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Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro: info su compiti, atto di delega e subdelega

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, individua delle specifiche figure all'interno dell'azienda a cui vengono attribuiti dei compiti e delle responsabilità specifiche nell'ottica della Prevenzione. La figura che ha più responsabilità di tutte è, senza ombra di dubbio, il datore di lavoro i cui obblighi sono stabiliti dal sopra citato decreto, tuttavia, alcuni di quegli obblighi possono essere delegati ad un'altra figura: il Dirigente per la sicurezza. In questo nostro articolo analizzeremo questo soggetto partecipe della sicurezza sul lavoro, approfondendo in particolare l'atto di delega con il quale viene nominato e i compiti a lui delegabili.

Definizione di Dirigente per la Sicurezza

Il D.Lgs 81/09 definisce il Dirigente come una persona con competenze professionali e poteri gerarchico-funzionali proporzionate alla natura dell'incarico assegnatogli dal datore di lavoro e, per tale motivo, idoneo ad organizzare l'attività lavorativa e a vigilare su di essa. Specifichiamo che, a differenza di altre figure professionali, non esiste nessun obbligo per il datore di lavoro di individuare il Dirigente per la Sicurezza, si tratta di una figura contingente che però, una volta nominata, è soggetta a obblighi e normative ben precise.

La nomina del Dirigente per la sicurezza

Il dirigente viene individuato dal datore di lavoro che tramite un atto di nomina ufficiale gli attribuisce tutti o alcuni dei suoi obblighi delegabili. L'atto di delega non è una mera formalità, ma deve avere caratteristiche ben specifiche così come indicato nell'articolo 16 del D.lgs 81/08, ovvero:

  1. deve risultare da atto scritto recante data certa;
  2. deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo correlati alle funzioni delegate;
  3. deve attribuire al delegato il potere di spesa necessario a svolgere le funzioni delegate;
  4. deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato;
  5. deve essere resa nota tempestivamente.

Inoltre, l'articolo 16 è molto chiaro su un aspetto in particolare: il delegato deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni a lui delegate, sia in termini di professionalità che di esperienza. Va specificato che, in ogni caso, nonostante la delega il datore di lavoro non è esente dall'obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni da parte del delegato. Questo vuol dire che il datore di lavoro è pur sempre responsabile dell'operato del dirigente.

Obblighi delegabili al Dirigente

Gli obblighi che il datore di lavoro può delegare sono quelli contenuti all'articolo 18, nello specifico tra essi è bene citare:

  • nominare il medico competente per sorveglianza sanitaria;
  • nominare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso;
  • fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori;
  • autorizzare solo i lavoratori in possesso di un addestramento specifico a svolgere mansioni rischiose, dopo averli opportunamente istruiti;
  • documentare e tenere un registro di tutte le norme e le misure di sicurezza e igiene;
  • inviare i lavoratori alla visita medica secondo le disposizione del programma di sorveglianza sanitaria;
  • adottare misure per il controllo delle situazioni rischiose in caso di emergenza, e comunicarle ai lavoratori
  • fornire ai lavoratori informazione e formazione sui rischi relativi alla loro mansione;
  • convocare la riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori;
  • provvedere all'aggiornamento delle misure di sicurezza in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi, o all'eventuale evoluzione delle normative.

Ricordiamo che l'atto di delega non essere applicato ai compiti del datore di lavoro stabiliti dall'articolo 17. Nello specifico, gli obblighi non delegabili sono:

  • La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR;
  • La nomina del RSPP.

La subdelega da parte del Dirigente

Il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato l'art. 16 inserendo il comma 3-bis, che istituisce e riconosce l'atto di subdelega. Nello specifico esso recita:

"Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni [...]. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate"

Ciò vuol dire che, a sua volta il dirigente può delegare parte dei suoi obblighi ad una terza persona. Tale subdelega deve avere le stesse caratteristiche della delega di cui all'articolo 16, ma può essere fatta soltanto in accordo con il Datore di Lavoro e solo per le funzioni specifiche da esso indicate. La possibilità di subdelegare, quindi, potrebbe essere concessa o negata addirittura nell'atto di delega originario. In ogni caso, questo ennesimo atto non può attribuire al subdelegato dei poteri superiori a quello del Dirigente e non esime quest'ultimo dall'obbligo di vigilare sul corretto adempimento delle funzioni subdelegate.

Formazione ed Aggiornamento

Come specificato più volte, direttamente o indirettamente, la delega di questi delicati compiti può essere effettuata soltanto se la persona ricevente dimostra ed attesta di avere le capacità necessarie allo svolgimento di esse.
Il Testo Unico predispone che i delegati in questione debbano effettuare degli specifici corsi per dirigenti in materia di sicurezza allo scopo intraprendere un breve, ma necessario, percorso formativo di 16 ore in grado di fornirgli la conoscenza e la competenza adeguate allo svolgimento delle sue mansioni nell'osservanza delle normative.
Il D.Lgs 81/08 e l'Accordo tra Stato e Regioni 21/12/11 stabiliscono anche l'obbligo di rinnovo di tali certificazioni con scadenza quinquennale, tramite corsi aggiornamento dalla durata di 6 ore.

Commenti

  • Antonio 01/09/2021 - 09:04

    Il datore di lavoro può delegare un consulente esterno all'azienda?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 01/09/2021 - 15:00

    Buongiorno, l'individuo su cui ricade la delega dei compiti e la conseguente nomina a dirigente per la sicurezza deve essere un soggetto che all'interno dell'azienda detiene poteri gerarchici e poteri di spesa. la delega, quindi, deve andare ad un soggetto interno. diverso, invece ? il caso del rspp, la cui nomina pu? essere assegnata anche ad un consulente esterno. spero di esserle stato utile.

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