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I lavori in quota e i rischi di caduta dall'alto all'interno dei cantieri edili

Nel settore dell'edilizia le lavorazioni all'interno dei cantieri temporanei e mobili nel settore si svolgono spesso ad un'altezza tale da costituire un pericolo per i lavoratori coinvolti. Si parla in questi casi di lavori in quota, la cui definizione all'interno dl D.Lgs 81 del 2008 è "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile". I principali rischi che derivano da questo tipo di lavorazioni sono il rischio da caduta dall'alto, il rischio di sospensione inerte e le lesioni generiche, come schiacciamenti o impatti dovuti alla caduta dall'alto di masse o carichi. Le cadute dall'alto, nello specifico, sono la tipologia di avvenimento da cui deriva la maggior parte degli infortuni sul lavoro in Italia, per questo abbiamo deciso di realizzare un focus sull'argomento ispirato al contenuto del nostro corso di aggiornamento di coordinatore per la sicurezza, che tornerà molto utile ai professionisti con particolare responsabilità organizzative all'interno dei cantieri (Coordinatori, Committenti, ecc), e alle principali figure della sicurezza delle rispettive aziende esecutrici coinvolte (Datore di Lavoro, RSPP ecc).

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Le statistiche sugli infortuni da cadute dall'alto nel 2021

Nel settore dell'edilizia nell'anno 2021, secondo il rapporto INAIL pubblicato a settembre 2022, ci sono state ben 38.541 denunce di infortunio che hanno interessato principalmente operai coinvolti nei lavori di costruzione specializzati, seguiti dai lavori di costruzione di edifici e di ingegneria civile. Specifichiamo che si tratta di numeri in crescita di circa il 17% rispetto all'anno precedente. I casi mortali in questi incidenti sono stati 196, nello specifico si contano:

  • 95 decessi nei lavori di costruzione specializzati;
  • 78 decessi nei lavori di costruzione di edifici;
  • 23 decessi nei lavori di ingegneria civile.

Numeri che confermano ancora una volta la pericolosità e il livello di rischio delle lavorazioni tipiche dell'edilizia e che ci suggeriscono di potenziare la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e l'attuazione di tutte le misure di prevenzione previste. La stragrande maggioranza degli infortuni avvenuti in edilizia, mortali e non, hanno un minimo comune denominatore: derivano dalle lavorazioni in quota. Secondo i dati dello studio statistico INAIL, ai lavori in quota è attribuibile il 66% degli infortuni denunciati nel 2021 nel settore dell'edilizia, nello specifico il 54% deriva dalla caduta dall'alto, o in profondità, dei lavoratori, e il 12% è correlato alla caduta di carichi e gravi dall'alto che ha causato lesioni, tagli o schiacciamenti ai soggetti.


Statistiche INAIL sugli infortuni in edilizia nel 2021 Grafico a torta degli incidenti nel settore dell'edilizia Fonte: DATI INAIL Settembre 2022

Lavori in quota e cadute dall'alto: obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico per la Sicurezza prevede che tutti i rischi all'interno del luogo di lavoro debbano essere individuati e valutati allo scopo di predisporre delle adeguate misure di sicurezza volti ad eliminarli o ridurli al minimo. Nel caso dei lavori in quota, la valutazione del rischio va fatta per tutte le lavorazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a 2 metri e, se il rischio di caduta dall'alto o quello di caduta dei carichi non possono essere totalmente rimossi, sarà necessario intraprendere tutte le azioni necessarie per minimizzarli. In primo luogo esistono degli obblighi per il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs 81/08 che dovrà scegliere delle attrezzature idonee a tutelare la salute dei lavoratori in base a due criteri fondamentali.

Il primo criterio è dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, di conseguenza bisognerà provvedere a contenere il rischio installando, in primo luogo, misure protettive come parapetti, reti di sicurezza o ponteggi metallici. Successivamente, bisognerà scegliere degli appositi dispositivi di protezione individuale o DPI, come ancoraggi, elmetti, imbracature e dispositivi anticaduta.

Il secondo criterio è scegliere delle attrezzature di dimensioni idonee alla tipologia di lavoro da svolgere che siano adatte a resistere alle sollecitazioni individuate e stimate dalla valutazione dei rischi e che garantiscano una circolazione priva di rischi.


Lavori in quota: obblighi del datore di lavoro Articolo 111 del D.Lgs 81-08 D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 - art. 111, c. 1

Inoltre il datore di lavoro dovrà deve:

  • fornire ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere i DPI idonei alle mansioni da svolgere in cantiere;
  • scegliere con attenzione il tipo di sistema di accesso ai posti di lavoro in quota (scala a pioli, montacarichi, funi...), in base a frequenza di circolazione, altezza e alla durata dell'impiego;
  • installare gli appositi dispositivi di protezione collettiva anti-caduta dove è necessario, o adottare misure equivalenti dove non fosse possibile;
  • tenere conto delle condizioni meteorologiche che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori;
  • assicurarsi che i lavoratori idonei non facciano uso di alcol o sostanze e che non mostrino disturbi a livello psicologico;
  • controllare che solo gli operai e il personale autorizzato abbiano accesso al cantiere;
  • fare in modo che anche il transito sotto gli eventuali ponti sospesi o aree simili vengano impediti tramite l'installazione di barriere.

Ricordiamo i lavori in quota rientrano nelle attività per cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, di conseguenza, il datore di lavoro di un'impresa che svolge lavori in quota dovrà provvedere alla nomina di un medico competente e attuare le misure di sorveglianza sanitaria da quest'ultimo individuate.

Per quanto riguarda i lavoratori invece essi hanno l'obbligo di:

  • operare nel rispetto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro;
  • utilizzare i DPI nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;
  • seguire opportuni percorsi formativi indicati dal datore di lavoro sull'utilizzo degli appositi DPI.

Lavori in quota e PIMUS

Nei casi in cui i lavori in quota che si svolgono all'interno di un cantiere richiedono l'utilizzo di ponteggi, è necessario redigere il PiMUS, ovvero il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio. In questi casi l'obbligo di redazione del documento ricade sul datore di lavoro con l'assistenza di un tecnico che, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs 81, deve dare validità al PIMUS apponendo la sua firma. I requisiti del tecnico non sono espressamente definiti nel decreto, può trattarsi di un progettista abilitato, del datore di lavoro stesso o di un preposto da lui scelto purché entrambi in possesso di comprovata esperienza, o il RSPP.

Il ruolo del Coordinatore nei lavori in quota

Il Coordinatore sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ha il compito principale di armonizzare la gestione della sicurezza in cantiere e agevolare la comunicazione e la reciproca informazione tra i diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, siano essi imprese o lavoratori autonomi. Individuare e predisporre le giuste misure prevenzione dei rischi di caduta dall'alto durante lo svolgimento dei lavori in quota, è un obbligo del coordinatore strettamente connesso alla redazione del PSC, ovvero del Piano di Sicurezza e Coordinamento, a cui abbiamo dedicato un approfondimento in questo articolo. Il PSC è un documento obbligatorio nei cantieri in cui sono presenti più imprese che deve essere redatto dal CSP e verificato costantemente dal CSE all'interno del quale, tra gli altri contenuti minimi indicati dalla normativa, devono essere presenti:

  • l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
  • le procedure e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da mettere in atto;
  • l'elenco i dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le misure di coordinamento di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o privati. Deve essere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e la sua idoneità deve essere verificata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, che eventualmente può richiedere anche che vengano apportati degli aggiornamenti. Specifichiamo che il Coordinatore è ritenuto responsabile per eventuali infortuni o decessi dovuti ad incidenti verificatisi per inadempienze a lui imputabili nella predisposizione di misure idonee a prevenire il rischio di caduta dall'alto.


Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2019, n. 2590 Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2019, n. 2590 - Caduta mortale dall'alto. Responsabilità del CoordinatoreLa Cassazione Penale conferma la condanna in primo grado di un Coordinatore che non aveva predisposto le misure di sicurezza contro le cadute dall'alto causando la morte di un lavoratore.

Come effettuare la valutazione del rischio caduta dall'alto?

La valutazione del rischio di caduta dall'alto, come ogni altro tipo di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs 81 del 2008, va condotta secondo delle fasi specifiche che sono:

  1. Individuazione dei rischi;
  2. Individuazione dei soggetti esposti al rischio;
  3. Predisposizione di misure di contenimento del rischio;
  4. Documentazione dei risultati emersi;
  5. Monitoraggio dei risultati e riesame.

Di seguito forniremo una descrizione di ciasuna fase, indicando quali sono le sue caratteristiche peculiari.

Fase 1: Individuazione dei rischi di caduta dall'alto

In primo luogo i rischi dovranno essere individuati: bisognerà, dunque, effettuare un'accurata ricerca di quelli che potrebbero essere i rischi in grado di causare lesioni ai lavoratori, provocando la caduta dall'alto di persone o di oggetti. In questi casi bisognerà coinvolgere i lavoratori o i RLS, consultando documenti tecnici in grado di dare supporto nell'individuazione delle fonti di rischio. Di solito si tratta di norme tecniche, del registro degli infortuni o dei near miss, le istruzioni circa le caratteristiche delle attrezzature fornite direttamente dai fabbricanti. Ciascun rischio individuato dovrà essere poi valutato facendo un rapporto tra la sua gravità e la probabilità che si verifichi. Per effettuare questo calcolo viene, di consueto, utilizzato uno strumento specifico: la matrice del rischio.

Come costruire una matrice del rischio Come costruire una matrice del rischio Maggiori informazioni nel nostro articolo sulla valutazione dei rischi

Fase 2: Individuazione dei soggetti esposti al rischio

Per l'individuazione dei soggetti esposti al rischio di cadute dall'alto è necessario suddividere i lavoratori in gruppi omogenei suddividendo, ad esempio, in base alla mansione svolta:

  • carpentieri;
  • muratori;
  • addetti ai ponteggi;
  • addetti alla manutenzione;
  • lavoratori di imrpese diverse che operano nello stesso luogo.

Il Decreto 81 dispone che, nell'individuazione dei soggetti esposti si faccia attenzione alle categorie particolari di lavoratori, ovvero:

  • lavoratori giovani
  • lavoratrici madri/gestanti;
  • lavoratori inesperti e tirocinanti;
  • lavoratori che operano isolati dagli altri;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori stranieri che non conoscono la lingua;
  • altri soggetti particolarmente vulnerabili.

In questo esame bisognerà tener conto anche di eventuali soggetti terzi che transitano nel cantiere o nelle zone limitrofe. In base all'esposizione al rischio di ciasuno di questi gruppi bisognerà predisporre misure idonee di sicurezza.

Fase 3: Predisposizione di misure di contenimento del rischio

In base ai risultati incrociati provenienti dalla matrice del rischio e dal calcolo dell'esposizione dei gruppi omogenei bisognerà valutare le misure di sicurezza già adottate o già previste in cantiere e capire se queste ultime siano conformi a quanto disposto dal Testo Unico e dalle norme tecniche di settore e, soprattutto, se siano commisurate al livello di rischio effettivo. Qualora il rischio non fosse dovutamente contenuto, bisognerà individuare nuovi interventi da mettere in atto con priorità diversa in base all'entità del rischio. Nel caso specifico dei lavori in quota si potrà optare per la scelta di attrezzature più sicure, per un'organizzazione migliore del lavoro, per l'installazione di ulteriori misure di protezione collettiva e, in fine, sulla fornitura di nuovi DPI ai lavoratori. In questa fase ricordiamo l'importanza della somministrazione dell'informazione, della formazione e dell'addestramento ai lavoratori e a tutte le figure della sicurezza.

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Fase 4: Documentazione dei risultati emersi

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, bisogna dare evidenza dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi registrando quanto rilevato in un apposito documento: il DVR o documento di valutazione dei rischi, redatto nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall'articolo 28 comma 2 del D.Lgs 81/08. Nel DVR dovranno essere contenuti anche gli esiti della valutazione del rischio da cadute dall'alto, con l'indicazione delle tipologie e dell'entità dei rischi, dei lavoratori esposti e delle misure di sicurezza poste in essere per ridurre al minimo i rischi residui. Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con medico competente ed RSPP e una copia dello stesso deve essere consegnata al RLS.

Fase 5: Monitoraggio dei risultati e riesame

Ribadiamo ancora una volta che la valutazione del rischio da cadute dall'alto non è un evento da svolgere "una tantum" ma si tratta di un'attenta analisi da ripetere costantemente e da monitorare per verificare che le misure realizzate siano davvero efficaci anche nel tempo. Risulta opportuno quindi, in base alla durata dei lavori, fissare una data per il riesame della situazione del rischio, con l'intento di individuare misure preventive e protettive di maggiore efficacia ove necessario. Inoltre, ad ogni eventuale modifica o evento che alteri l'efficacia degli interventi o metta in luce nuovi pericoli bisognerà provvedere a ripetere la valutazione e aggiornare i risultati. In questo caso il Coordinatore dovrà procedere con riunioni di coordinamento e sopralluoghi.

Attrezzature e misure di protezione tipiche dei lavori in quota

Veniamo ora a quali sono le attrezzature e le misure di protezione tipiche dei lavori in quota e volti a contenere il rischio di caduta dall'alto. Il Testo Unico individua 4 categorie distinte:

Misure di protezione collettive Volte a proteggere la collettività dei lavoratori, individuabili in ponteggi metallici, parapetti o reti di sicurezza.
Misure di protezione personali Si tratta dei famosi DPI, dispositivi indossati o utilizzati da un singolo individuo e finalizzati a proteggerlo. In questo caso parliamo di elmetti, dispositivi anticaduta, imbracature ecc...
Misure di protezione fisse Normalmente si tratta di misure collettive predisposte in modo permanente nel sito lavorativo, come i parapetti o i sistemi fissi di ancoraggio.
Misure di protezione temporanee Queste ultime, come suggerisce il nome, sono misure di protezione mobili, come ponteggi metallici o parapetti mobili che restano in posa per un determinato periodo di tempo.

I DPI più utilizzati nei lavori in quota

I dispositivi di protezione individuale per i lavori in quota vanno individuati in subordine alle misure di protezione collettiva, per eliminare il rischio residuo lasciato da esse. Sono dispositivi che rientrano nella terza categoria e di conseguenza e che quindi necessitano di formazione e addestramento all'utilizzo, tramite un corso di tipo pratico della durata di 8 ore. Ecco qualche esempio di DPI utilizzato contro le cadute dall'alto.

  • dispositivi di ancoraggio;
  • dispositivi retrattili;
  • assorbitori di energia;
  • connettori, imbracature e cordini;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide.

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