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Il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri secondo il D.Lgs 81/08

Le lavorazioni all'interno dei cantieri temporanei e mobili vengono svolte spesso da diverse aziende che si ritrovano a coesistere e lavorare all'interno dello stesso sito. Che la loro presenza sia contemporanea o meno, per mantenere efficienti le misure di sicurezza e garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti e di chiunque si trovi ad accedere al cantiere o alle aree da esso interessate, è necessaria la presenza di coordinatori della sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Si tratta di due ruoli complesse che hanno molte caratteristiche in comune ma che, da un'analisi attenta, rivelano anche differenze significative. A queste figure, ampiamente analizzata ed approfondita all'interno del nostro corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza, abbiamo dedicato questa guida che tornerà particolarmente utile sia a chi vuole approcciarsi per la prima volta alla professione, che ai coordinatori più esperti che intendono mantenere i propri requisiti di abilitazione.

Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza di 40 ore
AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Durata: 40 ore - Modalità: e-learning

"Il corso di aggiornamento obbligatorio per CSP e CSE, ai sensi dell'art. 89, valido in modalità e-learning secondo l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016."

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Ecco quali sono le domande a cui abbiamo dato risposta

D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 - Art. 89Chi è il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione?

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione, spesso abbreviato con l'acronimo CSP, è un professionista in possesso di requisiti specifici ed esperienza nel settore dell'edilizia, nominato nei cantieri ove operano più aziende, per contribuire all'organizzazione e alla predisposizione delle misure di coordinamento della sicurezza da applicare per tutta la presunta durata dei lavori. La sua definizione è contenuta nel D.Lgs 81/08 all'articolo 89, comma 1, lettera e) che lo descrive come e) il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.

Quando è obbligatorio il Coordinatore per la progettazione?

L'articolo 90 stabilisce che il Committente o il Responsabile dei Lavori hanno l'obbligo di nominare il CSP in cantiere in cui si trovino a lavorare, anche non contemporaneamente, almeno due aziende o lavoratori autonomi. La nomina del coordinatore deve essere fatta contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 98 del D.Lgs 81/08, e deve essere ufficializzata su un apposito documento firmato per accettazione da quest'ultimo. La normativa specifica che, qualora in possesso di detti requisiti, anche il Committente o il Responsabile dei Lavori possano ricoprire il ruolo di coordinatore per la progettazione.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 90, non è obbligatorio nominare il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e con importo inferiore ad 100.000€

Cosa fa il coordinatore in fase di progettazione?

I compiti che il Testo Unico per la sicurezza attribuisce al Coordinatore per la progettazione sono definiti dall'articolo 91, di cui i principali:

  • La redazione del PSC di cui all'articolo 100, secondo i contenuti dell'allegato XV;
  • La predisposizione del fascicolo dell'opera secondo i contenuti dell'allegato XVI.

Si tratta di due documenti fondamentali per l'individuazione dei rischi presenti all'interno del cantiere, predisporre le opportune misure protettive e coordinare i diversi attori coinvolti nella realizzazione dei lavori garantendo la tutela della salute e della sicurezza in ogni fase. Nella redazione di questi documenti, specie in quella del PSC, il Coordinatore dovrà prestare particolarmente attenzione a tre tipologie di rischi:

Rischi da interferenza che derivano dalla presenza di diverse attività lavorative che potrebbero condizionarsi a vicenda
Rischi specifici propri della tipologia di attività, o da lavorazioni particolari svolte dall'impresa che richiedono competenze tecniche e procedurali specifiche
Rischi aggiuntivi propri del sito del cantiere e sono prettamente di natura ambientale e idrogeologica

Un altro compito attribuito dall'articolo 91 al CSP è coordinare l'applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, e all'atto della previsione della durata dei lavori. Per svolgere questa mansione è necessario che il Coordinatore lavori a stretto contatto con il Progettista dell'opera per adottare scelte funzionali per la progettazione dell'opera che siano anche ottimali per la tutela della sicurezza.

D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 - Art. 89 Chi è il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, detto anche CSE, è il professionista che si occupa di supervisionare e coordinare la realizzazione dell'opera, garantendo che il contenuto del PSC venga applicato e apportando modifiche allo stesso qualora le disposizioni al suo interno risultino obsolete o inadeguate. La sua definizione è contenuta nel articolo 98, comma 1, lettera e) ed è la seguente:

"soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice"

Rispetto al CSP, per il CSE il testo unico fornisce anche delle incompatibilità, proibendo la nomina di un membro delle imprese affidatarie, eccetto nel caso in cui ci sia coincidenza tra committente ed impresa esecutrice. Inoltre, specifichiamo che il ruolo di CSE può essere ricoperto anche dallo stesso professionista che ha svolto il ruolo di CSP nello stesso cantiere.

Quando è obbligatorio il coordinatore per l'esecuzione?

La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che va effettuata dal committente o dal responsabile dei lavori, deve essere effettuata quando in cantiere è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

Nominare un CSE diventa obbligatorio anche in presenza di cantieri che inizialmente sono stati affidati ad una sola impresa, a cui poi si sono aggiunte altre imprese per eseguire alcune tipologie di lavori o parte di esse.

Inoltre, anche nei casi di lavori privati, non soggetti a PdC e di importo inferiore a €100.000 per cui non è richiesta la presenza del CSP, la normativa prevede che si proceda ugualmente con la nomina del CSE che dovrà svolgere sia i compiti dell'articolo 91 che quelli dell'articolo 92.

Cosa fa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori?

Gli obblighi che l'articolo 92 attribuisce al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sono i seguenti:

  • verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • verificare l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con quanto contenuto nel PSC e nel fascicolo dell'opera;
  • organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione trai datori di lavoro delle ditte esecutrici (compresi i lavoratori autonomi);
  • verificare l'attuazione di quanto stabilito negli accordi tra le parti sociali, realizzando l'attività di coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inadempienze agli articoli 94, 95, 96 e 97 da parte delle aziende esecutrici.
  • sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Se il CSE rileva inadempienze, prima di segnalare le irregolarità al committente o al responsabile dei lavori, dovrà inviare una contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati. Egli può proporre una delle seguenti soluzioni:

  1. la sospensione dei lavori;
  2. l'allontanamento delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti;
  3. la risoluzione del contratto.

Se a seguito della segnalazione il committente o il responsabile dei lavori non adottano nessun provvedimento non motivando tale decisione, il CSE deve comunicare l'inadempienza all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Per lo svolgimento dei compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è importante che esso svolga di frequente riunioni di coordinamento e sopralluoghi con periodicità funzionale alle caratteristiche del cantiere interessato.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

Per poter ricoprire l'incarico di coordinatore per la sicurezza è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 98, che sono i medesimi sia per CSP che per CSE e che approfondiremo nel paragrafo successivo.
Il Testo Unico per la sicurezza specifica che, se in possesso dei requisiti, la nomina a coordinatore può ricadere anche su soggetti che rivestono altri ruoli importanti per la sicurezza, come:

  • Committente;
  • Responsabile dei Lavori;
  • Direttore dei Lavori.

Specifichiamo che, il ruolo di CSE non può essere ricoperto ricoperto dal datore di lavoro, dai dipendenti o dal RSPP di una delle imprese esecutrici, tranne nel caso in cui il committente e l'impresa esecutrice coincidano.

Quali sono i requisiti del coordinatore della sicurezza?

I requisiti professionali per svolgere le funzioni di CSP e CSE, individuati dall'articolo 98 comma 1 del D.Lgs 81 sono riconducibili a:

  • titoli di studio (Lauree Magistrali, Triennali e Diplomi);
  • requisiti di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni, attestata da datori di lavoro o committenti;
  • corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro abilitanti.

Gli anni di esperienza richiesta variano in base al titolo di studio di cui il professionista è in possesso secondo il seguente schema:

Titolo di studio Attestazione di esperienza
Laurea magistrale conseguita nelle classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74
almeno 1 anno
Laurea specialistica conseguita nelle classi:
4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S
almeno 1 anno
Diploma di laurea ai sensi del decreto del 5 maggio 2004 emanato dal MIUR almeno 1 anno
Laurea conseguita nelle seguenti classi:
L7, L8, L9, L17, L23
almeno 2 anni
Laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, almeno 2 anni
Diplomi di: geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico almeno 3 anni

Oltre al possesso di uno dei requisiti sopra elencati, il professionista che intende ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza deve possedere l'abilitazione a svolgere l'incarico e mantenerla nel tempo. Per conseguire tale abilitazione è necessario assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro che consiste nell'acquisizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione obbligatoria di 120 ore i cui contenuti e le modalità devono rispettare le prescrizioni indicate dall'allegato XIV del D.lgs 81 e dall'Accordo tra Stato e Regioni del 7 aprile 2016.

Inoltre, per mantenere l'abilitazione i coordinatori devono provvedere all'aggiornamento nell'arco del quinquennio per un totale di 40 ore che possono essere cumulate partecipando a eventi come seminari o convegni, o ottenuti in un'unica soluzione frequentando corsi di aggiornamento di 40 ore da svolgere ogni 5 anni che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, è possibile svolgere interamente online, più specificamente è in modalità e-learning su pc, tablet o smartphone.

Come si calcola il quinquennio di aggiornamento?

Il quinquennio di aggiornamento si calcola, la prima volta, a decorrere dalla data del conseguimento dell'attestato abilitante rilasciato dal corso iniziale di 120 ore. Successivamente, essendo necessario un rinnovamento della formazione periodico e costante, i 5 anni si calcoleranno a decorrere dalla data di conclusione dell'ultimo aggiornamento.

Quali sono le conseguenze mancato aggiornamento?

La sanzione per il mancato aggiornamento è la sospensione dell'abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore. Di conseguenza il coordinatore sarà impossibilitato a:

  • Mantenere eventuali incarichi di Coordinatore (in fase di progettazione o di esecuzione) già in essere;
  • Accettare nuove nomine come Coordinatore della sicurezza.

Cosa bisogna fare in caso di mancato aggiornamento?

Ribadiamo che non si parla di "perdita" dell'abilitazione ma di "sospensione" della stessa fino all'assolvimento dell'obbligo previsto. Il riferimento normativo che attesta ciò è la Risposta della Commissione Interpelli all'Interpello n°17 del 2013 presentato dal CNAPPC che, in sintesi, stabilisce che i Coordinatori che non hanno effettuato l'aggiornamento non potranno esercitare tale ruolo finchè non avranno saldato l'obbligo formativo per il monte ore mancante. In questo caso, dunque, si esclude la necessità di dover seguire nuovamente il corso di formazione iniziale di 120 ore, basterà seguire il corso di aggiornamento di 40 ore per riottenere l'abilitazione.

Il coordinatore deve essere iscritto a un albo?

Nonostante i titoli di studio e i diplomi indicati all'articolo 98 siano i medesimi richiesti ai professionisti del settore tecnico per l'iscrizione agli albi e ai collegi degli ordini professionali, nonostante la maggior parte dei coordinatori siano proprio architetti, ingegneri, geometri o periti iscritti ai rispettivi albi, l'articolo 98 non richiede l'iscrizione ad un ordine professionale per poter svolgere le funzioni di CSP e CSE.

Qual è la differenza tra Coordinatore della Sicurezza e RSPP?

Si tratta di due figure simili ma profondamente differenti infatti, mentre la nomina del RSPP è obbligatoria in ogni tipologia di azienda, il coordinatore è richiesto solo nei cantieri edili che coinvolgono più aziende (ognuna delle quali avrà il suo RSPP).
Un'altra differenza sta nei percorsi formativi obbligatori per le due figure:

  • per il Coordinatore della Sicurezza è previsto un percorso formativo di 120 (Modulo giuridico - durata 28 ore; Modulo tecnico durata - 52 ore; Modulo metodologico/organizzativo durata - 16 ore; Parte pratica - durata 24 ore);
  • per il RSPP è previsto un percorso formativo iniziale di almeno 100 ore (Modulo A - durata 28 ore; Modulo B - durata 48 ore; Modulo C - durata 24 ore) + Modulo B-SP di durata variabile in base al settore lavorativo.

L'analogia sta nel corso di aggiornamento che per entrambe le figure è di 40 ore e, secondo la tabella riportata nell'allegato III dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, i due corsi sono totalmente equivalenti. Questo vuol dire che se un professionista ricopre (in due realtà lavorative diverse) il ruolo di Coordinatore e di RSPP, con un solo corso potrà mantenere i requisiti di entrambe le abilitazioni.

Quanto guadagna un coordinatore della sicurezza?

Già da molti anni le parcelle per questa categoria professionale sono state abrogate. Certamente, però, i professionisti hanno la consuetudine di adottarle come riferimento e metro di paragone. La tariffa per il coordinamento della sicurezza di un cantiere varia molto sulla base di alcuni criteri e parametri, come:

  • Complessità dei lavori
  • Estensione del cantiere
  • Posizionamento e fattori di rischio
  • Duranta presunta del cantiere
  • Valore dei lavori

Il compenso oscilla tra i 1.000€ e i 3.500€. Senza un riferimento normativo che si esprima con chiarezza in merito, il costo per il lavoro del coordinatore della sicurezza non è facilmente desumibile e la stessa attività lavorativa di CSP e CSE è valutata come prestazione, il cui compenso quindi può variare sensibilmente.

Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza di 40 ore
AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA
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"Il corso di aggiornamento obbligatorio per CSP e CSE, ai sensi dell'art. 89, valido in modalità e-learning secondo l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016."

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