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La Valutazione dei Rischi e il DVR: tutto quello che devi sapere

La valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda sono gli unici due obblighi, tra tutti quelli individuati dal D.Lgs 81 per il Datore di lavoro, che non possono essere delegati a terzi. In particolare, dall'obbligo di valutazione dei rischi deriva anche l'obbligo di redigere l'apposita relazione tecnica in cui si individuano e stimano tutti i rischi a cui il lavoratore è esposto e si individuano le misure di sicurezza volte ad eliminarli o a minimizzarli quanto più possibile. Benché la valutazione sia una responsabilità del datore di lavoro, anche il RSPP ricopre un ruolo di supporto in questa operazione da non sottovalutare. Data l'esigenza di dissolvere i dubbi più diffusi sull'argomento abbiamo realizzato una guida finalizzata a rispondere alle domande più frequenti su Valutazione dei Rischi, DVR e, di riflesso, sul ruolo che ha il RSPP nell'adempimento di questi due obblighi. Il contenuto di questo articolo è liberamente tratto dal nostro corso di aggiornamento per RSPP di 40 ore in cui è presente un intero modulo dedicato all'argomento.

Ecco le domande a cui abbiamo dato una risposta:

  1. Cos'è la Valutazione dei Rischi?
  2. Quali rischi devono essere valutati?
  3. Quali sono le fasi della Valutazione del Rischio?
  4. Cos'è il DVR?
  5. Chi redige il DVR?
  6. Quando va redatto il DVR?
  7. Cosa deve contenere il DVR?
  8. Quando è necessario aggiornare il DVR?
  9. Dove va conservato il DVR?
  10. Chi può accedere al DVR?
  11. Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?

Corso di aggiornamento RSPP di 40 ore
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Cos'è la Valutazione dei Rischi?

La definizione di valutazione dei rischi riportata nel Testo Unico per la sicurezza è: "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Si tratta, dunque, di un attento esame di tutti i potenziali rischi a cui sono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro prestazione lavorativa, che si pone l'obiettivo di elaborare le giuste misure di sicurezza per eliminarli o ridurli al minimo. Puntualizziamo che la valutazione deve essere effettuata dal Datore di Lavoro che può avvalersi della collaborazione del Medico Competente, del RSPP, del RLS e anche di consulenti esterni all'azienda. Nello specifico, tale analisi va svolta tenendo conto di due fattori principali:

  • la gravità del danno che una fonte di pericolo può causare;
  • la probabilità che da quel pericolo possa derivare un incidente.

Questo concetto è riassumibile nella formula matematica R = P x D, (dove R indica il rischio, P la probabilità e D il danno) usata per realizzare un apposita tabella di calcolo chiamata Matrice del Rischio.
Come costruire una matrice del rischio

Quali rischi devono essere valutati?

Il D.Lgs 81 del 2008 è ben chiaro nell'affermare che è obbligatorio valutare tutti i potenziali rischi presenti in azienda, individuando 3 macrocategorie, ovvero:

Rischi per la Salute Rischi legati all'esposizione a fattori degradanti o dannosi per l'organismo da cui potenzialmente può derivare un'alterazione dell'equilibrio biologico dei lavoratori (es. radiazioni ionizzanti, agenti chimici, agenti biologici, rumore, vibrazioni ecc…)
Rischi per la Sicurezza Rischi di natura infortunistica legati alle situazioni in cui il lavoratore può andare incontro ad un incidente, derivano spesso da carenze strutturali e dalla non idoneità di ambiente di lavoro, macchinari utilizzati, attrezzatura, dispositivi di protezione ecc...
Rischi Trasversali Detti anche "rischi organizzativi", derivano dalle dinamiche aziendali. Una tabella dell'ISPESL del '94 individua 4 tipologie di fattori di rischio trasversale ovvero, organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, difficoltà delle condizioni di lavoro.

All'interno di queste categorie rientrano dunque rischi che è più "facile" individuare perché di natura più oggettiva, come il rischio chimico, il rischio elettrico o il rischio di caduta dall'alto, ma anche i rischi meno evidenti nell'immediato, come ad esempio il rischio da stress-lavoro correlato. Per adempiere correttamente all'obbligo, nessuno di essi deve essere escluso dalla valutazione.

Quali sono le fasi della Valutazione del Rischio?

La valutazione del rischio deve essere svolta seguendo uno schema ben preciso:

  1. individuare tutte le fonti di rischio;
  2. individuare tutti i lavoratori che sono esposti ad esse stimando l'entità dell'esposizione
  3. valutare la gravità dei danni e la probabilità che questi danni si realizzino;
  4. individuare e applicare misure idonee per l'eliminazione o la minimizzazione dei rischi;
  5. monitorare l'efficacia delle misure e apportare eventuali miglioramenti.

Tutte queste fasi devono essere riassunte e verbalizzate all'interno dell'apposito DVR. Come costruire una matrice del rischio

Cos'è il DVR?

L'acronimo DVR indica il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'articolo art. 18 del D.Lgs 81/08, all'interno del quale deve essere riportato ogni aspetto della valutazione dei rischi e a cui andranno allegati altri documenti relativi alla sicurezza aziendale. Si tratta di un registro completo che descrive a 360° la situazione della sicurezza aziendale, indicando per ciascun rischio valutato, le procedure e le misure di prevenzione individuate, le modalità in cui esse devono essere applicate.

Chi redige il DVR?

Considerato il momento culminante della Valutazione dei Rischi aziendali, redigere il DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, che si assume la responsabilità di quanto riportato al suo interno nel momento stesso in cui appone la firma sul documento.

Tuttavia, le stesse figure che collaborano con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi, offrono il loro contributo nella stesura del documento secondo le loro competenze:

RSPP affianca il Datore di lavoro nella valutazione e nella stesura del DVR, specie per quello che concerne l'individuazione e la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione
Medico Competente valuta il rischio specifico per la salute dei lavoratori e l'idoneità di quest'ultimo, predisponendo il protocollo di sorveglianza sanitaria che costituisce parte integrante del DVR

Oltre a queste due figure, nella redazione del DVR va coinvolto anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, il quale deve essere consultato preventivamente per lo svolgimento della valutazione dei rischi e deve ricevere una copia del DVR per presa visione.

Nelle situazioni aziendali più complesse, così come nei casi in cui il Datore di Lavoro ricopre il ruolo di RSPP ai sensi dell'art. 34, capita spesso che nella redazione del DVR vengano coinvolti tecnici esterni specializzati in Sicurezza sul Lavoro, per procedere compilare il DVR seguendo le direttive del Ministero del Lavoro. Anche in questi casi però, il documento diventa valido solo al momento dell'apposizione della firma del datore di lavoro e, da qual momento in poi, la responsabilità di quanto dichiarato all'interno del documento ricade su quest'ultimo.

Ai datori di lavoro che leggono l'articolo in cerca di un servizio di redazione del Documento, consigliamo di cliccare sul seguente link:
Redigi il tuo DVR Online

Quando va redatto il DVR?

In occasione della costituzione di una nuova impresa, scatta per il datore di lavoro l'obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento. Nello specifico l'articolo 28 comma 3-bis specifica che il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Cosa deve contenere il DVR?

I contenuti del documento di valutazione dei rischi sono indicati all'articolo 28 comma 2 del D.Lgs 81/08 e sono:

  • una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
  • la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
  • la descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene;
  • l'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
  • l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
  • la data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

Quando è necessario aggiornare il DVR?

La normativa non pone alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento DVR. Tuttavia specifica che il contenuto del documento deve essere rispondente alla situazione della sicurezza presente in azienda, ne consegue che il DVR va aggiornato tempestivamente all'insorgere di cambiamenti o eventi che rendano obsolete le misure di sicurezza attuate in azienda. Di norma, per aggiornare il contenuto del DVR il datore di lavoro ha una finestra temporale di 30 giorni dal verificarsi di:

  • modifiche al processo produttivo aziendale (es. introduzione di nuovi macchinari o sostanze da cui derivino nuovi rischi);
  • modifiche all'organizzazione del lavoro che incidano sulla sicurezza dei lavoratori;
  • infortuni o mancati infortuni che mettano in luce nuovi rischi o inadeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere;
  • cambiamenti all'interno dell'organigramma della sicurezza aziendale (es. cambio di RSPP, di RLS, Medico competente ecc);
  • cambiamenti tecnico-normativi che richiedono la revisione in adeguamento ad esse;
  • cambio sede o apertura di una sede distaccata.

Durante l'aggiornamento il Datore di Lavoro dovrà nuovamente avvalersi della collaborazione di RSPP e medico competente. Una volta aggiornato il documento una copia dello stesso deve essere consegnata tempestivamente al RLS.

Cos'è il DVR semplificato?

Il DVR semplificato è un documento più snello che può essere redatto secondo procedure standardizzate nelle Piccole e Medie Aziende in cui la situazione di rischio sia "facile" da gestire. Specifichiamo che l'adozione del DVR semplificato deve essere sempre subordinata ad un'analisi approfondita del livello di rischio aziendale.

Schema di redazione del DVR con Modello Semplificato

Anteprima linee guida DVR semplificato
Schema di Redazione del Modello Semplificato
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Dove va conservato il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento ciò vuol dire che, in caso di aziende composte da più unità produttive, bisognerà redigere tanti DVR quanti sono le unità a cui si riferisce la valutazione dei rischi. Il documento può essere conservato nel classico formato cartaceo o, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81 del 2008, anche in formato digitale su supporti informatici.

Chi può accedere al DVR?

In ogni momento il RLS può e deve avere accesso alle informazioni contenute all'interno del DVR in questo modo, ai sensi del D.Lgs 81/08, viene garantita ai lavoratori la possibilità di verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa per mezzo del loro Rappresentante. Il lavoratore che intende essere messo a conoscenza del contenuto del DVR dovrà rivolgersi al proprio RLS.

Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l'elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno da €3.000 fino a €15.000 a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell'attività.

Inadempienza Sanzione
Omessa valutazione dei rischi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa redazione del DVR arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere: a) b) d) f) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS ammenda da 3.000 a 9.000€
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure di sicurezza, i nominativi di RSPP, MC e RLS ammenda da 3.000 a 9.000€

A dover di cronaca si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • l'ASL;
  • l'INPS;
  • l'INAIL;
  • i Vigli del Fuoco;
  • Ispettorato del lavoro.

VEDI ANCHE: FAQ sul Documento di Valutazione dei Rischi

Commenti

  • Cristina 24/02/2022 - 18:16

    Salve, l'ispettore del sistema di gestione mi ha indicato che il dvr andrebbe rivalutato almeno ogni 3 anni. è corretto? ringrazio

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 28/02/2022 - 12:46

    Salve, la norma non stabilisce una periodicità entro quale aggiornare il dvr, ma sancisce che l'aggiornamento è obbligatorio in caso di cambiamenti nel ciclo produttivo, introduzione di nuove mansioni o macchine, in caso di cambiamenti tecnico-normativi e di tutto ciò che potrebbe rendere obsoleto e non più funzionale il contenuto del documento. certamente aggiornare con regolarità il dvr è una buona prassi che contribuisce a mantenere efficienti le misure e le procedure previste in azienda per la sicurezza sul lavoro.

  • Gianni 10/12/2021 - 15:21

    Salve, ho una srls con due dipendenti, io e mio figlio, siamo obbligati a redigere il dvr? grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 04/01/2022 - 10:57

    Salve l'adempimento di tutte le disposizioni per la sicurezza sul lavoro previste dal d.lgs 81/08, compresa la redazione del dvr, sono obbligatorie anche in presenza di un solo dipendente.

  • Michele 07/09/2021 - 10:03

    Salve ,ho fatto richiesta di lettura del dvr in quanto rls della sede di lavoro della mia azienda. in forma preventiva vogliono che firmi un foglio su cui è specificato la riservatezza sui dati industriali e che prenderò visione su supporto informatico in azienda. su queste due cose nulla da eccepire, nel documento però si specifica che devo prendere visione del dvr davanti al datore di lavoro o suo delegato e che le ore utilizzate saranno detratte dai miei permessi retribuiti(non specifica da rls).la domanda è devo per forza visionare davanti ad un loro delegato il documento?? giusto l utilizzo dei permessi rls per questa funzione?grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 07/09/2021 - 14:40

    Salve, nel testo unico della sicurezza non si fa riferimento alcuno ai permessi o alla supervisione del delegato del datore di lavoro. invito a prendere visione dell'articolo 50 del d.lgs 81 che tratta le attribuzioni del rls.
    al comma 1 lettera b) si attesta che il rls deve essere "consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva"
    al comma 2 viene esplicitato che il rls deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, che non può subire pregiudizi a causa dello svolgimento del suo lavoro e che nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
    inoltre al comma 4 viene specificato che, su sua richiesta, il rls ha diritto a ricevere copia del dvr.

  • Fernando Severini 06/06/2021 - 19:08

    Tra gli "enti" titolati ad effettuare il controllo dell'adempimento all'obbligo di redazione del dvr previsto dal t.u. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ? stato omesso l'ispettorato del lavoro (ispettori e carabinieri del n.i.l.) territorialmente competente che, come lo spesal delle asl, ha potere sanzionatorio al riguardo.-

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 09/06/2021 - 15:29

    Buongiorno, la ringraziamo per la segnalazione e provvediamo subito ad aggiornare l'articolo

  • Circolo Familiare , Clementi Mario 12/05/2021 - 19:22

    Siamo una cooperativa abbiamo affittato dei locali per uso bar chiedo se dobbiamo redare il dvr in quanto proprietari o è il subentrante come affittuario obbligato a redigerlo. grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 27/05/2021 - 10:24

    Salve, a dover gestire la sicurezza all'interno di un'azienda con almeno un dipendente è il datore di lavoro. la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del dvr, così come tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza. in questo caso, dunque, gli obblighi ricadono sul datore di lavoro/titolare del bar e non sul proprietario dell'immobile.

  • Rossi Stefano 18/05/2021 - 15:14

    Buongiorno, sono giunto sul vostro sito e vorrei una info. in qualità di lp in uno studio professionale in cui lavoriamo in due professionisti con piva separata e indipendente. il dvr è necessario?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 27/05/2021 - 10:23

    Salve, il dvr è obbligatorio per ogni azienda che abbia almeno un lavoratore; in questo caso direi, essendo che viene a mancare il rapporto datore di lavoro - lavoratore, non vi è l'obbligo di predisposizione dvr, salvo che almeno uno dei professionisti non abbia un lavoratore.

  • Rossana 05/03/2021 - 10:43

    Buongiorno, ho uno studio professionale con tre sedi in tre città differenti, devo redigere tre dvr per ogni sede? come mi devo comportare per la nomina dell'addetto antincendio e primo soccorso? posso farlo io in quanto dl o devo nominarne tre differenti? grazie per la cortese risposta

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 05/03/2021 - 17:10

    Salve, il dvr è un documento che deve essere redatto e conservato presso l'unità operativa a cui fa riferimento, di conseguenza deve redigerne 3. per quanto riguarda invece l'addetto antincendio la normativa impone che venga sempre garantita costantemente la presenza di almeno un addetto al primo soccorso e un addetto antincendio adeguatamente formati. lei potrebbe ricoprire quei ruoli nella sede in cui lavora in pianta stabile ma dovrebbe comunque nominare gli addetti per le altre due sedi.

  • Franco Gullo 02/02/2021 - 17:59

    Salve sono franco gullo, ho un'agenzia di pompe funebri, ho i dipendenti assunti con il contratto intermittenti, quindi non sempre presenti, in questo caso devo compilare il dvr. grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 08/02/2021 - 13:08

    Salve, la risposta è si, in quanto il d.lgs 81/08 dispone l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il dvr in caso di presenza di lavoratori. lo stesso decreto stabilisce che per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

  • Marco 15/12/2020 - 22:08

    Dove posso richiedere di visionare il dvr? a quale ufficio posso richiedere copia anche digitale anche per email? lavoro in un supermercato coop alleanza 3.0

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 17/12/2020 - 10:51

    Salve, indipendentemente dal tipo di attivit?, il dvr deve essere messo a disposizione del rls che pu? consultarlo solo all'interno dell'azienda, per poterlo visionare deve rivolgersi al suo rls.

  • Emanuela Pepoli 19/10/2020 - 17:06

    Buongiorno, vorrei sapere se la valutazione dei rischi ? obbligatoria solo per i rischi normati o per tutti?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 23/10/2020 - 15:38

    Salve, il datore di lavoro è tenuto alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in azienda da tutti i rischi, non solo da quelli indicati nei titoli e nei capi del decreto legislativo 81/2008.

  • Francesco 23/07/2020 - 22:06

    Salve, nel caso in cui un' azienda oltre alle attività già presenti, ne acquisisce un altra nuova, parlo di stabilimento industriale, non dovrebbe avere l'obbligo di contattare anche l' rls per redigere la valutazione dei rischi di quest'ultima attività?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 28/07/2020 - 16:44

    Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi per quell'azienda e redigere il dvr avvalendosi della collaborazione del rspp e del medico competente, e anche del rls che dovrà prendere visione del documento o comunque potervi accedere.

  • Cristina 17/06/2020 - 18:32

    Buongiorno! appena o aperto una partita iva. una dita individuale con un solo dipendente. parliamo de montaggio mobili e transporto. mi serve dvr? devo fare?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 19/06/2020 - 14:43

    Salve, per una ditta individuale che assume un dipendente è previsto sia l'obbligo di redazione del dvr, sia l'obbligo di formazione previsto dal d.lgs 81/08

  • Rosanna Nardo 27/05/2020 - 15:46

    In quanto ditta individuale senza dipendenti (ho un piccolo centro estetico) non ho obbligo del dvr ma adesso per ospitare una tirocinante (che ha gi? fatto da me diverse ore prima della chiusura causa covid) la scuola chiede il dvr. ? possibile sia solo a causa dell'emergenza? posso sostituire il documento con un'auto certificazione?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 08/06/2020 - 17:12

    Salve, in questo caso in presenza di un tirocinante che si configura come dipendente non solo scatta l'obbligo di redazione del dvr, ma anche l'obbligo formativo stabilito agli articolo 36 e 37 del d.lgs 81/08, non si tratta di una misura straordinaria dovuta all'emergenza.

  • Lorenzo 27/05/2020 - 10:08

    Salve buon giorno ho una srl con due soci di cui una al 95% . la socia maggioritaria è anche dipendente. devo fare il dvr ? grazie per la risposta

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 08/06/2020 - 17:10

    Salve, si, in questo caso in presenza di un socio che si configura come dipendente non solo scatta l'obbligo di redazione del dvr, ma anche l'obbligo formativo stabilito agli articolo 36 e 37 del d.lgs 81/08

  • Zheng 19/05/2020 - 11:29

    Buongiorno. bisogna fare un corso per il dvr?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 26/05/2020 - 16:42

    No, il dvr non ? un corso ma un documento che va redatto dal datore di lavoro in collaborazione con rspp, medico competente ed rls a seguito della valutazione dei rischi. data la complessit? delle operazioni, in molti scelgono di avvalersi dell'aiuto di consulenti e tecnici esperti in sicurezza sul lavoro. trover? maggiori info cliccando sul link presente nell'articolo.

  • Yan 18/05/2020 - 12:47

    Ho un negozio e un coadiuvante familiare, devo fare il dvr?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 26/05/2020 - 16:38

    Salve, per quanto riguarda l'impresa familiare le consiglio di leggere il seguente articolo.

  • Ng 11/05/2020 - 18:56

    Ho una pizzeria, se ho un preposto devo fare il dvr?

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 15/05/2020 - 15:46

    Salve, la risposta è si, ogni attività lavorativa in cui sia presente almeno un soggetto identificabile come "lavoratore", deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi presenti e alla relativa redazione del dvr

  • Agenzia Cugge Immobiliare 30/04/2020 - 10:09

    Ho un agenzia immobiliare , una ditta individuale, devo farlo? chi lo deve redigere? ci sono dei modelli da compilare? grazie

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 08/05/2020 - 14:53

    Salve, l'obbligo di redigere il dvr si applica solo alle aziende con almeno un dipendente.

  • Giuseppe Masco 05/06/2019 - 16:31

    Salve, vorrei sapere se una azienda s.n.c con due soci al 50% e senza dipendenti è obbligata a redigere il d.v.r

    Rispondi
    Redazione Pedago.it 07/06/2019 - 17:35

    Salve, il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio se uno dei due è "socio lavoratore", in quel caso il d.lgs 81 prevede che debba essere svolta la valutazione dei rischi e che al socio lavoratore venga somministrata la formazione necessaria ai fini della sicurezza

  • Rispondi
    Redazione Pedago.it 12/04/2019 - 09:39

    Salve, ogni aggiornamento del dvr, a seguito di modifiche al processo o all'organizzazione lavorativa che influenzino la sicurezza, deve avvenire secondo le stesse modalità della redazione, coinvolgendo tutti i soggetti indicati nell'articolo.

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