APE | Attestato di Prestazione Energetica: Guida per Tecnici alla Corretta Redazione
La redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rappresenta oggi una competenza tecnica essenziale per ingegneri, architetti e geometri che operano nel settore dell'energia e della progettazione edilizia. La normativa aggiornata richiede una particolare attenzione alla qualità del sopralluogo, alla corretta analisi degli impianti, alla valutazione dell'involucro edilizio e al rispetto dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche.
Cos'è l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L'Attestato di Prestazione Energetica è il documento ufficiale che certifica le prestazioni energetiche di un edificio, fornendo una valutazione standardizzata basata su indicatori come l'EPgl totale e non rinnovabile, la qualità dell'involucro e l'efficienza degli impianti termici. L'APE deve essere redatto da un tecnico abilitato e indipendente, competente nella valutazione termoenergetica dell'edificio.
È importante distinguere l'APE dagli altri strumenti: l'AQE è un documento di fine lavori redatto dal direttore dei lavori e non fornisce una classificazione energetica; l'APE convenzionale viene invece utilizzato per pratiche fiscali specifiche come il Superbonus. L'APE rappresenta la certificazione energetica ufficiale ed è obbligatorio in numerose circostanze previste dalla legge. Data la complessità crescente delle analisi energetiche, molti professionisti integrano la loro formazione con percorsi avanzati di diagnosi energetica. A tal fine è disponibile il Corso Diagnosi Energetica utile per approfondire tecniche e metodi di valutazione energetica avanzata.
Quando l'APE è obbligatorio e quando non serve
La normativa stabilisce che l'APE è obbligatorio nei seguenti casi:
- nuove costruzioni e interventi edilizi rilevanti prima del certificato di agibilità;
- ristrutturazioni importanti che coinvolgono più del 25% dell'involucro edilizio;
- vendita, donazione o trasferimento a titolo oneroso dell'immobile;
- stipula di nuovi contratti di locazione;
- accesso a incentivi fiscali per la riqualificazione energetica.
Sono invece esclusi dall'obbligo alcuni edifici non climatati, fabbricati rurali, immobili di culto e unità isolate con superficie ridotta non destinate a uso residenziale. La mancata presentazione dell'APE nei casi in cui è richiesto comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000 euro per la vendita e tra 1.000 e 4.000 euro per la locazione.
Come si redige correttamente un APE
La redazione dell'APE richiede un approccio tecnico rigoroso. Il professionista deve rispettare una serie di passaggi obbligatori:
- Sopralluogo obbligatorio - La normativa impone almeno un sopralluogo presso l'unità immobiliare. La data deve essere riportata sull'attestato ed è necessario predisporre un verbale firmato dal proprietario.
- Raccolta documentale - Planimetrie, progetti, schede tecniche dei materiali, libretti impianto e rapporti di efficienza energetica sono elementi fondamentali per una corretta valutazione.
- Analisi dell'involucro - Il tecnico deve rilevare e calcolare trasmittanze, ponti termici, superfici disperdenti ed eventuali criticità costruttive.
- Valutazione degli impianti termici - La definizione di impianto termico comprende climatizzazione invernale ed estiva, produzione ACS, ventilazione e sistemi di automazione.
- Calcolo della prestazione energetica - I calcoli devono essere effettuati tramite software certificati dal CTI, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
- Raccomandazioni migliorative - L'APE deve includere gli interventi più significativi ed economicamente sostenibili per ridurre i consumi.
- Invio al Catasto Energetico Regionale e al SIAPE - L'attestato deve essere registrato nelle piattaforme regionali e confluisce nel SIAPE, il Sistema Informativo Nazionale sugli APE.
Per affinare ulteriormente la capacità di analisi, soprattutto nella definizione degli interventi migliorativi, è consigliabile integrare le competenze con un percorso formativo dedicato come il Corso Diagnosi Energetica Pedago.
Obblighi e responsabilità del certificatore energetico
La figura del certificatore energetico non è soltanto tecnica, ma anche responsabile dal punto di vista giuridico e procedurale. Il professionista che redige l'APE deve attenersi ai requisiti del DPR 75/2013, garantire imparzialità, operare nell'ambito delle proprie competenze professionali e rispettare gli standard metodologici imposti dal DM 26 giugno 2015. Ogni attestato deve essere preciso, verificabile e supportato da documentazione completa.
Gli obblighi principali del certificatore includono:
- eseguire almeno un sopralluogo obbligatorio per accertare le reali condizioni dell'edificio e degli impianti;
- raccogliere, verificare e conservare la documentazione tecnica a supporto della certificazione;
- effettuare i calcoli energetici secondo le UNI/TS 11300 e le raccomandazioni CTI vigenti;
- redigere, firmare digitalmente e trasmettere l'attestato ai catasti regionali e al SIAPE;
- mantenere in archivio per almeno 5 anni le evidenze del lavoro (rilievi, fotografie, calcoli, note tecniche);
- garantire indipendenza rispetto a progettazione, direzione lavori o interessi economici legati all'edificio certificato.
Le irregolarità nella redazione dell'APE possono comportare sanzioni da 700 a 4.200 euro per il certificatore e pene più severe per la falsificazione dei dati. Inoltre, errori sostanziali o attestati privi di sopralluogo possono portare alla nullità del documento e a contestazioni da parte del committente o degli enti di controllo.
Quali sono i requisiti per redigere l'APE?
L'Attestato di Prestazione Energetica può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, ovvero un professionista iscritto al proprio ordine o collegio e in possesso dei requisiti definiti dal D.P.R. 75/2013. La normativa individua i profili abilitati e stabilisce obblighi di competenza, aggiornamento e indipendenza. I tecnici che possono redigere l'APE sono:
- Ingegneri e architetti - abilitati alla progettazione di edifici e impianti;
- Geometri - competenti nel rilievo e nella valutazione dell'immobile;
- Periti industriali e periti edili - formati sugli aspetti energetici e impiantistici.
Il tecnico deve inoltre possedere competenze aggiornate, capacità di utilizzo di software certificati e piena conoscenza della normativa energetica. È consentita la co-certificazione nei casi in cui siano necessarie competenze specialistiche complementari.
Validità dell'APE e quando deve essere aggiornato
L'APE ha validità massima di 10 anni, ma decade se vengono eseguiti lavori che modificano la prestazione energetica dell'edificio. Deve essere aggiornato quando si verifica:
- sostituzione dell'impianto termico;
- installazione di sistemi solari o fotovoltaici;
- modifica dell'involucro edilizio;
- variazione significativa della classe energetica.
Il Catasto Energetico Nazionale SIAPE
Il SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) è il catasto energetico nazionale che raccoglie e uniforma i dati di tutti gli APE emessi in Italia. Gestito da ENEA, rappresenta uno strumento centrale per garantire trasparenza, tracciabilità e qualità delle informazioni energetiche, superando le differenze tra i vari catasti regionali e offrendo una visione unificata del patrimonio edilizio nazionale. Il SIAPE permette di monitorare la distribuzione delle classi energetiche, l'efficienza degli edifici nelle diverse zone climatiche, le caratteristiche degli impianti termici e le emissioni di CO₂. I dati aggregati diventano un supporto essenziale per programmare interventi di riqualificazione e valutare l'efficacia delle politiche energetiche.
Per il tecnico certificatore, il SIAPE costituisce un riferimento operativo: consente di verificare l'avvenuto deposito degli attestati, garantire la tracciabilità del lavoro e assicurare la conformità del documento. Una trasmissione irregolare può comportare la non validità dell'attestato. Il sistema raccoglie inoltre dati su EPgl, impianti, involucro e raccomandazioni migliorative, contribuendo alla pianificazione energetica nazionale e agli obiettivi della direttiva Case Green.
Cosa cambia per l'APE con la Direttiva "Case Green"
La nuova Direttiva "Case Green" (EPBD) introduce cambiamenti rilevanti nella disciplina dell'APE, che non sarà più un semplice strumento di classificazione energetica, ma un documento più completo basato su indicatori ambientali e di sostenibilità.
- Nuove classi energetiche basate su parametri più stringenti e omogenei in Europa;
- GWP e ciclo di vita dell'edificio come nuovi indicatori da includere nel certificato;
- Più integrazione tra diagnosi energetica e certificazione;
- Obblighi di riqualificazione per edifici a basse prestazioni, monitorati tramite APE successivi;
- Digitalizzazione e interoperabilità dei dati tra SIAPE e banche dati europee.
Il professionista dovrà quindi aggiornarsi costantemente per gestire indicatori nuovi e criteri più complessi.
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