Inoltre l'articolo 90 comma 9 lettera C, pone la notifica tra i documenti che committente o responsabile dei lavori devono inviare all'amministrazione concedente. Ciò vuol dire che la notifica preliminare va inviata anche al comune che ha rilasciato i titoli abilitativi per svolgere i lavori oggetto del cantiere.

Inoltre, ricordiamo ancora una volta che una copia del documento deve essere affissa in modo visibile all'interno cantiere e deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente in caso di controlli ed ispezioni.

Come inviare la notifica preliminare?

La notifica preliminare può essere inviata tramite:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • Raccomandata agli Enti competenti;
  • Portali telematici per l'invio della notifica.

A livello nazionale non esiste un portale telematico con un servizio unico di invio, ma la procedura viene gestita in maniera autonoma dalle regioni tramite degli appositi applicativi di trasmissione.

Ferma restando l'interoperabilità delle diverse banche dati locali, ai sensi dell'articolo 99 comma 1-bis, le notifiche inviate andranno archiviate in una banca data istituita presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Quali sono le conseguenze del mancato invio?

Il mancato invio della notifica preliminare ha delle conseguenze sul committente e sul responsabile dei lavori che consistono in:

  • un provvedimento da parte del Comune di appartenenza;
  • una sanzione che va da €500 a €1.800;

Inoltre va specificato che, anche in caso di notifica già inviata all'ASL e al DPL, se una copia della stessa non viene trasmessa al Comune prima dell'inizio dei lavori, si va incontro alla sospensione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'opera in questione.

La notifica preliminare va aggiornata?

La risposta è si: la notifica preliminare deve essere aggiornata nel caso di cambiamento di almeno uno dei dati essenziali contenuti al suo interno. Il caso più frequente in cui è necessario l'aggiornamento è al subentrare di una nuova impresa non prevista nella stesura iniziale della notifica.

Commenti

  • Rocchino Zacometti 24/09/2023 - 08:18

    Ottima spiegazione

    Rispondi

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