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Riunioni di coordinamento e sopralluoghi per contrastare l’aumento degli incidenti in cantiere

L'edilizia e, più nello specifico, il settore delle costruzioni in Italia offrono un'occupazione ad un numero ingente di lavoratori che, dopo un calo fisiologico risalente al 2020 e dovuto alla pandemia da Sars-COV-2, è tornato a crescere arrivando a contare circa 1,3 milioni di addetti che, in termini di Prodotto Interno Lordo, equivalgono al 9,6% di tutto il PIL Nazionale. Dati certamente confortanti dal punto di vista economico, tuttavia da uno studio dell'INAIL emerge che, in parallelo alla crescita occupazionale, stiamo assistendo ad un sensibile aumento degli incidenti sul lavoro e le malattie professionali denunciate. Il D.Lgs 9 aprile del 2008, n. 81 prevede delle misure di sicurezza volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori ma, oltre all'adempimento formale degli obblighi e alla predisposizione documentale, è necessario che vi sia un'attenta attività di monitoraggio e controllo volta a verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione e prevenzione individuate. Abbiamo deciso di realizzare questo focus rivolto prevalentemente ai coordinatori della sicurezza, partendo dall'analisi dei dati INAIL, per approfondire due "momenti" fondamentali per il corretto funzionamento della macchina della sicurezza: le riunioni di coordinamento e i sopralluoghi in cantiere.

Gli infortuni nel settore edile nel 2021

Il report INAIL del 2022 intitolato "ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI" indica che nel 2021 il numero complessivo degli infortuni denunciati nel settore dell'edilizia, calcolati tenendo conto del settore ATECO 2007, si attesta a 38.541. Al primo posto ci sono gli infortuni denunciati nel settore dei Lavori di costruzione specializzati che sono stati in totale 24.060, ovvero circa il 63% del totale. In media circa 6 infortuni su 10 si verificano durante lo svolgimento di lavori come demolizione, preparazione del cantiere, rifinitura dell'edificio, impiantistica elettrica, o idraulica. Al secondo posto abbiamo i lavori di Costruzione di Edifici che toccano quota 11.281, circa il 29% ovvero 3 infortuni su 10 in occasione di lavori di sviluppo dei progetti immobiliari per la costruzione di edifici residenziali e non. A chiudere la statistica abbiamo i 3.200 infortuni denunciati nell'ambito dei lavori di Ingegneria Civile che costituiscono l'8% del totale e si registrano nello svolgimento di lavori di costruzione di strade, ferrovie o altre opere di utilità pubblica.


Statistiche degli infortuni in edilizia nel 2021 Grafico a torta degli incidenti nel settore dell'edilizia Fonte: DATI INAIL Settembre 2022

Aumento degli Infortuni di +17,7% rispetto al 2020

Registrato un aumento del 17,7% rispetto all'anno precedente, complice lo stop delle attività lavorative nel settore edile dovuto alle misure di contenimento del COVID 19. La ripartenza dei lavori e i numerosi incentivi disposti dal Governo nel settore per l'efficientamento energetico o la riduzione del rischio sismico negli edifici, che da un lato hanno aumentato le possibilità di impiego, hanno influito anche sul numero di incidenti verificatisi. Tuttavia, i numeri diffusi dall'INAIL evidenziano un aspetto positivo: gli incidenti sono, comunque, inferiori a quelli avvenuti nel 2018 e nel 2019, tornando in linea con i livelli registrati nel 2017.


Statistiche degli infortuni in edilizia nel periodo 2017-2021 Statistiche INAIL sugli infortuni in edilizia dal 2017 al 2021 Fonte: DATI INAIL Settembre 2022


Sottolineiamo che tra gli infortuni verificatisi nel 2021, purtroppo, il numero di decessi totale è di 196, un'incidenza che si conferma la più elevata tra i comparti dell'industria e sottolinea tristemente l'alto livello di pericolosità del settore edilizio. La pesantezza dei lavori, le condizioni, le modalità e i macchinari utilizzati nella loro realizzazione sono fattori determinanti la cui pericolosità è incrementata dal fatto che, spesso, all'interno di un cantiere edile si trovano ad operare diverse aziende e/o lavoratori autonomi e ciò crea l'insorgere di ulteriori rischi dovuti all'interferenza delle loro attività lavorative. Ad essere efficienti devono quindi essere, in primo luogo, le condizioni di sicurezza di ciascuna delle imprese esecutrici e, in secondo luogo, le disposizioni volte a coordinare il loro operato. Non a caso, la normativa individua un soggetto a cui destinare il compito di sovrintendere a questo aspetto, ovvero il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri. Dei numerosi compiti del coordinatore abbiamo già parlato in un apposito articolo di approfondimento, in questa sede approfondiremo, invece, il suo ruolo e le sue responsabilità nella conduzione della riunione di coordinamento e dei sopralluoghi, che reputiamo essenziali dal lato pratico per la prevenzione degli incidenti.

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La riunione di coordinamento

Secondo quanto previsto dalla normativa convocare la riunione di coordinamento è uno dei compiti che spetta al CSE, ovvero al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la Sicurezza dei Cantiere. Si tratta di un momento fondamentale durante il quale devono essere organizzate in maniera armonica tutte le diverse attività e mansioni affidate alle diverse imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Per comprendere meglio lo scopo di questo tipo di riunione abbiamo deciso di fissarne i concetti chiave.

Quando va fatta la riunione di coordinamento?

La prima riunione di coordinamento deve essere svolta prima dell'inizio dei lavori all'interno del cantiere e deve essere convocata dal CSE che stabilisce data, ora e luogo in cui dovrà tenersi. La prima riunione può tenersi in qualsiasi luogo ma è opportuno che le successive vadano svolte all'interno del cantiere. Specifichiamo che il D.Lgs 81/08 non specifica quando fare le riunioni di coordinamento successive alla prima, né quante ne vanno fatte, il loro numero e la loro frequenza dipende strettamente dall'andamento dei lavori e da situazioni e fattori non definibili a priori, come la pericolosità della lavorazione, il numero di soggetti coinvolti, gli eventuali infortuni verificatisi, le inosservanze rilevate. Il contenuto di ogni riunione di coordinamento deve essere verbalizzato per tenerne traccia.

Chi redige il verbale della riunione?

Anteprima verbale di riunione di coordinamentoIl compito di redigere il verbale della riunione di coordinamento spetta al CSE successivamente, in assenza di osservazioni, esso dovrà essere firmato da tutti i presenti. La verbalizzazione è un obbligo da rispettare per ogni riunione e ciascun verbale deve essere conservato all'interno del PSC diventandone parte integrante, inoltre ciascun partecipante dovrà ricevere una copia dello stesso.

Specifichiamo che il CSE può redigere il verbale anche in un momento successivo alla riunione, avendo cura di inviarne una copia a tutti i partecipanti apponendo ad essa una nota di accompagnamento in cui si attesta che, in assenza di osservazioni da avanzare entro una data stabilita dal CSE stesso, il verbale verrà considerato approvato da tutti.

Chi deve partecipare?

Oltre al Coordinatore alla riunione di coordinamento devono partecipare i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro delle imprese esecutrici;
  • dirigenti o rappresentanti delle imprese esecutrici (in sostituzione del datore di lavoro);
  • direttori di cantiere;
  • capicantiere;
  • lavoratori autonomi.

Hanno facoltà di partecipare, ma non l'obbligo, anche il Committente, il RUP e il direttore dei lavori, nonché tutti coloro che hanno interesse lecito a prenderne parte, come ad esempio i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle diverse imprese.

Qual è la finalità della riunione?

La prima riunione di coordinamento ha la finalità di mettere in comunicazione tutti i soggetti coinvolti nella lavorazione all'interno del cantiere o una ragionevole rappresentanza degli stessi. Durante questo incontro il coordinatore dovrà, in particolare:

  • presentare le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi coinvolti;
  • identificare le diverse figure professionali con responsabilità e ruoli relativi alla sicurezza di ciascuna impresa;
  • presentare l'opera da realizzare analizzando nello specifico ciascuna delle fasi lavorative previste;
  • indicare per ciascuna di esse le informazioni necessarie al suo svolgimento in sicurezza.
  • consultare il cronoprogramma dei lavori per determinare da quali attività possono derivare i rischi da interferenza;
  • valutare l'entità dei rischi interferenti per individuare delle misure di prevenzione e protezione adeguate;
  • presentare il contenuto del PSC e fornire gli opportuni chiarimenti.

Inoltre, in questo incontro, le aziende dovranno consegnare il loro Piano Operativo di Sicurezza o POS proponendo, in base ad esso, eventuali modifiche al PSC direttamente al Coordinatore.

Le riunioni di coordinamento successive dovranno essere convocate ogni qual volta necessario e avranno lo scopo prendere decisioni importante sulla base dell'evoluzione del cantiere. Si potrà decidere, ad esempio, di introdurre nuove misure di sicurezza o di migliorare quelle già esistenti sulla base dell'insorgere di incidenti, infortuni o situazioni di pericolo nuove. Si potranno prendere provvedimenti per eventuali infrazioni, inadempienze o mancata applicazione di quanto previsto nel PSC disponendo, se il caso, anche cambiamenti radicali all'organizzazione del lavoro.
VEDI ANCHE: Cronoprogramma del lavori - cos'è, a cosa serve e chi ha l'obbligo di redigerlo PSC: cosa contiene, quando è obbligatorio e chi lo redige POS: quando è obbligatorio il piano operativo di sicurezza

Sopralluoghi e visite in cantiere

La normativa non prevede esplicitamente la presenza continua del Coordinatore all'interno del cantiere ma prescrive che egli, tramite opportune azioni, verifichi l'applicazione di quanto contenuto del PSC, tali azioni sono i cosiddetti sopralluoghi o visite di controllo. Non c'è nessun numero minimo di visite da effettuare nel corso delle lavorazioni, la normativa ha più che altro lasciato la facoltà di scelta al CSE che dovrà valutare quando svolgere il sopralluogo in base a:

  • la propria esperienza e competenza;
  • la tipologia di cantiere;
  • il livello di pericolosità e di difficoltà della lavorazione;
  • il numero di imprese e lavoratori autonomi presenti;
  • il numero di inosservanze rilevate;
  • eventuali infortuni o incidenti a persone o cose;
  • fattori esterni di natura geo-climatica (inclusi i fenomeni atmosferici rilevanti).

In cantieri di entità inferiore il coordinatore potrà effettuare ragionevolmente un numero inferiore di visite (ad esempio due a settimana), ma di fronte a situazioni pericolose le visite dovranno intensificarsi, in alcuni casi potrebbe essere necessario che il Coordinatore stabilisca un proprio ufficio all'interno del cantiere.

Cosa va verificato durante un sopralluogo in cantiere?

Durante un sopralluogo in cantiere il CSE deve verificare l'applicazione delle indicazioni contenute nel PSC e l'adozione, da parte delle singole imprese, delle misure indicate nei rispettivi POS tuttavia, oltre a questo, nel D.Lgs 81/08 non è specificata una lista di fattori da controllare. Sicuramente andranno prese in considerazione, durante la visita in cantiere, eventuali casi di pericolo grave o imminente ma, più nel concreto, bisognerà porre l'attenzione sull'applicazione delle misure di sicurezza del PSC in relazione a:

Rischi da interferenza dovuti alla presenza contemporanea di più imprese all'interno del cantiere
Rischi aggiuntivi dovuti a situazioni particolari previste nel PSC derivanti dall'ambiente confinante con il cantiere, dalla situazione orografica, dall'uso di particolari attrezzature, dall'applicazioni di misure speciali o più severe di quelle previste per legge.
Rischi gravi caratteristici della lavorazione in cantiere come caduta dall'alto, seppellimento, caduta di oggetti o carichi, contatti con linee elettriche, movimentazione dei materiali con mezzi meccanici, ingresso di terzi nel cantiere ecc...
Rischi legati all'organizzazione del cantiere verificando la rispondenza con il PSC o i verbali delle riunioni in relazione ad aspetti come accessi, aree di lavoro, aree di deposito, controlli e manutenzione delle attrezzature, viabilità di cantiere ecc...

Per sottolineare l'importanza del controllo relativo a queste macrocategorie di rischio riportiamo una tabella estrapolata da uno studio dell'INAIL e realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale in cui si indicano, in percentuale, le modalità di accadimento degli infortuni nel settore dell'edilizia.
Come possiamo vedere, il 54% degli infortuni verificatisi è dovuta alla caduta dall'alto dei lavoratori e il 12% deriva dalla caduta di carichi e oggetti. Questo sottolinea l'importanza del controllo soprattutto di eventuali ponteggi, sistemi di ritenuta, sistemi di ancoraggio e di tutti gli altri aspetti che contraddistinguono i lavori in quota.

Come redigere il verbale del sopralluogo?

Ogni visita al cantiere da parte del Coordinatore deve essere documentata perché è necessario averne traccia e darne evidenza alla committenza o ad eventuali organi di controllo. Al termine di ogni sopralluogo il CSE dovrà redigere un verbale in cui annotare:

  • eventuali inosservanze riscontrate;
  • eventuali situazioni di particolare pericolo rilevate;
  • azioni correttive da intraprendere;
  • scadenza entro cui realizzare tali azioni correttive;
  • soggetti responsabili della realizzazione delle azioni correttive;
  • conseguenze della mancata realizzazione delle azioni correttive.

Quest'obbligo può essere espletato compilando, se previsto, l'apposito giornale di cantiere inserendo le informazioni di cui sopra, o redigendo un rapporto da inviare a:

  • direttori di cantiere;
  • capicantiere;
  • committente;
  • responsabile dei lavori;
  • altre figure di interesse in base al caso specifico.

Al verbale possono essere allegati tutti gli elementi che il Coordinatore riterrà utili per dare comunicazione della situazione del cantiere, ovvero fotografie, schizzi, estratti di testi di legge o norme tecniche ecc.

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