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RSPP: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 prevede che in ogni azienda con almeno un lavoratore, o un soggetto ad esso equiparato, il datore di lavoro sia obbligato ad applicare le disposizioni previste dalla legge per tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Tra questi numerosi adempimenti i più importanti sono effettuare la valutazione dei rischi e istituire il servizio di prevenzione e protezione, nominando un responsabile dello stesso. Tale soggetto prende il nome di RSPP, figura disciplinata dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro a cui sono attribuiti compiti e funzioni di vitale importanza per la gestione della sicurezza in azienda. In questo approfondimento, realizzato in collaborazione con i docenti del nostro corso di aggiornamento per RSPP di 40 ore, forniremo a tutti coloro che vogliono diventare RSPP, o a coloro che vogliono mantenere i requisiti per ricoprire questa carica, la risposta a tutti i quesiti più frequenti.

Ecco quali sono le domane frequenti sul RSPP cui abbiamo dato risposta:

  1. Chi è il RSPP?
  2. Quali sono i requisiti del RSPP?
  3. Chi può svolgere il ruolo di RSPP?
  4. Come avviene la nomina del RSPP?
  5. Quanti RSPP si possono nominare?
  6. Quando non si può nominare un RSPP esterno?
  7. Quali sono i compiti di un RSPP?
  8. Quali sono le responsabilità del RSPP?
  9. Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
  10. RSPP ed RLS possono coincidere?

Chi è il RSPP?

L'acronimo RSPP indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definito dall'articolo 2 del D.Lgs 81 come "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi". Sempre l'articolo 2, comma 1, lettera l del D.lgs 81 definisce il servizio di prevenzione e protezione come : "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori". In conclusione, il RSPP è colui che coordina tutto l'insieme degli elementi che compongono la macchina della sicurezza aziendale e che risponde del proprio operato direttamente al datore di Lavoro.

Quali sono i requisiti del RSPP?

Per diventare RSPP è necessario essere in possesso di specifici requisiti professionali stabiliti dall'articolo 32, nello specifico la nomina dovrà ricadere su un soggetto che ha:

  • titolo di studio non inferiore al diploma;
  • comprovata esperienza nel ruolo di RSPP di almeno 6 mesi (in assenza del titolo di studio);
  • attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento specifici per RSPP.

Corsi di Formazione obbligatori per RSPP

Sul RSPP ricade l'obbligo di formazione, nello specifico, egli è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale strutturato nel seguente modo:

Modulo Durata Descrizione
Modulo A 28 ore modulo base propedeutico agli altri
Modulo B 48 ore corso di specializzazione per la formazione in un determinato settore
Modulo C 24 ore corso di specializzazione su rischi psicosociali, ergonomici e organizzativi

Per quanto riguarda la durata del modulo B ci sono alcuni settori che per via dei rischi specifici connessi necessitano di formazione aggiuntiva, tali percorsi hanno durata diversa a seconda del settore stesso:

  • Agricoltura e Pesca - 12 ore;
  • Cave e Costruzioni - 16 ore;
  • Sanità Residenziale - 12 ore;
  • Chimico e Petrolchimico - 16 ore;

L'aspirante RSPP che avrà concluso tutti i moduli previsti dovrà sostenere un esame di valutazione finale per ottenere l'attestato che certifica le sue competenze e conoscenze in materia. Tale attestato tuttavia va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Corso di aggiornamento per RSPP di 40 ore
CORSO AGGIORNAMENTO PER RSPP
Durata: 4 ore - Modalità: e-learning

"Il Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP previsto dall'art. 32 del D.Lgs 81/08. Valido online ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016."

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Esonero dal corso di formazione iniziale

Sono esonerati coloro che risultano in possesso di laurea in una delle seguenti classi

  • L7 ingegneria civile e ambientale
  • L8 ingegneria dell'informazione
  • L9 ingegneria industriale
  • L17 scienze dell'architettura
  • L23 scienze e tecniche dell'edilizia
  • LM26 ingegneria della sicurezza;

Tuttavia vige comunque l'obbligo dell'aggiornamento.

Chi può svolgere il ruolo di RSPP?

Con le dovute specifiche, questo ruolo può essere ricoperto:

  • da un dipendente dell'azienda;
  • da un professionista esterno;
  • dal datore di lavoro stesso.

Il caso più particolare è quello in cui il Datore di Lavoro ricopre il ruolo di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, assumendo così la carica di DLSPP della propria azienda ai sensi dell'articolo 34. Salvo quanto previsto da tale articolo, che elenca i casi in cui il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP in prima persona, ovvero:

  • in aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori;
  • in aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • in aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • in altre aziende fino a 200 lavoratori;

il testo unico che la nomina di RSPP debba andare a dipendenti dell'azienda in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 32 e che, in assenza di questi, sia necessario rivolgersi a professionisti esterni. In questi casi il datore di lavoro dovrà procedere alla nomina con apposito modulo a cui è opportuno allegare anche il curriculum professionale del RSPP che dovrà essere compilato, firmato e conservato in azienda. Inoltre bisognerà stipulare un contratto che regolarizzi la prestazione professionale.

Specifichiamo che, nel caso in cui a ricoprire il ruolo di RSPP sia il Datore di Lavoro dell'azienda stessa, egli non dovrà essere in possesso dei requisiti dell'articolo 32, ma sarà sufficiente seguire un corso di formazione di durata appropriata al livello di rischio ATECO con cui è classificata l'azienda.

Come avviene la nomina del RSPP?

Nominare il RSPP è uno degli obblighi che il Testo Unico attribuisce al Datore di Lavoro, tra l'altro uno dei due obblighi (oltre alla valutazione dei rischi) che non possono essere delegati a terzi. La nomina avviene per mezzo di un atto scritto avente data certa. Di solito si utilizza un modulo che identifica il soggetto e gli attribuisce il ruolo, che deve essere firmato dal Datore di Lavoro e dal RSPP per accettazione. Una volta compilato il modulo deve essere conservato in allegato al documento di valutazione dei rischi aziendali.

Ricordiamo che per la mancata nomina del Responsabile sono previste delle sanzioni per il datore di lavoro identificabili in:

  • arresto da 3 a 6 mesi;
  • ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €.

Quanti RSPP si possono nominare?

La normativa è chiara nello stabilire che per ogni azienda può essere nominato un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tuttavia, lo stesso D.Lgs 81 prevede che il Datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione in base alle caratteristiche dell'azienda. In aziende esposte a particolari rischi o di particolare estensione, possono essere nominati altri soggetti in possesso dei requisiti dell'articolo 32 che collaborino con il RSPP supportandolo nello svolgimento delle sue mansioni. Si tratta degli Adetti al Servizio di Prevenzione e Protezione o ASPP.

Quando non si può nominare un RSPP esterno?

Secondo quanto stabilito dal decreto 81 non si può nominare un RSPP esterno nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;

In queste tipologie di aziende la nomina deve ricadere su un dipendente dell'azienda.

E se in queste aziende nessuno ha i requisiti di cui all'articolo 32?

La domanda è stata posta al Ministero del Lavoro con l'interpello n. 24/2014 con cui si chiedeva se:

"in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda il Rspp debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge"
Il Ministero ha risposto con una specifica sul il termine "Interno", indicando che non va considerato come sinonimo di "dipendente" ma bensì come soggetto a conoscenza delle caratteristiche della realtà lavorativa aziendale in grado di assicurare una presenza adeguata per lo svolgimento di tale attività. In questa evenienza, il Ministero fa ricadere sul Datore di Lavoro la responsabilità di provvedere alla stipulazione di un contratto per "rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il Rspp deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere".

Quali sono i compiti di un RSPP?

I compiti di un RSPP sono contenuti nell'articolo 33 del D.lgs 81/08 secondo cui egli deve provvedere a:

  1. individuare e valutare i fattori di rischio
  2. individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa e tenendo conto della specifica organizzazione aziendale;
  3. elaborare le misure preventive e protettive previste dall'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  4. elaborare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
  5. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza sul lavoro compresa la riunione periodica di cui all'articolo 35;
  7. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'articolo 36.

Compiti del RSPP Esterno

Oltre a queste prescrizioni valide per tutti coloro che ricoprono il ruolo di responsabile, il professionista esterno, in quanto esperto del settore, comunemente può svolgere anche mansioni e funzioni tipiche dei consulenti o di figure come HSE Manager, ovvero:

  • si confronta con Organi di Vigilanza e gli Enti Pubblici;
  • si interfaccia con gli enti assicurativi;
  • assiste il datore di lavoro nell'interpretazione della normativa, informandolo di eventuali aggiornamenti;
  • predispone i documenti e il materiale per i percorsi formativi rivolti ai lavoratori;
  • cura l'aspetto burocratico espletando gli adempimenti previsti.

Specifichiamo che questo è un elenco esemplificativo e non esaustivo dei compiti ulteriori che possono essere richiesti al RSPP esterno, puntualizzando che essi sono strettamente correlati a quanto pattuito al momento della stipula del contratto.

Quali sono le responsabilità del RSPP?

Secondo il D.Lgs 81/08 il datore di lavoro è il soggetto su cui ricadono maggiormente le responsabilità in materia di sicurezza, inoltre non sono previste sanzioni penali specifiche per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tuttavia, ciò non vuol dire che il RSPP è esonerato da ogni responsabilità in caso di incidenti o infortuni verificatisi a causa dell'esistenza di una situazione di pericolo che egli avrebbe dovuto individuare e segnalare. In casi del genere, infatti, siamo in presenza di "colpa professionale" per cui il RSPP può essere chiamato a rispondere sia penalmente che civilmente poiché non ha svolto il proprio ruolo in maniera adeguata.

Tuttavia il Responsabile può considerarsi esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare:

  • che abbia svolto i propri compiti, avvisando il datore di lavoro dei rischi e delle misure adottare per prevenirle e che quest'ultimo non abbia attuato tali misure;
  • che l'evento si sia è verificato, nonostante il corretto svolgimento dei suoi obblighi, per un avvenimento fortuito o per una mancanza non a lui ascrivibile (come un comportamento pericoloso ed errato intrapreso da un lavoratore).

Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?

RSPP ed ASPP sono due figure molto simili tra loro in quanto fanno entrambi parte del servizio di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro deve istituire all'interno dell'azienda, tuttavia tra le due figure ci sono diverse differenze di cui vale la pena parlare, che interessano i seguenti ambiti:

Nomina La nomina del RSPP è obbligatoria in ogni azienda ai sensi del D.Lgs 81, invece, la nomina del ASPP è contingente: è il Datore di lavoro a decidere se è necessario o meno nominarlo.
Responsabilità Pur avendo compiti e finalità simili il RSPP ha un ruolo di maggiore responsabilità rispetto al ASPP, la cui funzione è quella di supporto.
Formazione L'ASPP è soggetto alla formazione obbligatoria, ma la durata dei percorsi formativi è inferiore rispetto a quelli destinati al RSPP.

RSPP e RLS possono coincidere?

La figura del RSPP non può coincidere con quella del RLS in quanto ricoprono funzioni diametralmente opposte:

  1. il primo è responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituito dal Datore di Lavoro e opera applicando le sue disposizioni in materia di salute e sicurezza;
  2. il secondo è il rappresentante dei lavoratori per le tematiche della sicurezza e ha il principale scopo di verificare che da parte del Datore di Lavoro ci sia l'effettivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori.

Ne consegue che, se il RSPP ricoprisse anche il ruolo di RLS, verrebbe a mancare l'effettivo controllo da parte dei lavoratori sull'operato del Datore di Lavoro, andando contro al principio per cui la figura del Rappresentante è stata istituita.

Commenti

  • Roberto 11/04/2022 - 14:33

    Buongiorno, il rspp redige anche piani di evacuazione (con relative vie di fuga, ecc ecc..)?

    Rispondi
  • Stefano 07/09/2021 - 12:51

    Buongiorno, un' azienda che ha due sedi, ha bisogno di un rspp per ogni sede? se una stessa sede viene condivisa da più società c'è bisogno di un dvr per ogni società o ne basta uno? grazie.

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 24/09/2021 - 15:05

    Salve, di norma in ogni azienda può essere nominato un solo rspp (coadiuvato da eventuali aspp), anche per diverse unità produttive. per quanto riguarda la seconda domanda, ciascuna delle due aziende è obbligata a redigere il dvr in base alla natura del proprio lavoro e all'entità del proprio livello di rischio. inoltre, bisognerà anche valutare gli eventuali rischi di interferenza tra le due attività lavorative (se presenti).

  • Patrizia 19/11/2020 - 09:32

    Il medico competente è una figura obbligatoria nei comuni piccoli?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 19/11/2020 - 14:39

    Salve, il medico competente è, ai sensi del d.lg81, il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti, che collabora ad effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. l'obbligo di nomina deriva dalla tipologia di azienda.

  • Andrea 11/10/2020 - 16:04

    Un lavoratore autonomo senza dipendenti, è obbligato al corso rspp?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 23/10/2020 - 15:42

    No, ma in ogni caso ? necessario un corso di formazione adeguato al livello di rischio del lavoro che svolge

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