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Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): cos'è e come funziona

Esiste uno specifico provvedimento volto a determinare la compatibilità ambientale di un'attività che va svolta, nei casi previsti dalla normativa, successivamente alla Valutazione di Impatto Ambientale: stiamo parlando dell'AIA, ovvero l'Autorizzazione Integrata Ambientale. In questo articolo risponderemo alle principali domande in materia.

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Autorizzazione Integrata Ambientale: cos'è?

L'AIA, o Autorizzazione Integrata Ambientale, è un provvedimento di natura autorizzativa, la cui finalità è far combaciare per quanto possibile gli interessi relativi alla tutela dell'ambiente, con gli interessi di sviluppo di determinate attività produttive. Nello specifico, deve essere richiesta da alcune tipologie di aziende per attestare di avere requisiti conformi con:

  • i principi IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) contenuti nel D.Lgs 152/06, Parte seconda, Titolo III-bis, in cui si parla di emisioni industriali;
  • le prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili, dette anche BAT, dall'inglese "Best Available Techniques".

Un'ulteriore obiettivo dell'AIA è quello di rendere più semplice il regime autorizzativo, accorciando i tempi burocratici di richiesta da parte degli interessati, che potranno richiedere un'autorizzazione unica che considera al suo interno tutti i diversi aspetti dell'attività da avviare, evitando di richiedere innumerevoli diverse autorizzazioni elencate nell'Allegato IX. Per essere più specifici, l'AIA sostituisce a tutti gli effetti le seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D.Lgs.209/1999);
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D.Lgs.99/1992);
  • Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Inoltre, l'AIA consente di avere un quadro completo degli effetti che possono derivare dall'attività che richiede l'autorizzazione e di raccogliere ed elaborare in maniera più performante tutti i dati del caso.

Quando serve l'Autorizzazione Integrata Ambientale?

La procedura di AIA serve in diversi casi, ovvero:

  • per avviare l'esercizio di nuove installazioni e nuovi impianti;
  • per modificare sostanzialmente impianti già esistenti;
  • per adeguare il funzionamento degli impianti o delle installazioni eistenti alle disposizioni del TUA.

Autorizzazione Integrata Ambientale: chi la rilascia?

A rilasciare l'AIA è l'Autorità Competente, ovvero la pubblica amministrazione di riferimento per l'adozione del provvedimento. A Livello statale, l'autorità competente è il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita e la qualità dello sviluppo ma, in base al caso, le autorità competenti possono essere le regioni, le province o i comuni.

Sulla decisione del rilascio si basa su:

  • proposta dell'ISPRA sul piano di monitoraggio e controllo;
  • pareri delle amministrazioni alla conferenza dei servizi (CdS).

Quali sono le attività soggette ad AIA?

Le attività soggette ad AIA sono indicate all'interno dell'Allegato VIII del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006), di cui sono un esempio:

  • attività di tipo energetico,
  • attività di produzione e trasformazione dei metalli,
  • attività relative all'industria dei prodotti minerali,
  • attività relative all'industria chimica,
  • attività relative alla gestione dei rifiuti
  • attività come cartiere, concerie, macelli, allevamenti di tipo intensivo.

Per maggiori informazioni su quali attività sono soggette ad AIA, ecco un elenco dettagliato tratto dall'allegato VIII, così come modificato dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2013.
Visualizza Allegato VIII

Quali sono i requisiti richiesti per ottenere l'AIA?

Ciascuna per l'esercizio di tipologia di attività indicata al paragrafo precedente, per ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale bisognerà rispettare delle condizioni precise e dimostrare che tale attività rispetti determinati requisiti, ovvero che siano state adottate misure in grado di:

  • prevenire l'inquinamento tramite l'applicazione delle BAT;
  • non causare fenomeni di inquinamento significativi;
  • prevenire la produzione di rifiuti;
  • riutilizzare, riciclare, recuperare tutti i rifiuti la cui produzione non è prevenibile o smaltirli riducendo al minimo ogni impatto;
  • utilizzare in modo efficace le fonti di energia;
  • prevenire qualsiasi tipo di incidente e contenerne gli effetti deleteri;
  • evitare ogni tipo di rischio di inquinamento in occasione della cessazione dell'attività;
  • ripristinare le condizioni ambientali del sito al momento della cessazione dell'attività.

Qual è la procedura per richiedere l'AIA?

La procedura per richiedere l'AIA si compone di diverse fasi, ovvero:

Di seguito approfondiremo ciascuna delle fasi fornendo delle indicazioni sul loro svolgimento. Prima di proseguire con l'analisi delle fasi, è opportuno specificare che ci sono diverse tipologie di domande da presentare in base al caso specifico. Esse sono:

  • AIA per nuova installazione;
  • Prima AIA per installazione esistente;
  • Riesame AIA;
  • Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA;
  • AIA per modifica sostanziale;
  • Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.

Presentazione della domanda

Come prima cosa, il Gestore (ovvero l'interessato a inoltrare la domanda di richiesta) deve avviare il procedimento servendosi del modulo che è reperibile nella sezione "Specifiche tecniche e modulistica" del sito del ministero. All'atto della domanda il gestore dovrà allegare descrizioni dettagliate relative a:

  • l'installazione e le sue attività, con specificazione del tipo e della portata
  • le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia utilizzate e/o prodotte;
  • le fonti di emissione;
  • l'ubicazione dell'installazione;
  • tipo e dell'entità emissioni prevedibili in ogni comparto ambientale
  • gli effetti significativi delle emissioni prevedibili sull'ambiente;
  • le tecniche e i mezzi che verranno utilizzate per prevenire o ridurre al minimo le emissioni;
  • le misure di prevenzione e gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
  • le misure per il controllo delle emissioni nell'ambiente;
  • le attività di autocontrollo e di controllo programmato che per cui è necessario l'ente responsabile degli accertamenti;
  • indicazione sommaria delle eventuali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame;
  • le altre misure previste per rispettare ai principi contenuti nell'articolo 6, comma 16 del Testo Unico;

Inoltre, nel caso in cui dall'attività derivassero l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose che potrebbero contaminare il suolo o le riserve acquifere sotterranee nel sito dell'installazione, il Gestore dovrà elaborare una relazione di riferimento prima della messa in esercizio o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata. Tale istanza andrà inviata al Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS).

Verifica preliminare tecnico-amministrativa

Una volta trasmessa dal Gestore, la documentazione viene acquisita dal CreSS che da quel momento in poi avrà 30 giorni di tempo svolgere la verifica tecnico-amministrativa dell'istanza per verificarne la completezza della stessa e della documentazione allegata.

Avvio del procedimento

Una volta eseguita la verifica, la documentazione viene pubblicata sull'apposito Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA. Di concerto con la pubblicazione, la CreSS dovrà:

  1. avviare il procedimento, individuando il funzionario responsabile;
  2. comunicare l'avvio della procedura e della pubblicazione a tutte le parti interessate;
  3. avviare la fase istruttoria presso la Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC, per richiedere la formulazione del Parere Istruttorio Conclusivo o PIC.
  4. avviare la fase istruttoria presso l'ISPRA per la formulazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo o PMC.

I soggetti interessati potranno presentare all'autorità competente le loro osservazioni sulla domanda seguendo le modalità previste sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA, per farlo avranno una scadenza di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni

L'IPPC ha facoltà di chiedere integrazioni in caso di documentazione lacunosa o incompleta, concedendo al Gestore un termine di almeno30 giorni per presentare la documentazione integrativa. In caso di mancata presentazione delle integrazioni entro i termini individuati, l'istanza viene considerata ritirata per incompletezza. Tuttavia, il Gestore può richiedere una proroga del termine di presentazione in virtù della complessità della documentazione da integrare.

Istruttoria tecnica

In questa fase l'IPCC da il via all'istruttoria tecnica, analizzando tutta la documentazione in suo possesso, comprensiva di integrazioni ed eventuali osservazioni, formulando il PIC, ovvero il Piano Istruttorio Conclusivo che dovrà essere approvato dal Nucleo di Coordinamento e poi trasmesso alla CreSS e all'ISPRA, la quale dovrà integrarlo nel PMC.

Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'AIA

In alcuni casi, la CreSS dovrà convocare una Conferenza dei Servizi per acquisire osservazioni, proposte e pareri su PIC e PMC. Ciò dipende dalla tipologia dell'istanza presentata, e avviene per:

  • Prima AIA per nuova installazione;
  • AIA per installazione esistente;
  • modifica sostanziale;
  • riesame con valenza di rinnovo o parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento.

Alla fine della Conferenza l'esito dei lavori verrà pubblicato.

Definizione del provvedimento

Il Gestore dovrà essere preavvisato nel caso in cuisi prospetti un esito negativo, per dargli la possibilità di produrre dei nuovi elementi utili per l'istruttoria che, se ritenuti influenti, dovranno essere valutati opportunamente coinvolgendo anche IPPC, ISPRA e CDS.

Chiusura del procedimento

Previa firma del MITE, la CreSS provvede:

  1. a pubblicare il provvedimento AIA sull'apposito portale;
  2. chiedere la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;
  3. trasmettere il provvedimento al Gestore;
  4. informare le amministrazioni coinvolte della chiusura del procedimento.

Fanno eccezione solo i casi di modifica non sostanziale e di riesame parziale che non comporta modifiche sostanziali all'AIA per i quali, previa acquisizione del PIC e della proposta ISPRA, la CreSS chiude il procedimento dandone notizia al Gestore e prescrivendo l'applicazione di quanto contenuto nel PIC e nel PMC.

Fasi attuative successive

Il Gestore dovrà versare la tariffa prevista per i controlli e accettare formalmente il provvedimento di AIA entro il termine stabilito, trascorso il quale, i precedenti titoli autorizzativi verranno sostituiti ufficialmente dall'AIA e perferanno efficacia.

Entro un termine, che di solito è di 6 mesi, l'ISPRA su proposta del gestore dovrà definire le modalità finalizzate ad attuare il PMC, inoltre, sempre all'ISPRA spetterà il compito di redigere un rapporto relativo alle verifiche svolte con almeno una frequenza annuale.

L'AIA può essere revocata o sospesa?

Per la mancata applicazione delle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono previste delle sanzioni a carico del Gestore che variano in base alla natura delle inadempienze. In ordine crescente di gravità esse sono:

  • diffida per il Gestore con richiesta di ripristinare l'ottemperanza entro un termine indicato;
  • sospensione dell'esercizio per un determinato periodo di tempo;
  • revoca dell'AIA con conseguente chiusura dell'installazione.

Qual è la durata dell'Autorizzazione?

La durata dell'AIA varia in base ad alcune caratteristiche dell'installazione, nello specifico:

Caratteristica dell'installazione Durata AIA
Installazione registrata ai sensi del Regolamento CE n.1221/08 - EMAS 16 anni
Installazione dotata di certificazione UNI EN ISO 14001 12 anni
Restanti tipologie di installazione che non rientrano nei casi precedentemente elencati 10 anni

Quando è necessario il riesame AIA?

Al termine della durata bisognerà presentare un'apposita istanza di Riesame AIA per valutare la persistenza dei requisiti richiesti per mantenere l'autorizzazione.

Ci sono dei casi particolari in cui può essere richiesto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale prima della scadenza effettiva, ciò avviene nei seguenti casi:

  • quando l'installazione produce un inquinamento tale da richiedere la revisione dei valori limite;
  • in occasione di aggiornamenti sostanziali delle migliori tecniche disponibili dai quali derivino riduzioni notevoli senza costi eccessivi;
  • quando, per la sicurezza dell'esercizio, è necessario adottare ulteriori tecniche;
  • in occasione di ulteriori disposizioni o aggiornamenti normativi in materia.

Oltre a questi casi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può disporre il riesame parziale dell'AIA in relazione a criticità insorte o all'acquisizione di nuovi elementi istruttori.

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