DVR: Cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi Obbligatorio

La valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda sono gli unici due obblighi, tra tutti quelli individuati dal D.Lgs 81 per il Datore di lavoro, che non possono essere delegati a terzi. In particolare, dall'obbligo di valutazione dei rischi deriva anche l'obbligo di redigere l'apposito Documento di Valutazione dei Rischi. Si tratta di un documento imprescindibile per tutte le aziende che hanno dipendenti, che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi presenti in azienda. Redigere questo documento è uno dei due obblighi che il Datore di lavoro non può delegare, tuttavia, per farlo egli può e deve avvalersi della collaborazione di figure competenti in materia di salute e sicurezza come Medico Competente, RSPP o consulenti esterni. In questo articolo risponderemo a tutte le principali domande sul documento.

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Cosa vuol dire DVR?

Per capire cos'è il DVR è doveroso introdurre l'adempimento principale da cui esso deriva, ovvero la Valutazione dei rischi. Secondo il Testo Unico, infatti, in ogni azienda con almeno un dipendente è obbligatorio svolgere una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, con lo scopo di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e, conseguentemente, individuare e mettere in atto misure di sicurezza volte ad eliminare o minimizzare questi rischi. Il Documento di Valutazione dei rischi, indicato con l'acronimo DVR, non è altro che la relazione tecnica all'interno della quale viene documentato ogni aspetto di tale valutazione.

Chi deve redigere il DVR?

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo esclusivo del datore di lavoro, come stabilito dal D.Lgs 81/08. Tuttavia, il datore di lavoro può contare sul supporto di figure competenti come:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
  • Medico Competente;
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Queste figure, in special modo le prime due, collaborano con il datore di lavoro mettendo in campo le proprie competenze specifiche per identificare i rischi e definire le misure preventive e protettive per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Specifichiamo che il datore di lavoro non è obbligato a redigere di proprio pugno il documento, il quale può essere predisposto anche dal RSPP o, addirittura, da consulenti esperti specializzati in sicurezza sul lavoro. Tuttavia, anche in casi del genere, il Datore di lavoro è responsabile di quanto contenuto all'interno del documento, della sua completezza e della sua applicazione.

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Chi firma il DVR?

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro. Anche se abbiamo visto che il documento può essere redatto con il supporto di figure competenti come l'RSPP, il medico competente o consulenti specializzati, è la firma del datore di lavoro a conferire validità legale al documento. Tuttavia, è opportuno che siano presenti anche le firme delle tre figure sopra citate in quanto, la firma del RSPP e del medico competente attesta la loro effettiva partecipazione alla valutazione dei rischi, invece la firma delRLS attesta la presa visione di quest'ultimo del contenuto del Documento.

Il DVR deve essere firmato dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS

Quando va redatto il DVR?

L'obbligo di redigere il DVR parte nell'esatto momento in cui viene costituita un'impresa che prevede l'impiego di almeno un lavoratore, questo per garantire la sicurezza dei dipendenti sin dal primo giorno. Nello specifico l'articolo 28 comma 3-bis specifica che il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività. La caratteristica del DVR è quella di essere un documento dinamico, di conseguenza, la sua redazione non è un atto autoconclusivo. Una volta redatto il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva in formato cartaceo o digitale su supporti informatici, poiché dovrà essere mostrato alle autorità in casi di controllo.

Ricordiamo che il RLS deve avere accesso alle informazioni contenute all'interno del DVR in questo modo viene garantita ai lavoratori la possibilità di verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa per mezzo del loro Rappresentante. Il lavoratore che intende essere messo a conoscenza del contenuto del DVR dovrà rivolgersi al proprio RLS.

Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere vari elementi chiave per garantire una valutazione completa e conforme alle normative vigenti. Ecco un elenco dei contenuti obbligatori indicati all'articolo 28 comma 2 del D.Lgs 81/08:

  • una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
  • la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
  • la descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene;
  • l'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
  • l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
  • la data certa in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

Come redigere il DVR?

Per redigere un DVR completo in tutte le sue parti è necessario eseguire una corretta valutazione dei rischi. Di seguito abbiamo elencato dei passaggi fondamentali per procedere alla stesura del documento di pari passo con le operazioni di valutazione, essi sono:

  1. Individuazione di tutte le fonti di rischio;
  2. Individuazione dei lavoratori esposti;
  3. Valutazione dell'entità del rischio;
  4. Individuazione delle misure necessarie;
  5. Programmazione degli interventi di monitoraggio;
  6. Firma del documento.

Per quanto riguarda l'individuazione di tutte le fonti di rischio, il DVR deve contenere una relazione su tutte le fonti di rischio presenti, quindi primo passo consiste nell'identificare tutte le potenziali fonti di rischio presenti nell'ambiente di lavoro. Per ciascuna tipologia di rischio vanno indicate le modalità in cui essi sono stati individuati. In ogni caso, per una corretta individuazione, è utile utilizzare strumenti come check-list, interviste e ispezioni dirette sul campo​. Dopo aver identificato le fonti di rischio, è importante individuare quali lavoratori sono esposti a ciascuna di esse. Questo comporta:

  • Suddividere i lavoratori in gruppi, con particolare attenzione a reparti o mansioni più a rischio;
  • Stima dell'entità dell'esposizione per determinare quanto frequentemente e per quanto tempo i lavoratori sono esposti ai rischi individuati.

In azienda possono esserci diverse tipologie di lavorazioni, quindi è plausibile che alcuni lavoratori siano più esposti a certi rischi rispetto che altri, inoltre, alcuni potrebbero essere esposti per una durata maggiore. In questa fase si può stimare l'impatto potenziale dei rischi sulla salute di ciascuna tipologia di lavoratori per pianificare interventi mirati​.

Una volta identificati i rischi e i lavoratori esposti, è fondamentale valutare l'entità del rischio tenendo conto di due fattori principali, ovvero la gravità del danno che una fonte di pericolo può causare e la probabilità che da quel pericolo possa derivare un incidente. Questo concetto è riassumibile nella formula matematica R = P x D, (dove R indica il rischio, P la probabilità e D il danno) usata per realizzare un apposita tabella di calcolo chiamata Matrice del Rischio.

Matrice del Rischio

In base ai risultati della matrice del rischio si potrà definire l'urgenza degli interventi ed individuare misure idonee volte ad eliminare il rischio alla fonte o a ridurlo ai minimi accettabili se la prima opzione risultasse impraticabile. Queste misure devono essere opportunamente documentate all'interno del DVR per assicurarne la corretta implementazione, così come dovranno essere previste e documentate le attività di monitoraggio per verificare l'efficacia delle stesse. Ricordiamo ancora una volta che, qualora le misure di sicurezza dovessero rivelarsi inefficaci o l'organizzazione del lavoro aziendale dovesse subire modifiche tali da introdurre nuovi rischi, il documento dovrà essere aggiornato tempestivamente.

Quando va aggiornato il DVR?

La normativa, in generale, non pone alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento DVR. Tuttavia specifica che il contenuto del documento deve essere rispondente alla situazione della sicurezza presente in azienda, ne consegue che il DVR va aggiornato tempestivamente all'insorgere di cambiamenti o eventi che rendano obsolete le misure di sicurezza attuate in azienda. Di norma, per aggiornare il contenuto del DVR il datore di lavoro ha una finestra temporale di 30 giorni dal verificarsi di:

  • modifiche al processo produttivo aziendale (es. introduzione di nuovi macchinari o sostanze da cui derivino nuovi rischi);
  • modifiche all'organizzazione del lavoro che incidano sulla sicurezza dei lavoratori;
  • infortuni o mancati infortuni che mettano in luce nuovi rischi o inadeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere;
  • cambiamenti all'interno dell'organigramma della sicurezza aziendale (es. cambio di RSPP, di RLS, Medico competente ecc);
  • cambiamenti tecnico-normativi che richiedono la revisione in adeguamento ad esse;
  • cambio sede o apertura di una sede distaccata.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui la normativa pone delle periodicità di aggiornamento in presenza di particolari rischi. Ad esempio, in presenza di rischi fisici (come rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche artificiali), il la valutazione di tali rischi, e il DVR con essa, va aggiornata ogni 4 anni. Invece, se in azienda è presente il rischio cancerogeno, il termine entro cui aggiornare la valutazione dei rischi è di 3 anni.

Sanzioni per la mancata elaborazione del DVR

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l'elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno da €3.000 fino a €15.000 a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell'attività.

Inadempienza Sanzione
Omessa valutazione dei rischi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa redazione del DVR arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere: a) b) d) f) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS ammenda da 3.000 a 9.000€
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure di sicurezza, i nominativi di RSPP, MC e RLS ammenda da 3.000 a 9.000€

A dover di cronaca si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • l'ASL;
  • l'INPS;
  • l'INAIL;
  • i Vigli del Fuoco;
  • Ispettorato del lavoro.

VEDI ANCHE: FAQ sul Documento di Valutazione dei Rischi