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Competenze autonome Ingegneri sezione B alla luce del Quadro Europeo delle Qualifiche EQF - Lettera in redazione dell'Ing. Plasmati

Tra i laureati in ingegneria che si approcciano allo svolgimento della professione, al momento dell'iscrizione all'ordine, viene fatta una distinzione in base al tipo di Laurea conseguita: quinquennale e o triennale. I possessori della prima verranno inseriti nella Sezione A dell'albo, i secondi verranno inseriti nella Sezione B. La differenza tra Ingegneri della sezione B e quelli della Sezione A viene individuata soprattutto nelle competenze e nelle responsabilità relative in ambito lavorativo. La normativa a cui fa riferimento questa divisione è il DPR 328/2001 che, all'art. 46, attribuisce agli ingegneri "triennali" competenze su:

  • le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
  • la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
  • i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.

Tuttavia, come segnalato da una lettera arrivata in redazione, dall'Ing. Nicola Plasmati iscritto all'ordine degli ingegneri di Matera, in Europa esiste un'altra normativa da prendere in considerazione: il Quadro Europeo delle Qualifiche o EQF (dall'inglese "European Qualifications Framework").

La normativa europea sulle competenze degli Ingegneri Triennali

L'U.E. ha riformato la materia delle competenze derivate dai vari livelli di istruzione in tutti gli stati membri attraverso un importante riferimento normativo: l'EQF 2017. Tale quadro è stato recepito dall'Italia attraverso il Quadro Nazionale delle Qualifiche 2018, QNQ, allegato 1 tabella A livello 6 (che l'ing. Plasmati ci ha fornito e troverete disponibile in calce all'articolo).

La novità derivante da ciò è che, per i laureati triennali iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri, decadono le restrizioni previste dal DPR 328/2001 al capo IX che disponeva che questi ultimi potessero occuparsi della progettazione autonoma ma solo ed esclusivamente in relazione ad opere semplici con metodo standardizzato.

Un importante passo avanti nel campo delle competenze professionali degli ingegneri triennali, che a decorrere dal 25 gennaio 2018, sono autorizzati dalla legge ad effettuare la progettazione in autonomia di opere complesse e con metodo innovativo.

Per approfondimenti in materia vi consigliamo di leggere il contenuto della lettera inviataci dall'ing. Plasmati che riportiamo di seguito.
Lettera dell'Ing. Nicola Plasmati
Allegato 1 tabella A livello 6

Nota: Ingegnere di Sezione B e non Ingegnere Iunior

Un altro appunto, segnalatoci dall'ing. Plasmati, che ci teniamo a sottolineare è la definizione corretta da attribuire all'ingegnere in possesso della laurea triennale. L'abitudine comune, infatti, è quella di definire questa categoria di professionisti con l'appellativo "Ingegnere Iunior", un termine che è stato bollato come sbagliato ed inappropriato dalla sentenza del consiglio di stato n.1473/2009 a pag.18 e 19. Come giustamente ci fa notare l'ingegnere, indicare gli iscritti alla Sezione B dell'albo con il termine junior è fuori luogo in quanto, etimologicamente, la parola serve a distinguere livelli di esperienza lavorativa o anzianità progressiva, di conseguenza è del tutto inadatto a definire la differenza che c'è tra gli ingegneri in possesso della laurea triennale e quelli in possesso della laurea quinquennale.

Risulta più corretto (e meno degradante oseremmo dire) parlare di distinzione tra Ingegnere di Sezione B ed Ingegnere di Sezione A o, altrimenti di Ingegnere di 1° e di 2° livello.

Commenti

  • Luigi 23/03/2021 - 16:27

    Sono un arch. di i° livello, queste determinazioni normative posso essere valide anche per gli iscritti alla sez b degli architetti?

    Rispondi
    Ing.nicola Plasmati 24/03/2021 - 12:52

    Certamente. il livello 6 della tabella a allegato 1 del qnq 2018, include tutte le tipologie di lauree triennali, quindi anche quelle in architettura. e' una legge dello stato pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 25 gennaio 2018, pertanto gli ordini professionali nazionali e provinciali devono semplicemente rispettarla senza troppe scuse, in altro modo enti pubblici/istituzionali o privati i quali si dovessero rifiutare di riconoscere questa legge dello stato, vanno denunciati in procura della repubblica, per omessa applicazione della legge.

    Stefano 24/03/2021 - 11:56

    A mio avviso assolutamente si

  • Stefano 23/03/2021 - 21:55

    Assolutamente condivisibile. il discorso non fa una piega. oltretutto, senza considerare che già il dpr 328/01 specifica, negli articoli introduttivi, che non modifica le competenze professionali già definite dalle leggi vigenti, limitandosi infatti a regolamentare lo svolgimento degli esami di abilitazione; inoltre eventuali dubbi interpretativi del medesimo dpr potrebbero già considerarsi completamente risolti con quanto sancito dal dm 16 marzo 2007

    Rispondi
    Ing.nicola Plasmati 24/03/2021 - 12:48

    Infatti. successivamente al d.p.r.328/2001, è stato redatto il d.m. 16 marzo 2007 in cui appunto vengono chiarite meglio ed in maniera inequivocabile tutte le competenze in funzione di ciascuna laurea triennale in ingegneria (l7,l8,l9) ed in ultimo il qnq 2018 di cui specificato nell'articolo. purtroppo dinnanzi ad una vistosa evidenza normativa, gli ordini professionali in primis il c.n.i.,si ostinano a rimaner ancorati a faziose interpretazioni del d.p.r.328/2001 capo ix

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