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End of Waste: una procedura tecnica, non una semplice formalità

La cessazione della qualifica di rifiuto rappresenta uno dei passaggi più delicati dell'intero processo di recupero. Un materiale può diventare un prodotto soltanto quando sono state verificate tutte le condizioni previste dalla normativa e quando il suo utilizzo non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il riferimento principale è il DM 127/2024. Il decreto stabilisce quali rifiuti possono essere sottoposti a recupero, quali caratteristiche deve possedere il materiale ottenuto e per quali destinazioni d'uso può essere impiegato. Non tutti i codici EER, però, rientrano nell'elenco previsto dal decreto. Per affrontare questi casi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con il Decreto del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 139/2026, una relazione tecnica che definisce un percorso uniforme per il rilascio delle autorizzazioni End of Waste caso per caso. La nuova linea guida interessa direttamente gestori degli impianti di recupero, tecnici ambientali, progettisti, consulenti, laboratori e autorità competenti. Il documento chiarisce quali informazioni devono essere raccolte, quali verifiche devono essere eseguite e come deve essere valutato il rischio prima di riconoscere a un aggregato recuperato la qualifica di prodotto.

Cos'è l'End of Waste

Con l'espressione End of Waste, letteralmente "fine della qualifica di rifiuto", si indica il momento in cui un materiale ottenuto da un'operazione di recupero cessa di essere sottoposto alla disciplina sui rifiuti e può essere immesso sul mercato come prodotto. Il riferimento generale è l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale un rifiuto può cessare di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa criteri specifici. Il passaggio non avviene automaticamente al termine del trattamento. Il materiale recuperato deve avere un utilizzo preciso, deve esistere una domanda o un mercato e devono essere rispettati i requisiti tecnici e ambientali applicabili. Inoltre, il suo impiego non deve determinare effetti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Questo significa che il recupero e l'End of Waste non coincidono. Un rifiuto può essere stato trattato e recuperato, ma conservare comunque la propria qualifica giuridica finché non vengono dimostrate tutte le condizioni necessarie per considerarlo un prodotto.

End of Waste degli inerti e DM 127/2024

Il DM 127/2024 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per gli aggregati recuperati derivanti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti inerti di origine minerale. Il decreto individua:

  • i codici EER ammessi al processo di recupero;
  • i controlli sui materiali in ingresso;
  • le caratteristiche dell'aggregato recuperato;
  • i limiti da rispettare;
  • le destinazioni d'uso consentite;
  • le modalità di verifica e conservazione della documentazione.

Gli aggregati conformi possono essere utilizzati, ad esempio, per la realizzazione di rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento. La presenza di un decreto nazionale non elimina, però, la possibilità che un impianto riceva rifiuti con codici EER non compresi nell'elenco. È proprio in questo spazio che interviene la procedura caso per caso.

Cosa cambia con la nuova linea guida MASE

La linea guida approvata con il Decreto 139/2026 non modifica il DM 127/2024 e non aggiunge automaticamente nuovi codici EER a quelli già ammessi. Il suo obiettivo è diverso: fornire alle autorità competenti un metodo tecnico comune per valutare gli aggregati ottenuti da rifiuti non inclusi nel decreto, ma destinati agli stessi impieghi già previsti.

In concreto, la linea guida:

  • mantiene il DM 127/2024 come riferimento principale;
  • non estende in modo generalizzato l'elenco dei rifiuti ammessi;
  • consente una valutazione specifica del singolo caso;
  • definisce un percorso comune per caratterizzazione, analisi e valutazione del rischio;
  • collega le caratteristiche del rifiuto alla destinazione d'uso finale dell'aggregato.

Non si tratta, quindi, di una semplificazione automatica né di una deroga generalizzata. Ogni richiesta deve essere sostenuta da una documentazione tecnica capace di dimostrare la sicurezza e la conformità del materiale.

Quando si può utilizzare la procedura caso per caso

La procedura può essere attivata quando ricorrono contemporaneamente due condizioni. La prima riguarda il rifiuto in ingresso: il suo codice EER non deve essere compreso nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 127/2024. La seconda riguarda l'aggregato prodotto: il materiale deve essere destinato a uno degli utilizzi già previsti dall'Allegato 2 dello stesso decreto. Se manca una di queste condizioni, la linea guida non può essere utilizzata. La procedura ha inoltre carattere residuale e può essere avviata soltanto quando, per quel rifiuto e per quello specifico materiale, non esistono criteri End of Waste europei o nazionali già applicabili. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente con il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA oppure dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente.

La procedura non può aggirare il DM 127/2024

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda i limiti dell'autorizzazione caso per caso. La procedura non può essere utilizzata per disapplicare le condizioni previste dal DM 127/2024 o per ampliare indirettamente l'elenco dei rifiuti ammessi. Non è possibile, ad esempio, miscelare rifiuti inclusi e non inclusi nel decreto con lo scopo di far rientrare nel processo materiali che, presi singolarmente, non sarebbero ammissibili. Allo stesso modo, l'autorizzazione non può superare un divieto stabilito da una norma europea o nazionale di rango superiore. Da questo punto di vista occorre distinguere due situazioni.

Un rifiuto non regolamentato non compare nell'elenco del decreto, ma non è necessariamente vietato. Può quindi essere sottoposto a una valutazione caso per caso, purché il proponente dimostri la compatibilità del materiale con il processo di recupero e con l'impiego previsto. Un rifiuto espressamente escluso, invece, è sottoposto a un divieto normativo specifico. In questo caso l'autorizzazione amministrativa non può riconoscere la cessazione della qualifica di rifiuto. La procedura caso per caso integra la disciplina esistente, ma non può sostituirla o aggirarla.

Cosa deve contenere la domanda di autorizzazione

La qualità della domanda dipende dalla capacità del fascicolo tecnico di ricostruire l'intero percorso del materiale. Non è sufficiente indicare il codice EER e allegare alcune analisi. L'autorità deve poter comprendere da dove proviene il rifiuto, quali sostanze può contenere, come viene trattato e in quali condizioni sarà utilizzato l'aggregato ottenuto.

La documentazione deve descrivere almeno:

  • origine e provenienza del rifiuto;
  • attività o processo che lo ha generato;
  • caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
  • contaminanti potenzialmente presenti;
  • compatibilità con il processo di recupero;
  • fasi e tecnologie di trattamento;
  • comportamento del materiale alla lisciviazione;
  • caratteristiche dell'aggregato recuperato;
  • destinazioni d'uso richieste;
  • controlli previsti sui lotti prodotti.

Il proponente deve inoltre illustrare le procedure adottate per controllare i carichi in ingresso, garantire la tracciabilità, separare i materiali non conformi e prevenire miscelazioni accidentali. Un errore frequente consiste nel limitare le analisi ai soli parametri espressamente riportati nel DM 127/2024. La linea guida richiede invece di verificare anche gli eventuali contaminanti aggiuntivi pertinenti, individuati in funzione dell'origine del rifiuto, del processo da cui deriva e dell'utilizzo finale previsto.

È quindi la conoscenza del materiale a determinare il piano analitico, non il semplice rispetto di un elenco standard.

La destinazione d'uso deve essere definita fin dall'inizio

Nella procedura End of Waste la destinazione d'uso non rappresenta un'informazione accessoria. Il modo in cui l'aggregato verrà utilizzato incide direttamente sulla scelta delle prove, sulla valutazione delle vie di esposizione e sulle eventuali limitazioni da inserire nell'autorizzazione. Un aggregato impiegato in forma non legata, ad esempio in un rilevato o in un sottofondo stradale, può entrare più facilmente in contatto con gli agenti atmosferici e con il terreno. Un aggregato incorporato in una matrice legante può invece trovarsi in condizioni di maggiore confinamento. Per questo motivo non è corretto predisporre prima le prove e definire solo successivamente l'impiego del materiale. La sequenza deve essere inversa: prima si individua lo scenario d'uso, poi si selezionano le verifiche più adatte a rappresentarlo.

La valutazione parte dallo scenario più cautelativo

La linea guida richiede che la valutazione del rischio sanitario e ambientale venga impostata secondo il principio della Reasonable Maximum Exposure. Come punto di partenza deve essere considerato l'impiego dell'aggregato in forma non legata. Si tratta dello scenario più prudenziale, perché il materiale non è incorporato in una struttura capace di limitarne il contatto con le persone o la dispersione nell'ambiente. La valutazione deve considerare le principali vie di esposizione umana:

  • ingestione accidentale;
  • contatto dermico;
  • inalazione di polveri.

Devono essere esaminati anche i possibili percorsi di migrazione dei contaminanti verso le acque sotterranee e superficiali. Scenari meno cautelativi possono essere adottati soltanto quando l'utilizzo reale prevede misure di confinamento, impermeabilizzazione o interruzione delle vie di migrazione. La scelta deve essere motivata e coerente con le condizioni effettive di posa e utilizzo dell'aggregato.

Analisi della matrice solida: il primo filtro di conformità

Il percorso di verifica parte dall'analisi della matrice solida e dal confronto con i limiti indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al DM 127/2024. Per alcuni parametri il superamento dei valori stabiliti determina direttamente la non conformità dell'aggregato. Rientrano tra questi:

  • benzene;
  • etilbenzene;
  • stirene;
  • toluene;
  • xilene;
  • composti organici aromatici;
  • amianto;
  • materiali galleggianti;
  • frazioni estranee.

Quando uno di questi limiti viene superato, il materiale non può ottenere la qualifica End of Waste e deve continuare a essere gestito come rifiuto. Per gli altri parametri e per i contaminanti aggiuntivi pertinenti, invece, il superamento non conduce necessariamente a un esito negativo immediato. Diventa necessario approfondire il rischio sanitario e ambientale in relazione allo scenario di utilizzo. Per la tutela delle acque superficiali, il rapporto di caratterizzazione del rischio deve risultare minore o uguale a 1.

I test di lisciviazione

Dopo la verifica della matrice solida, la valutazione prosegue con l'analisi dell'eluato, cioè la soluzione ottenuta attraverso il test di lisciviazione. La prova permette di verificare il possibile rilascio di contaminanti dal materiale verso l'ambiente. Il metodo da applicare dipende dall'utilizzo dell'aggregato. Per gli impieghi in forma non legata, come rilevati, riempimenti, sottofondi e piazzali, il riferimento è la UNI EN 12457-2. Per gli aggregati utilizzati esclusivamente in forma legata, possono invece essere utilizzate la UNI EN 15863 o la UNI CEN/TS 15864. Se i parametri previsti dalla Tabella 3 e gli eventuali contaminanti aggiuntivi rispettano i valori richiesti, l'aggregato può essere considerato conforme sotto il profilo ambientale per gli utilizzi valutati. In caso contrario, devono essere approfonditi il rischio sanitario dell'eluato e il pericolo ambientale integrato, combinando i risultati delle analisi chimiche con quelli delle prove ecotossicologiche. Quando l'indice HQamb supera il valore di 2,4, è richiesta un'ulteriore valutazione riferita agli impieghi dell'aggregato in forma non legata.

Quando l'aggregato recuperato diventa un prodotto

La qualifica End of Waste può essere riconosciuta soltanto quando l'intero percorso di verifica si conclude con esito favorevole. Non basta il rispetto di un singolo limite né l'esito positivo di una sola prova. Devono risultare coerenti:

  • caratteristiche del rifiuto in ingresso;
  • processo di recupero;
  • composizione dell'aggregato;
  • analisi della matrice solida;
  • comportamento alla lisciviazione;
  • valutazione del rischio;
  • destinazione d'uso;
  • controlli sui lotti.

L'autorizzazione deve indicare con precisione gli utilizzi consentiti, le eventuali limitazioni, le condizioni operative e i controlli da eseguire. Dopo il riconoscimento dell'End of Waste, l'aggregato cessa di essere un rifiuto e diventa un prodotto. Questo passaggio non elimina però gli obblighi del produttore. Il materiale deve rispettare le norme tecniche, i requisiti prestazionali e gli adempimenti di conformità previsti per la specifica destinazione d'uso. End of Waste e conformità del prodotto appartengono quindi a due piani distinti: il primo riguarda la cessazione della disciplina sui rifiuti, il secondo l'idoneità tecnica e commerciale del materiale.

Cosa cambia per tecnici, gestori e consulenti

La nuova linea guida rende più uniforme la procedura, ma aumenta anche il livello di approfondimento richiesto nella preparazione delle istanze. Per i professionisti diventa necessario lavorare fin dall'inizio su più livelli. La corretta attribuzione del codice EER deve essere accompagnata dalla conoscenza dell'origine del materiale e del processo produttivo che lo ha generato. Il piano delle analisi deve essere costruito sulle caratteristiche effettive del rifiuto e non limitarsi a una ripetizione automatica dei parametri del decreto. Anche la destinazione d'uso deve essere definita prima di scegliere le prove, perché determina lo scenario di esposizione e il metodo di lisciviazione da applicare. A questo si aggiunge la necessità di documentare in modo rigoroso:

  • controlli di accettazione;
  • separazione dei materiali;
  • gestione delle non conformità;
  • tracciabilità dei lotti;
  • modalità di campionamento;
  • frequenza delle verifiche;
  • condizioni di utilizzo del prodotto.

La procedura caso per caso non è quindi un semplice ampliamento amministrativo del DM 127/2024. È una valutazione tecnica costruita sul rapporto tra rifiuto, processo di recupero, aggregato prodotto e impiego finale.

Approfondire la gestione dei materiali di cantiere

L'End of Waste si inserisce in un sistema più ampio, che comprende classificazione dei rifiuti, terre e rocce da scavo, sottoprodotti, deposito temporaneo, tracciabilità e responsabilità dei soggetti coinvolti. Per gestire correttamente i materiali prodotti in cantiere non basta conoscere la definizione di rifiuto. È necessario individuare il regime applicabile, predisporre i documenti corretti e distinguere i casi in cui un materiale può essere riutilizzato da quelli in cui deve essere avviato a recupero o smaltimento. Il corso online Pedago "Gestione dei Rifiuti in Cantiere: Terre e Rocce da Scavo" approfondisce questi aspetti con un taglio operativo.

Il percorso affronta:

  • classificazione e gestione dei rifiuti di cantiere;
  • disciplina delle terre e rocce da scavo;
  • differenza tra rifiuto, sottoprodotto ed End of Waste;
  • registri, FIR, RENTRI e tracciabilità;
  • caratterizzazione ambientale;
  • obblighi documentali;
  • responsabilità e sanzioni.

Il corso è rivolto a ingegneri, architetti, geometri, tecnici ambientali, direttori dei lavori, responsabili di cantiere e professionisti che seguono la gestione dei materiali derivanti dalle attività edilizie.

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Checklist operativa per la domanda End of Waste

Prima di presentare una richiesta caso per caso, è utile verificare che il fascicolo tecnico sia completo e coerente. Dovrebbero essere presenti almeno:

  • individuazione completa dei codici EER;
  • origine e descrizione dei rifiuti;
  • caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
  • descrizione del processo di recupero;
  • controlli di accettazione in ingresso;
  • analisi della matrice solida;
  • individuazione dei contaminanti aggiuntivi;
  • test di lisciviazione coerente con l'utilizzo;
  • valutazione del rischio sanitario;
  • valutazione del rischio per le acque;
  • eventuali prove ecotossicologiche;
  • tracciabilità dei lotti;
  • destinazioni d'uso richieste;
  • procedure di gestione delle non conformità;
  • norme tecniche applicabili al prodotto finale.

Una documentazione completa non garantisce automaticamente l'esito positivo dell'autorizzazione, ma permette all'autorità competente di ricostruire il processo senza lacune e riduce il rischio di richieste di integrazione.

End of Waste: una procedura tecnica, non una semplice formalità

La nuova linea guida MASE chiarisce il percorso da seguire per gli aggregati prodotti da rifiuti con codici EER non inclusi nel DM 127/2024. Il documento non amplia automaticamente i materiali ammessi e non riduce le verifiche richieste. Introduce piuttosto un metodo più uniforme, basato sulla conoscenza del rifiuto, sulla qualità del processo di recupero e sulla valutazione delle condizioni effettive di utilizzo. Per i professionisti, il punto centrale resta la qualità del fascicolo tecnico. Origine dei materiali, contaminanti, prove di laboratorio, tracciabilità e destinazione d'uso devono essere parti coerenti di un'unica istruttoria. Solo quando tutte queste verifiche producono un esito favorevole, l'aggregato può cessare di essere un rifiuto e diventare un prodotto utilizzabile secondo le condizioni indicate nell'autorizzazione.